29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/36
Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Hristova/Commissione
(Causa F-50/07)
(2008/C 79/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Valentina Hristova (Pavlikeni, Bulgaria), (rappresentante: Georgi Kerelov, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 3 aprile 2007 di non ammettere la candidata al concorso e di non correggere le sue prove pratiche per la ragione che la sua istruzione superiore non rientra in un settore in relazione alla natura delle funzioni descritte nel bando di concorso ed essa non ha acquisito, successivamente agli studi secondari, un'esperienza di tre anni a tempo pieno in un settore in relazione con le dette funzioni.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 3 aprile 2007 di non ammetterla a tale concorso;
—
condannare la convenuta a pagare alla ricorrente un importo forfetario stabilito in via equitativa in 28 718 euro (equivalente ad un anno di stipendio) a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali da quest'ultima subiti a causa della decisione illegittima della commissione giudicatrice del concorso, importo maggiorato degli interessi calcolati a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;
—
condannare la convenuta alle spese.
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