15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/49
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Commissione/Economidis
(Causa T-56/07 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Annullamento in primo grado della decisione della Commissione recante la nomina ad un posto di capo unità - Rigetto della candidatura del ricorrente - Nomina di un altro candidato - Determinazione del livello del posto da coprire nell'avviso di posto vacante - Principio della separazione del grado e delle funzioni - Impugnazione fondata - Controversia risolvibile allo stato degli atti - Rigetto del ricorso)
(2008/C 209/86)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Altra parte nel procedimento: Ioannis Economidis (Woluwé-Saint-Etienne, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal, avocats)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e A. Lukošiūtė, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e I. Sulce, agenti) e Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e B. Schäfer, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, causa F-122/05, Economidis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), ed intesa all'annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 14 dicembre 2006, causa F-122/05, Economidis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata.
2)
Il ricorso proposto dal sig. Ioannis Economidis dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/05 è respinto.
3)
Il sig. Economidis e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative tanto al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica quanto al presente grado di giudizio.
4)
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Corte dei Conti delle Comunità europee sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 95 del 28.4.2007.
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