12.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 138/12
Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Lituania/Commissione
(Causa T-262/07) (1)
(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure da adottare in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri - Atto di adesione del 2003 - Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione - Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario - Decisione 2007/361/CE)
2012/C 138/20
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, E. Matulionytė e R. Krasuckaitė, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Steiblytė, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente T. Nowakowski, successivamente M. Dowgielewicz ed infine M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti); e Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14)
Dispositivo
1)
La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è annullata.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Lituania.
3)
La Repubblica slovacca e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 211 dell’8.9.2007.
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