26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/56
Ricorso proposto il 15 ottobre 2007 — Nijs/Corte dei Conti
(Causa F-108/07)
(2008/C 22/108)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Belgio) (rappresentante: F. Rollinger, avocat)
Convenuta: Corte dei Conti europea
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Corte dei conti europea di rinnovare il mandato del segretario generale della Corte dei conti per un nuovo periodo di sei anni a decorrere dal 1o luglio 2007;
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in subordine, annullare i due atti che si pretende costituiscano «decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN)» rispettivamente dell'8 dicembre 2006, recante esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado del 3 ottobre 2006 nella causa T-171/05 e 12 luglio 2007, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 12 marzo 2007;
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere in particolare i fatti seguenti: i) il segretario generale della Corte dei conti avrebbe agito illecitamente invece di adire l'OLAF, avrebbe esplicitamente rifiutato di adottare provvedimenti, o di esaminare la questione allorché era stato avvertito, con documenti a sostegno, dell'esistenza di una frode a danno del regime delle pensioni di invalidità; ii) un dipendente avrebbe svolto le sue funzioni in maniera illecita; iii) vi è una ricorrente assenza di pubblicazione delle decisioni di promozione e delle loro date, iv) le elezioni del comitato del personale del 2004 e del 2006 sarebbero illegittime per diversi motivi; v) vi sarebbe un gran numero di sviamenti della procedura di promozione e anche un'usurpazione del potere di nomina consentita ad un capo unità e un gran numero di interessi personali tali da compromettere l'indipendenza dell'APN nella quasi totalità delle sue decisioni; vi) le «decisioni dell'APN» deriverebbero dagli interessi personali di tutti i superiori gerarchici del ricorrente e dalla dissimulazione della richiesta ad una collega di esercitare funzioni superiori ad interim e dalla mancata adizione dell'OLAF; vii) l'APN avrebbe basato le decisioni impugnate sulla stessa catena di errori manifesti delle decisioni iniziali che esse confermano, basandosi su una sentenza che non ha forza di cosa giudicata e senza aver respinto il minimo argomento del ricorrente; viii) i comitati che concorrono alla procedura di valutazione e di promozione non sarebbero stati avvertiti dell'indipendenza compromessa dei superiori gerarchici del ricorrente.
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