7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/30
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Deichmann-Schuhe/UAMI — Design for Woman (DEITECH)
(Causa T-86/07) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH - Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori DEI-tex - Impedimento relativo alla registrazione - Marchio anteriore seriamente utilizzato - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 32/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Germania) (rappresentanti: inizialmente O. Rauscher, successivamente O. Rauscher e A. Schulz, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Design for Woman SA (Bogotá, Colombia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 gennaio 2007 (pratica R 791/2006-2) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG e la Design for Woman SA.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 gennaio 2007 (pratica R 791/2006-2) è parzialmente annullata nei limiti in cui dichiara che non è stata fornita la prova che i marchi anteriori siano stati seriamente utilizzati per quanto riguarda le «scarpe», di cui alla classe 25, contemplate nella domanda di marchio comunitario.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L'UAMI è condannato alle spese.
(1) GU C 117 del 26.5.2007.
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