ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)
19 ottobre 2007
Causa F‑23/07
M
contro
Agenzia europea per i medicinali (EMEA)
«Funzione pubblica – Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Diniego di convocazione – Irricevibilità manifesta»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. M chiede l’annullamento della decisione dell’EMEA 25 ottobre 2006 recante rigetto della sua domanda diretta alla costituzione di una commissione di invalidità, nonché della decisione dell’EMEA 31 gennaio 2007 con cui è respinta la sua domanda di risarcimento.
Decisione: Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Decisione che ribadisce la posizione assunta nella decisione iniziale – Atto meramente confermativo – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2. Funzionari – Ricorso – Ricorso di annullamento non proposto entro i termini – Ricorso per risarcimento danni volto ad un risultato identico – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
1. Costituisce un atto meramente confermativo e non una nuova decisione avente l’effetto di riaprire il termine di ricorso una decisione con la quale l’amministrazione si limita, in mancanza di evoluzione dello stato di salute del funzionario interessato, a ribadire il suo diniego di costituire una commissione di invalidità, anche se tale decisione è adottata alla luce di un referto medico che non era disponibile al momento della presa di posizione iniziale dell’amministrazione.
(v. punti 40 e 43)
Riferimento:
Corte: 20 maggio 1987, causa 214/85, Gherardi Dandolo/Commissione (Racc. pag. 2163, punti 15‑17)
2. Una domanda risarcitoria non è ricevibile ove il funzionario cerchi in tal modo di ottenere un risultato identico a quello che gli sarebbe derivato dall’accoglimento di un ricorso di annullamento da lui non esperito entro i termini. Un funzionario che abbia omesso di proporre, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento contro un atto che egli afferma essergli pregiudizievole non può, mediante una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto, rimediare a tale omissione e assicurarsi in tal modo nuovi termini di ricorso.
(v. punto 45)
Riferimento:
Corte: 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 32)
Tribunale di primo grado: 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II‑799, punto 46); 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑771, punto 48)
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