30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/70
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2009 — O/Commissione
(Cause riunite F-69/07 e F-60/08) (1)
(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Art. 88 del RAA - Stabilità dell’impiego - Art. 100 del RAA - Riserva medica - Art. 39 CE - Libera circolazione dei lavoratori)
2010/C 24/127
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: O (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)
Interveniente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente nella causa F-69/07 I. Šulce e M. Simm, agenti, e nella causa F-60/08 I. Šulce e K. Zieleśkiewicz, agenti, successivamente, in entrambe le menzionate cause, K. Zieleśkiewicz e M. Bauer, agenti)
Oggetto
Causa F-69/07: Annullamento delle decisioni della Commissione che stabiliscono le condizioni di impiego della ricorrente in qualità di agente contrattuale in quanto le stesse, da un lato, dispongono l’applicazione della riserva prevista all’art. 100 del RAA e all’art. 1 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari e, dall'altro, limitano la durata del contratto al periodo compreso tra il 16 settembre 2006 ed il 15 settembre 2009.
Causa F-60/08: Annullamento della decisione della Commissione di applicare alla ricorrente, in base al parere della commissione invalidità, la clausola di riserva prevista dall’art. 100 del RAA
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione delle Comunità europee 14 settembre 2006 è annullata nella parte in cui impone una riserva medica alla parte ricorrente.
2)
Il ricorso nella causa F-69/07, O/Commissione, per la parte restante, è respinto in quanto infondato.
3)
Il ricorso nella causa F-60/08, O/Commissione, è irricevibile.
4)
Nella causa F-69/07, la Commissione delle Comunità europee è condannata alle proprie spese e alla metà delle spese della parte ricorrente.
5)
La parte ricorrente è condannata a sopportare la metà delle proprie spese nella causa F-69/07, nonché le sue spese e quelle della Commissione delle Comunità europee nella causa F-60/08.
6)
Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese in entrambe le cause.
(1) F-69/07: GU C 235 del 06/10/2007, pag. 29; F-60/08: GU C 223 del 30/08/2008, pag. 63.
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