ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 novembre 2008
Causa C-526/07 P
Philippe Combescot
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzionari – Attribuzione del posto di capo delegazione in Colombia – Esclusione dal concorso – Domanda di risarcimento danni – Determinazione dell’entità del risarcimento del danno – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Oggetto: Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T‑250/04, Combescot/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), con la quale il Tribunale ha affermato l’esistenza solo di un danno morale, respingendo dunque la domanda del ricorrente finalizzata all’accertamento dell’illegittimità della decisione che lo ha escluso dal concorso per l’attribuzione del posto di capo delegazione in Colombia, all’annullamento della relativa procedura concorsuale e della decisione di attribuzione del posto in questione, nonché al risarcimento degli altri danni lamentati dal ricorrente.
Decisione L’impugnazione è respinta. Il sig. Combescot è condannato alle spese dell’impugnazione.
Massime
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione
3.
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 novembre 2008 (*)
«Impugnazione – Funzionari – Attribuzione del posto di capo delegazione in Colombia – Esclusione dal concorso – Domanda di risarcimento danni – Determinazione dell’entità del risarcimento del danno – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Nel procedimento C‑526/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 20 novembre 2007,
Philippe Combescot, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Popayán (Colombia), rappresentato dagli avv.ti A. Maritati e V. Messa,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall’avv. S. Corongiu, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione il sig. Combescot chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007, causa T‑250/04, Combescot/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha condannato la Commissione delle Comunità europee a versargli la somma di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale da esso subito e respinto il ricorso nella parte in cui era diretto al riconoscimento dell’illegittimità della decisione che lo ha escluso dal concorso per l’attribuzione del posto di capo delegazione in Colombia (in prosieguo: la «decisione di esclusione»), all’annullamento della procedura di detto concorso nonché all’annullamento della decisione di attribuzione del posto di cui trattasi.
I fatti
2 Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, che ha svolto le funzioni di consigliere residente in Guatemala dal novembre 1999 all’estate 2003, è stato escluso dal concorso COM/091/03 per la copertura del posto di capo delegazione in Colombia.
3 In data 10 ottobre 2003 il ricorrente ha proposto all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») un reclamo contro la decisione di esclusione notificatagli con lettera 18 luglio 2003.
4 Dopo essere stato inizialmente oggetto di una decisione di rigetto implicito, il suddetto reclamo è stato esplicitamente respinto con decisione dell’APN in data 24 marzo 2004.
5 Sulla base delle conclusioni della commissione di invalidità che ha riconosciuto che il ricorrente versasse in condizioni di invalidità permanente totale, l’APN ha deciso, in data 7 febbraio 2005, di collocarlo in pensione, accordandogli il beneficio di un assegno di invalidità a partire dal 28 febbraio 2005.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
6 Con atto introduttivo depositato il 21 giugno 2004 il sig. Combescot ha chiesto che il Tribunale voglia:
– dichiarare l’illegittimità della decisione di esclusione;
– di conseguenza, annullare l’intero procedimento e la successiva decisione di assegnazione del posto in questione;
– riconoscere che egli ha subito gravi danni alla sua immagine e alla sua professionalità, con pesanti ripercussioni sul suo equilibrio psicologico, a causa dell’illegittimità della decisione di esclusione, e
– versargli, a titolo di risarcimento del danno, la somma di EUR 100 000.
7 A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale il ricorrente ha dedotto tre motivi relativi, in primo luogo, ad una violazione delle disposizioni del bando di concorso COM/091/03, in secondo luogo, alla manifesta erroneità e irragionevolezza della decisione di esclusione e, in terzo luogo, all’arbitrarietà di tale decisione.
8 Il Tribunale, ai punti 28-32 della sentenza impugnata, ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento della decisione di esclusione.
9 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento, il Tribunale, dopo aver concluso a favore della sua ricevibilità, ha ricordato al punto 42 della sentenza impugnata che la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità europea presuppone l’esistenza di un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, all’effettività del danno lamentato, nonché all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno fatto valere.
10 Il Tribunale ha riconosciuto anzitutto, al punto 66 della sentenza impugnata, che la decisione di esclusione era illegittima in quanto si fondava sul mancato possesso di un requisito, vale a dire avere due anni di esperienza nella dirigenza intermedia, che non era né previsto dal contesto normativo applicabile o dall’avviso di posto vacante, né richiesto sulla base dei principi di parità di trattamento o di buona amministrazione.
11 Il Tribunale ha considerato peraltro, al punto 75 della sentenza impugnata, che la decisione di esclusione presentava un ulteriore elemento di illegittimità in quanto l’APN aveva commesso un errore manifesto escludendo il sig. Combescot dal concorso COM/091/03 sulla base dell’assenza del titolo preferenziale relativo ad «un’adeguata esperienza acquisita in delegazione o come capo unità di una direzione generale delle relazioni esterne».
12 Ai punti 82-85 della sentenza impugnata il Tribunale ha invece concluso che le censure relative agli altri comportamenti illegittimi della Commissione dedotte dal ricorrente dovevano essere respinte.
13 Il Tribunale ha in seguito esaminato, ai punti 92-104 della sentenza impugnata, l’esistenza del danno invocato dal ricorrente e del nesso di causalità tra il comportamento illegittimo dell’istituzione e il danno affermato.
14 Per quanto concerne il danno professionale lamentato dal ricorrente, il Tribunale ha giudicato, ai punti 97 e 98 della sentenza impugnata, che quest’ultimo non aveva sufficientemente dimostrato che avrebbe avuto serie possibilità di vincere il concorso COM/091/03. Poiché la sussistenza di un nesso di causalità tra la decisione di esclusione e questo danno non è stata dimostrata, il Tribunale ha respinto la relativa domanda di risarcimento.
15 Il Tribunale ha altresì respinto, al punto 100 della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno fisico, dopo aver giudicato che i documenti presentati dal ricorrente non potevano dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra la decisione di esclusione e taluni problemi di salute occorsigli.
16 Per contro, il Tribunale, ai punti 101-104 della sentenza impugnata, dopo aver considerato che il ricorrente aveva effettivamente subito un danno morale legato all’erronea applicazione nei suoi confronti dei criteri relativi alla sua esperienza precedente, ha valutato il suddetto danno pari a EUR 3 000.
Conclusioni delle parti
17 Con la sua impugnazione il sig. Combescot chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– dichiarare la sussistenza dei danni professionali ed alla salute conseguenti alla decisione di esclusione;
– definire diversamente il danno morale con congrua determinazione del risarcimento dovuto;
– di conseguenza, accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, in particolare riconoscere che egli ha subito gravi danni alla sua immagine ed alla sua professionalità con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psicologico, cagionati dall’illegittimità della decisione di esclusione e liquidare a suo favore, a titolo di risarcimento del danno, la somma di EUR 100 000, e
– condannare la Commissione alle spese.
18 Nella sua comparsa di risposta la Commissione conclude chiedendo che l’impugnazione venga respinta in quanto irricevibile o priva di fondamento e che il ricorrente sia condannato alle spese.
Sull’impugnazione
19 A sostegno della sua impugnazione il sig. Combescot deduce tre motivi.
20 Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata.
Sul primo motivo, relativo all’asserito errore commesso dal Tribunale nel respingere la domanda di risarcimento del danno professionale
Argomenti delle parti
21 Con il suo primo motivo, il sig. Combescot addebita al Tribunale di aver respinto la sua domanda di risarcimento del danno professionale poiché non sembrava altamente probabile che, qualora non fosse stato escluso sulla base dei criteri relativi alla sua esperienza passata, egli sarebbe stato l’unico vincitore del concorso COM/091/03.
22 Il ricorrente fa valere in particolare che la valutazione effettuata dal Tribunale è erronea in quanto non ha considerato che la sua domanda di partecipazione al concorso COM/172/02, primo concorso organizzato dalla Commissione per l’assegnazione del posto di capo delegazione in Colombia, era stata ammessa e che egli era stato convocato al colloquio di preselezione. Secondo il ricorrente, tale circostanza imponeva d’affermare che egli aveva quindi serie e concrete possibilità di essere nominato capo delegazione in Colombia.
23 La Commissione osserva che l’argomentazione del ricorrente è irricevibile, poiché richiede un sindacato sulla valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale e che, in ogni caso, la circostanza evocata dal ricorrente non dimostra alcunché quanto alla seria e concreta possibilità per lui di risultare vincitore del concorso COM/091/03.
24 Il ricorrente critica altresì la valutazione del Tribunale secondo cui la sua esperienza quale consigliere residente in Guatemala non costituiva da sola elemento sufficiente per concludere che egli fosse quello dei sette candidati che meglio rispondeva ai criteri stabiliti nell’avviso di posto vacante.
25 La Commissione sostiene che l’argomentazione del ricorrente è irricevibile in quanto mira a sottoporre al sindacato della Corte una valutazione del Tribunale riguardante i fatti e che essa è, comunque, priva di fondamento.
26 Peraltro, il ricorrente addebita al Tribunale d’aver ignorato, nella propria valutazione, la circostanza relativa all’asserita illegittimità del rapporto di evoluzione della carriera relativo al periodo dal l° luglio 200l al 31 dicembre 2002 e di non aver proceduto ad una valutazione congiunta dei due ricorsi dallo stesso proposti.
27 La Commissione fa valere che tale argomento è irricevibile in quanto non è stato proposto nell’ambito del ricorso in primo grado e che, comunque, è privo di fondamento.
28 Infine, il ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio di valutazione del danno professionale che avrebbe dovuto valutare nella dimensione del danno da perdita di chance. Egli rileva che aveva diritto a partecipare al concorso, di modo che la decisione di esclusione che lo ha privato della possibilità concreta di vedersi assegnare il posto di capo delegazione in Colombia è idonea a procuragli un danno professionale.
29 La Commissione fa valere che tale argomento è privo di fondamento in quanto porta a identificare il comportamento illegittimo con il danno, mentre comportamento illegittimo, danno e nesso di causalità sono tre distinte condizioni che devono sussistere congiuntamente affinché si concretizzi la responsabilità extracontrattuale dell’istituzione.
Giudizio della Corte
30 Come emerge dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenze 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I‑6733, punto 44; 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento, Racc. pag. I‑5539, punto 35, nonché ordinanza 27 aprile 2006, causa C‑230/05 P, L/Commissione, punto 45).
31 Riguardo all’argomento del ricorrente secondo il quale il Tribunale non avrebbe preso in considerazione un elemento volto a dimostrare che egli aveva una possibilità seria e concreta di essere nominato capo delegazione in Colombia, è sufficiente rilevare che, con questo argomento, il ricorrente chiede sostanzialmente una nuova valutazione dei fatti.
32 Pertanto, questo argomento deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
33 Deve essere altresì dichiarato manifestamente irricevibile l’argomento con cui il ricorrente critica la valutazione operata dal Tribunale secondo la quale la sua esperienza quale consigliere residente in Guatemala non era di per sé sufficiente per concludere che egli fosse quello dei sette candidati che meglio rispondeva ai criteri stabiliti nell’avviso di posto vacante. Con questo argomento, infatti, il ricorrente non solleva alcuna questione di diritto da esaminare, bensì intende ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti accertati dal Tribunale.
34 Quanto all’argomento con il quale il ricorrente imputa al Tribunale di non aver tenuto conto della circostanza relativa all’asserita illegittimità del rapporto di evoluzione della carriera relativo al periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002, si deve constatare che, trattandosi di un argomento sollevato nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione, e non nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza impugnata, il Tribunale non doveva pronunciarsi su tale questione (v., in tal senso, ordinanza della Corte 25 ottobre 2007, causa C‑495/06 P, Nijs/Corte dei conti, punto 47).
35 Pertanto, questo argomento deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
36 Peraltro, deve essere dichiarato manifestamente irricevibile l’argomento con il quale il ricorrente addebita al Tribunale di non aver proceduto ad una valutazione congiunta dei due ricorsi da esso presentati dal momento che, in conformità all’art. 56, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, la decisione del presidente del Tribunale di non riunire i due procedimenti non può costituire oggetto d’impugnazione, considerato che tale decisione non conclude il procedimento, né decide parzialmente la controversia nel merito, né pone termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o irricevibilità (v., in tal senso, sentenza 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 46).
37 Con riferimento, infine, all’argomento secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il criterio relativo alla valutazione del danno professionale, che esso avrebbe dovuto valutare nella sua dimensione di perdita di una possibilità, è sufficiente constatare che il Tribunale, al punto 96 della sentenza impugnata, ha considerato che «[n]el particolare contesto di un concorso, il grado di certezza del nesso di causalità (...) è raggiunto qualora l’illecito commesso da un’istituzione comunitaria abbia, in maniera certa, privato una persona non necessariamente dell’assegnazione del posto in questione, a cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere nominato in tale posto».
38 Ne consegue che questo argomento del ricorrente deve essere respinto e, quindi, deve essere respinto il primo motivo nella sua interezza, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo all’asserito errore commesso dal Tribunale nel non riconoscere l’esistenza di un nesso di causalità tra la decisione di esclusione e i problemi di salute del ricorrente
Argomenti delle parti
39 Con il secondo motivo il sig. Combescot addebita al Tribunale di aver negato l’esistenza di un nesso di causalità tra la decisione di esclusione e i suoi problemi di salute.
40 Il ricorrente sostiene in particolare che la valutazione effettuata dal Tribunale è errata in quanto non ha tenuto conto della coincidenza temporale fra le difficoltà professionali dallo stesso incontrate, come la decisione di esclusione, e l’insorgenza della malattia al fine di valutare l’esistenza di un danno fisico.
41 La Commissione considera questo motivo irricevibile e comunque infondato.
Giudizio della Corte
42 Con il secondo motivo il ricorrente addebita al Tribunale di non avere preso in considerazione alcuni elementi volti a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra la decisione di esclusione e i suoi problemi di salute.
43 Ciò facendo, il ricorrente chiede una nuova valutazione dei fatti. Pertanto questo motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 30 della presente ordinanza.
Sul terzo motivo, relativo ad una motivazione insufficiente della sentenza impugnata riguardo all’importo del risarcimento del danno morale, poiché il Tribunale avrebbe commesso un errore riducendo tale danno al fatto di essere stato costretto ad avviare un procedimento giudiziario, nonché all’inadeguatezza del danno subito
Argomenti delle parti
44 Il sig. Combescot fa valere che il Tribunale non ha motivato adeguatamente la propria decisione e che la liquidazione concessa è sprovvista di qualsivoglia parametro di buon senso. A tale riguardo il ricorrente sostiene che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, che è indicato in modo generico, non consente alcuna valutazione, in particolare in relazione alla congruità della somma liquidata a titolo di risarcimento.
45 Il ricorrente critica altresì la sentenza impugnata per aver ridotto la categoria del danno morale alla circostanza d’essere stato costretto ad avviare un procedimento giurisdizionale per conoscere la ragione della sua esclusione dal concorso.
46 Il ricorrente afferma che la determinazione effettuata dal Tribunale del danno da lui patito è assolutamente incongrua e deve, quindi, essere oggetto di una diversa e migliore valutazione. A tale proposito, egli addebita al Tribunale di non aver considerato, in particolare, il danno da perdita di chance, il danno all’immagine, il danno conseguente al deterioramento dei suoi rapporti professionali nonché quello derivante dalla sofferenza nei rapporti familiari.
47 La Commissione afferma che il terzo motivo dedotto dal ricorrente è irricevibile e comunque privo di fondamento.
Giudizio della Corte
48 Conformemente alla giurisprudenza costante, una volta che il Tribunale abbia accertato l’esistenza di un danno, esso è il solo competente a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno, a condizione che, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime siano sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, espongano i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare concesso (sentenza 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot, Racc. pag. I‑833, punto 45).
49 Nel caso di specie, il ragionamento esposto ai punti 101‑103 della sentenza impugnata permette chiaramente alla Corte di conoscere i criteri considerati per la determinazione dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente.
50 Al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il ricorrente ha effettivamente subito un danno morale legato all’erronea applicazione, nei suoi confronti, dei criteri relativi alla sua esperienza precedente. Il Tribunale ha inoltre tenuto conto, al punto 102 di tale sentenza, della circostanza che l’annullamento della decisione di esclusione fosse impossibile a causa dell’irricevibilità, in seguito alla collocazione in pensione del ricorrente, della domanda in tal senso. Infine, come emerge dal punto 103 di detta sentenza, il Tribunale ha preso in considerazione il fatto che, a causa dell’insufficienza della motivazione fornita dalla Commissione, il ricorrente è stato costretto ad avviare un procedimento giurisdizionale per conoscere la ragione della sua esclusione dal concorso COM/091/03.
51 Pertanto, l’argomento del ricorrente relativo ad una motivazione insufficiente della sentenza impugnata riguardo all’importo del risarcimento del danno morale deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
52 Quanto all’argomento con cui il ricorrente addebita al Tribunale d’aver ridotto la categoria del danno morale alla circostanza che egli sia stato costretto ad avviare un procedimento giurisdizionale, si deve constatare che tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata, ricordata al punto 50 della presente ordinanza, tale argomento deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
53 Infine, per quanto riguarda l’argomento con cui il ricorrente addebita al Tribunale di non aver considerato il danno da perdita di chance, il danno all’immagine, il danno conseguente al deterioramento dei suoi rapporti professionali nonché quello derivante dalla sofferenza nei rapporti familiari, è sufficiente constatare, come giustamente ha fatto la Commissione, che le categorie di danno menzionate dal ricorrente non sono state evocate dinanzi al Tribunale.
54 Di conseguenza questo argomento dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile (v., in tal senso, sentenza 11 luglio 2006, causa C‑205/03 P, FENIN/Commissione, Racc. pag. I‑6295, punti 21 e 22) e, pertanto, il terzo motivo deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
55 Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che i motivi avanzati dal sig. Combescot a sostegno della propria impugnazione sono sia manifestamente irricevibili che manifestamente infondati. L’impugnazione deve essere quindi respinta a norma dell’art. 119 del regolamento di procedura.
Sulle spese
56 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, dall’art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento deriva che detto art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un funzionario o da qualsiasi altro agente di un’istituzione contro quest’ultima.
57 Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del sig. Combescot alle spese, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Combescot è condannato alle spese dell’impugnazione.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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