30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/46
Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2009 — Apache Footwear e Apache II Footwear/Consiglio
(Causa T-1/07) (1)
(Dumping - Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Status d’impresa operante in economia di mercato - Interesse comunitario)
2010/C 24/80
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Apache Footwear Ltd (Pingsha, Cina) e Apache II Footwear Ltd (Qingxin) (Taiping Zhen, Cina) (rappresentanti: inizialmente, O. Prost e S. Ballschmiede, successivamente, O. Prost e E. Berthelot, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti); Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente, P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn e S. Verhulst, successivamente, P. Vlaemminck e A. Hubert, avvocati; e BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas (Monte Urano, Italia) unitamente ai sedici ulteriori intervenienti i cui nomi figurano nell’allegato della sentenza (rappresentanti: P. Tabellini, G. Celona e C. Cavaliere, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sull'importazione di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Apache Footwear Ltd e l’Apache II Footwear Ltd (Qingxin) sopportano le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea, la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), la BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas e i sedici ulteriori intervenienti i cui nomi figurano nell’allegato sopportano le proprie spese.
(1) GU C 56 del 10.03.2007.
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