1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/45
Sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2009 — Portogallo/Commissione
(Causa T-50/07) (1)
(«FEAOG - Sezione “garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Seminativi - Grano duro - Termine di 24 mesi - Prima comunicazione di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 - Controlli in loco - Telerilevamento - Efficacia dei controlli - Risultati delle verifiche - Misure correttive che lo Stato membro interessato deve adottare - Sussistenza di un danno pecuniario per il FEAOG»)
2009/C 180/82
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, P. Barros da Costa, agenti, assistiti dall’avv. M. Figueiredo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F. Jimeno Fernández, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica portoghese nel settore dei seminativi (grano duro)
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude per la Repubblica portoghese talune spese effettuate nel settore dei seminativi (grano duro) nel corso della campagna 2003.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 95 del 28.4.2007.
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