Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 19 maggio 2009 – AMS /UAMI
(causa C‑565/07 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio figurativo AMS Advanced Medical Services – Impedimento parziale alla registrazione – Opposizione – Impugnazione divenuta priva di oggetto – Non luogo a provvedere»
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Non luogo a provvedere (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 13-16)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 ottobre 2007, causa T‑425/03, AMS/UAMI - American Medical Systems, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio comunitario figurativo «AMS Advanced Medical Services» per prodotti e servizi elencati nelle classi 5, 10 e 42, avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2003, con cui viene annullata la decisione della divisione di opposizione e viene parzialmente accolta l’opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo «AMS» –Opposizione – Ricevibilità di un’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore presentata dal richiedente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.
Dispositivo
1)
Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione introdotta dalla AMS Advanced Medical Services GmbH.
2)
La AMS Advanced Medical Services GmbH è condannata alle spese del presente procedimento.
Full & Egal Universal Law Academy