ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 novembre 2008
Causa C-525/07 P
Philippe Combescot
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Dovere di assistenza – Molestie psicologiche – Risarcimento del danno – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Oggetto: Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-249/04, Combescot/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda avente ad oggetto, da un lato, il riconoscimento dell’illegittimità dei comportamenti dei superiori gerarchici del ricorrente, il riconoscimento del diritto di quest’ultimo all’assistenza e l’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e, dall’altro, il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subito.
Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Combescot è condannato alle spese dell’impugnazione.
Massime
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Ricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE, Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
4. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria
(Art. 225 CE, Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 novembre 2008 (*)
«Impugnazione – Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Dovere di assistenza – Molestie psicologiche – Risarcimento del danno – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Nel procedimento C‑525/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 20 novembre 2007,
Philippe Combescot, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Popayàn (Colombia), rappresentato dagli avv.ti A. Maritati e V. Messa,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall’avv. S. Corongiu, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione il sig. Combescot chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, al riconoscimento dell’illegittimità dei comportamenti dei suoi superiori gerarchici, al riconoscimento del suo diritto all’assistenza e all’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002 (in prosieguo: il «rapporto di evoluzione della carriera») nonché, dall’altro, al risarcimento del danno che egli afferma di aver subito.
I fatti
Il rapporto di evoluzione della carriera
2 Risulta dalla sentenza impugnata che il sig. Combescot, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, ha svolto le funzioni di consigliere residente in Guatemala dal novembre 1999 all’estate del 2003.
3 Nel rapporto di evoluzione della carriera gli è stata attribuita una valutazione globale di 13 punti su 20. Tale rapporto è stato convalidato dal validatore per poi essere trasmesso al ricorrente, che l’ha ricevuto il 28 aprile 2003.
4 Il ricorrente ha espresso il suo disaccordo con il rapporto di evoluzione della carriera sollecitando un colloquio con il validatore.
5 A seguito della decisione del validatore di confermare le osservazioni contenute nel rapporto di evoluzione della carriera nonché la valutazione globale di 13 punti su 20, il ricorrente ha adito il Comitato paritetico di valutazione per il servizio esterno, il quale ha ritenuto che non occorresse modificare il suddetto rapporto.
6 Di conseguenza il rapporto di evoluzione della carriera veniva definitivamente confermato dal valutatore d’appello il 10 ottobre 2003 e notificato al ricorrente il 9 maggio 2004.
La fase precontenziosa
7 Con lettera del 12 settembre 2003, intitolata «Reclamo ai sensi dell’art. 90 dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee; in prosieguo: lo «Statuto»)] per molestie», inviata all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), il ricorrente deduceva alcune censure sostenendo di aver subito molestie da parte dei suoi superiori gerarchici, in particolare da parte del sig. M., nel corso dell’esercizio delle sue funzioni in Guatemala.
8 Il ricorrente ha sostenuto altresì l’illegittimità del rapporto di evoluzione della carriera, in quanto il sig. M. si sarebbe trovato in una situazione di conflitto di interessi a causa della profonda inimicizia tra loro esistente.
9 Nel medesimo documento il ricorrente ha chiesto inoltre l’apertura di un’inchiesta relativamente ad alcuni comportamenti del sig. M. e di altri funzionari della Commissione e ha rivendicato nei confronti della Commissione il «diritto di protezione», nonché il risarcimento di «tutte le conseguenze fisiche, materiali, morali e intellettuali» da lui subite.
10 La lettera del 12 settembre 2003, qualificata dall’APN come «domanda di assistenza» ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, è stata esplicitamente respinta con decisione 25 marzo 2004 (in prosieguo: la «decisione dell’APN»). L’APN ha ritenuto che il rapporto di evoluzione della carriera non fosse illegittimo e che i rilievi presentati dal ricorrente non consentissero di accoglierne la domanda di assistenza.
11 L’APN, tuttavia, ha trasmesso i rilievi del ricorrente all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF») nonché all’Ufficio di indagine e di disciplina per l’eventuale avvio di inchieste, riservandosi il diritto di modificare le proprie conclusioni nel caso in cui tali inchieste avessero apportato nuovi elementi.
12 Con decisione del 20 settembre 2004 l’OLAF ha avviato un’inchiesta sulla base delle affermazioni presentate dal ricorrente all’APN. Tale inchiesta è stata chiusa con la relazione finale del 30 maggio 2006 senza che fossero rilevate irregolarità o formulate raccomandazioni.
Il collocamento in pensione
13 In base alle conclusioni della commissione di invalidità riunitasi il 31 gennaio 2005, l’APN ha deciso di collocare il ricorrente in pensione e di concedergli il beneficio di un assegno di invalidità a partire dal 28 febbraio 2005.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
14 Con atto introduttivo depositato il 21 giugno 2004 il sig. Combescot ha chiesto che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione dell’APN per aver respinto la sua domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto;
– annullare il rapporto di evoluzione della carriera;
– riconoscere il suo diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimità della decisione dell’APN, del rapporto di evoluzione della carriera e di tutti gli altri comportamenti vessatori dei suoi superiori gerarchici, e
– condannare la Commissione alle spese.
15 A sostegno del proprio ricorso dinanzi al Tribunale il ricorrente ha dedotto quattro motivi, relativi, in primo luogo, all’illegittimità dei comportamenti dei suoi superiori gerarchici, in secondo luogo, all’illegittimità del rapporto di evoluzione della carriera, in terzo luogo, alla mancanza di motivazione della decisione dell’APN e, in quarto luogo, alla contraddittorietà della decisione dell’APN.
16 Il Tribunale ha innanzitutto indicato, al punto 27 della sentenza impugnata, che il rinvio generale ai fatti esposti nella lettera del 12 settembre 2003, nella parte in cui richiama censure non esplicitate nell’atto introduttivo, doveva essere dichiarato irricevibile.
17 Peraltro il Tribunale, ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, ha dichiarato irricevibili la domanda di annullamento della decisione dell’APN e la domanda di risarcimento del danno subito a causa degli asseriti comportamenti vessatori dei superiori gerarchici del ricorrente, poiché quest’ultimo non ha rispettato la procedura precontenziosa richiesta dallo Statuto.
18 In seguito, il Tribunale, ai punti 36‑41 della sentenza impugnata, ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento del rapporto di evoluzione della carriera.
19 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimità del rapporto di evoluzione della carriera, il Tribunale ha ricordato, al punto 49 della sentenza impugnata, che la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità europea presuppone il soddisfacimento di un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, all’effettività del danno lamentato e all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno fatto valere. Per quanto riguarda l’asserito comportamento illegittimo, il Tribunale ha considerato, al punto 74 di tale sentenza, che il ricorrente non aveva dimostrato che il suo valutatore non sarebbe stato imparziale nel redigere il rapporto di evoluzione della carriera a causa degli eventi precedenti. Al punto 88 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto le censure del ricorrente relative al contenuto del rapporto di evoluzione della carriera volte a dimostrare la mancanza di imparzialità del valutatore nonché l’illegittimità di detto rapporto. Infine, al punto 89 della sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver considerato che la richiesta del valutatore di essere esentato dalla redazione del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l’anno 2003 poteva avere cause diverse dalla manifestazione di un’antipatia di lunga data nei confronti del ricorrente, ha giudicato che quest’ultimo non aveva fornito elementi che consentissero di valutare i motivi che avevano effettivamente spinto il valutatore a chiedere di essere sostituito nella sua funzione.
20 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 91 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato che il valutatore non era stato imparziale in sede di redazione del rapporto di evoluzione della carriera e ai punti 92 e 93 di tale sentenza ha quindi concluso che, poiché l’esame delle altre censure non aveva consentito di rilevare l’illegittimità del rapporto di evoluzione della carriera per altri motivi, non era stata dimostrata l’esistenza di un comportamento illegittimo della Commissione nel redigere il suddetto rapporto.
21 Per quanto riguarda i provvedimenti istruttori richiesti dal ricorrente, il Tribunale ha respinto la domanda di audizione di un testimone in quanto non sufficientemente circostanziata. Esso ha respinto altresì altre domande di provvedimenti istruttori dal momento che «il Tribunale ha potuto risolvere la controversia sulla base dei documenti acquisiti al fascicolo».
Conclusioni delle parti
22 Con la presente impugnazione il sig. Combescot chiede che la Corte voglia:
– riformare la sentenza impugnata;
– dichiarare l’illegittimità del rapporto di evoluzione della carriera, e
– riconoscere il suo diritto al risarcimento dei danni subiti, sul piano morale, fisico e mentale nonché della vita professionale e della carriera, da determinare in misura non inferiore ad EUR 100 000.
23 Nella propria comparsa di risposta, la Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione come irricevibile o infondata e la condanna del ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
24 A sostegno dell’impugnazione il sig. Combescot deduce quattro motivi.
25 Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Sul primo motivo, relativo all’asserito errore commesso dal Tribunale nel dichiarare irricevibile il ricorso nella parte in cui rinvia ai fatti esposti nella lettera del 12 settembre 2003 e si riferisce a censure non esplicitate nell’atto introduttivo
Argomenti delle parti
26 Con il primo motivo il sig. Combescot addebita al Tribunale di avere commesso un errore dichiarando irricevibile il ricorso nella parte in cui rinvia ai fatti esposti nella lettera del 12 settembre 2003 e richiama censure non esplicitate nell’atto introduttivo.
27 La Commissione fa valere che, avendo il ricorrente fatto genericamente rinvio al contenuto della sua lettera del 12 settembre 2003, senza quindi consentire al Tribunale di avere contezza dei fatti di causa con la lettura del ricorso, quest’ultimo ha applicato correttamente la giurisprudenza secondo la quale, perché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui il ricorso si fonda risultino almeno sommariamente, ma comunque in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso.
Giudizio della Corte
28 Occorre ricordare che, ai punti 26 e 27 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso nella parte in cui rinviava ai fatti esposti nella lettera del 12 settembre 2003, non esplicitati nell’atto introduttivo, poiché, al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui il ricorso si fonda risultino almeno sommariamente, ma comunque in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso.
29 Così facendo, il Tribunale ha correttamente applicato gli artt. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in forza dei quali l’atto introduttivo del procedimento deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti (sentenza 9 settembre 2008, causa T‑212/03, MyTravel/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 100).
30 Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo all’asserito errore commesso dal Tribunale nel dichiarare il ricorso irricevibile in merito al diritto all’assistenza
Argomenti delle parti
31 Riguardo al secondo motivo, il sig. Combescot osserva che il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile in merito al diritto all’assistenza in quanto non sarebbe stata rispettata la procedura precontenziosa definita all’art. 90 dello Statuto.
32 A questo proposito egli fa valere che, all’esito delle conclusioni formalizzate nella relazione finale dell’OLAF in ordine al diritto all’assistenza, egli ha intrattenuto, a proposito di tale diritto, un’intensa corrispondenza con la Commissione e che le circostanze evidenziate nel ricorso riguardanti la domanda di assistenza meritano una puntuale e approfondita valutazione in quanto assolutamente rilevanti al fine di stabilire la legittimità del rapporto di evoluzione della carriera.
33 La Commissione eccepisce l’irricevibilità del motivo.
Giudizio della Corte
34 Secondo una giurisprudenza costante, risulta dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura di quest’ultima che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenze 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I‑2125, punto 15; 12 settembre 2006, causa C‑131/03 P, Reynolds Tobacco e a./Commissione, Racc. pag. I‑7795, punto 49, nonché 27 febbraio 2007, causa C‑355/04 P, Segi e a./Consiglio, Racc. pag. I‑1657, punto 22).
35 Il secondo motivo sollevato dal ricorrente non soddisfa tuttavia tale requisito.
36 Si deve infatti constatare che nell’impugnazione non sono stati specificati né gli elementi contestati della sentenza impugnata, né gli argomenti giuridici dedotti a sufficiente fondamento della domanda di annullamento.
37 Tale motivo deve essere pertanto dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo, relativo all’asserito errore commesso dal Tribunale nel concludere che il ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato che il sig. M. non era stato imparziale nella redazione del rapporto di evoluzione della carriera
Argomenti delle parti
38 Con il terzo motivo il sig. Combescot sostiene che il Tribunale ha commesso un errore affermando che egli non aveva dimostrato che il suo valutatore non sarebbe stato imparziale nella redazione del rapporto di evoluzione della carriera.
39 Il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la sussistenza di una prova della tensione esistente fra il sig. M. ed il ricorrente medesimo in quanto, su istanza di quest’ultimo, i due erano stati chiamati dinanzi ad un terzo conciliatore ben prima che il sig. M. effettuasse la valutazione professionale del ricorrente.
40 Peraltro, il ricorrente addebita al Tribunale di non aver adeguatamente considerato la circostanza che il giudizio espresso dal sig. M. nella compilazione del rapporto di evoluzione della carriera è discrezionale, per cui ogni considerazione di merito riguardo al giudizio stesso non avrebbe alcuna valenza determinante e non sarebbe idonea a confermare né smentire la situazione di inimicizia nella quale si trovava il valutatore al momento della redazione di tale rapporto. Il ricorrente rileva nondimeno che il sig. M. non aveva avuto alcun rapporto con il suo predecessore e non si è recato sul posto, il che, secondo lui, deve portare alla conclusione che il sig. M. non aveva a disposizione elementi di fatto per esprimere un giudizio sul consigliere residente.
41 Il ricorrente sostiene inoltre che il contenuto complessivo della relazione finale dell’OLAF avrebbe meritato ben altra considerazione. Egli fa valere che l’assenza di tracce di condotta fraudolenta e di corruzione addebitabili con certezza a determinate persone non può offuscare il contenuto complessivo della relazione dalla quale, secondo lui, emerge la prova dell’esistenza di divergenze fra lo stesso ed il suo superiore gerarchico.
42 Il ricorrente sostiene inoltre che l’affermazione fatta dal Tribunale, al punto 74 della sentenza impugnata, secondo cui «il ricorrente non ha dimostrato che il suo valutatore sarebbe stato parziale nella redazione del [rapporto di valutazione della carriera] a causa degli eventi precedenti [e che, d]i conseguenza, non è stato dimostrato che il sig. M. avrebbe dovuto informare l’APN dell’esistenza di un conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto allora in vigore, o ancora che la Commissione avrebbe dovuto sostituire il sig. M. con un altro valutatore», è incoerente ed errata.
43 A tale proposito, il ricorrente rileva che tutti gli elementi di fatto dallo stesso dedotti trovano puntuale riscontro sia nel rapporto ispettivo del 2001 sia nella relazione finale dell’OLAF.
44 Egli aggiunge che l’intervento del servizio ispettivo e gli accertamenti effettuati si sono negativamente ripercossi sulla carriera del sig. M., di modo che quest’ultimo non poteva essere obiettivo nella valutazione delle qualità professionali di colui che gli aveva creato così tanti problemi.
45 Infine, il ricorrente sostiene che l’applicazione dell’art. 14 dello Statuto non richiede che venga verificata l’esistenza di valutazioni parziali, ma impone di evitare preventivamente tutte le situazioni nelle quali vi è un fondato e concreto motivo di ritenere che l’imparzialità e la terzietà di un soggetto siano ridotte o manchino del tutto.
46 Peraltro, il ricorrente sostiene che il giudizio del Tribunale deve essere manifestamente censurato in quanto non ha riconosciuto la rilevanza del contenuto del rapporto di evoluzione della carriera per dimostrare la mancanza di imparzialità del sig. M. nella sua valutazione. Al riguardo il ricorrente richiama le differenze esistenti tra gli apprezzamenti formulati dal suo valutatore, il sig. M., e quelli che figurano nel rapporto ispettivo, l’incoerenza sistematica tra la sua autovalutazione e il giudizio del valutatore, nonché la mancanza di elementi che permettano di considerare adeguatamente motivato il rapporto di evoluzione della carriera.
47 Il ricorrente addebita inoltre al Tribunale di non aver tenuto conto dell’importanza del fatto dallo stesso rilevato secondo cui il sig. M. aveva chiesto di essere esentato dalla redazione del rapporto di evoluzione della carriera che lo riguardava per l’anno 2003.
48 La Commissione sostiene che tale motivo è irricevibile in quanto è diretto a sottoporre al sindacato della Corte le valutazioni sui fatti operate dal Tribunale e, in ogni caso, è privo di fondamento.
Giudizio della Corte
49 Come emerge dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenze 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I‑6733, punto 44; 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento, Racc. pag. I‑5539, punto 35, nonché ordinanza 27 aprile 2006, causa C‑230/05 P, L/Commissione, punto 45).
50 Inoltre, come è stato ricordato al punto 34 della presente ordinanza, l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
51 Secondo la giurisprudenza della Corte, non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti che sono stati presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli fondati su fatti espressamente respinti da tale giurisdizione. Infatti, un’impugnazione del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 35; 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I‑10091, punto 47, nonché ordinanza 19 marzo 2004, causa C‑196/03 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑2683, punto 41).
52 Orbene, nel caso di specie si deve constatare che il ricorrente mira non tanto a individuare l’esistenza di errori di diritto che inficino il ragionamento del Tribunale nella sentenza impugnata, quanto a rimettere in discussione, reiterando gli argomenti presentati in primo grado, la valutazione dei fatti effettuata da tale giudice, senza tuttavia dedurre un qualsivoglia snaturamento di tali fatti né produrre una minima argomentazione giuridica che possa dimostrare il motivo per cui la valutazione di tali argomenti effettuata dal Tribunale sarebbe errata in diritto. Ciò facendo, il ricorrente si limita pertanto a chiedere un riesame della sentenza impugnata.
53 Conseguentemente, il terzo motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul quarto motivo, relativo al fatto che il Tribunale ha erroneamente respinto la domanda diretta all’audizione di un testimone
Argomenti delle parti
54 Con il quarto motivo il sig. Combescot critica il Tribunale per aver erroneamente respinto la sua richiesta di audizione del sig. G., allora autista della delegazione in Guatemala.
55 A sostegno del quarto motivo il ricorrente afferma che la sentenza impugnata deve essere censurata in quanto le ragioni che hanno indotto il Tribunale a non convocare il sig. G. sarebbero inerenti all’assenza di elementi utili alla sua identificazione, mentre, essendo il sig. G. dipendente dell’istituzione, il suo recapito è quello della delegazione in Guatemala.
56 Il ricorrente rileva inoltre l’esistenza di un’incoerenza tra il punto 72 della sentenza impugnata, secondo il quale la mancata convocazione del sig. G. sarebbe dovuta all’assenza di elementi utili alla sua identificazione, e il punto 96 di tale sentenza, in cui il Tribunale respinge la domanda di provvedimenti istruttori presentata dal ricorrente in quanto «il Tribunale ha potuto risolvere la controversia sulla base dei documenti acquisiti al fascicolo».
57 La Commissione ritiene che occorra dichiarare tale censura irricevibile, poiché è volta a sottoporre al sindacato della Corte le valutazioni effettuate dal Tribunale in tema di ammissibilità e assunzione delle prove.
58 Essa aggiunge che, comunque, non vi è alcuna incongruenza tra la considerazione del Tribunale in cui si afferma che esso ha potuto risolvere la controversia sulla base dei documenti agli atti e la mancanza di precisione della domanda di audizione di un testimone, e che, nella totale assenza di elementi, che spettava al ricorrente eventualmente fornire, nulla induce a pensare che proprio la testimonianza negata avrebbe acquisito al giudizio un elemento decisivo che permettesse di escludere l’imparzialità e il distacco del sig. M. nei confronti del ricorrente.
Giudizio della Corte
59 Per quanto riguarda la mancata audizione del sig. G. da parte del Tribunale, quale suggerita dal ricorrente, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la richiesta di una parte per l’assunzione di un testimone deve indicare con precisione i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l’audizione. Inoltre, il n. 2 di tale articolo prevede che i testimoni di cui è ritenuta necessaria l’audizione siano citati mediante ordinanza contenente i loro cognomi, nomi, professione e domicilio.
60 Di conseguenza il Tribunale, indicando al punto 72 della sentenza impugnata, da un lato, che il ricorrente non ha fornito indicazioni sufficientemente precise sulla data e il contenuto delle considerazioni che sarebbero state effettuate circa le sue abitudini sessuali e, dall’altro, che i dati ad esso comunicati ai fini della convocazione del sig. G. come testimone erano insufficienti, ha correttamente applicato le disposizioni summenzionate.
61 Pertanto, l’argomento con il quale il ricorrente addebita al Tribunale di aver respinto la sua domanda di audizione del sig. G. deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato.
62 Peraltro, per quanto riguarda la lamentata incoerenza tra i punti 72 e 96 della sentenza impugnata, occorre rammentare che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I‑2587, punto 53, e 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P, Cubero Vermurie/Commissione, Racc. pag. I‑10315, punto 20).
63 Nel caso di specie si deve rilevare che il Tribunale, al punto 72 della sentenza impugnata, ha respinto la domanda di audizione presentata dal ricorrente per il fatto che quest’ultimo ha omesso di comunicare al Tribunale i dati necessari alla convocazione del sig. G. quale testimone, mentre, al punto 96 della sentenza impugnata, il Tribunale, ritenendo di poter risolvere la controversia sulla base dei documenti acquisiti al fascicolo, ha respinto le altre domande di provvedimenti istruttori presentate dal ricorrente. Ne consegue che non sussiste alcuna incoerenza tra i punti 72 e 96 della sentenza impugnata.
64 Pertanto, si deve respingere l’argomento del ricorrente al riguardo in quanto manifestamente infondato.
65 Tenuto conto di quanto precede, si deve respingere il quarto motivo in quanto manifestamente infondato.
66 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte, emerge che i motivi dedotti dal sig. Combescot a sostegno dell’impugnazione sono o manifestamente irricevibili o manifestamente infondati. L’impugnazione deve pertanto essere respinta a norma dell’art. 119 del regolamento di procedura.
Sulle spese
67 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, dall’art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento deriva che l’art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un funzionario o da qualsiasi altro agente di un’istituzione contro quest’ultima.
68 Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del sig. Combescot alle spese, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Combescot è condannato alle spese dell’impugnazione.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
Full & Egal Universal Law Academy