10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/44
Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Schindler Holding e a./Commissione
(Causa T-138/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Manipolazione delle gare d’appalto - Ripartizione dei mercati - Fissazione dei prezzi)
2011/C 269/96
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Svizzera); Schindler Management AG (Ebikon, Svizzera); Schindler SA (Bruxelles, Belgio); Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlino, Germania); Schindler Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo); e Schindler Liften BV (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész e S. Hirsbrunner, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mojzesowicz e R. Sauer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e G. Kimberley, agenti)
Oggetto
Domanda d’annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007)512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti
Dispositivo
1)
Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nei limiti in cui è stato proposto dalla Schindler Management AG.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Schindler Holding Ltd, la Schindler SA, la Schindler Deutschland Holding GmbH, la Schindler Sàrl e la Schindler Liften BV sono condannate alle spese.
4)
La Schindler Management sopporterà le proprie spese.
5)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 155 del 7.7.2007.
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