24.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 256/24
Sentenza del Tribunale di primo grado 3 settembre 2009 — Cheminova e a./Commissione
(Causa T-326/07) (1)
(«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva “malathion” - Non iscrizione dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Procedura di valutazione - Valutazione da parte dell’EFSA - Eccezione di illegittimità - Art. 20 del regolamento (CE) n. 1490/2002 - Presentazione di nuovi studi - Art. 8, nn. 2 e 5, del regolamento (CE) n. 451/2000 - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa - Principio di sussidiarietà - Art. 95, n. 3, CE, art. 4, n. 1, e art. 5, n. 1, della direttiva 91/414»)
2009/C 256/44
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Cheminova A/S (Harboøre, Danimarca); Cheminova Agro Italia Srl (Roma); Cheminova Bulgaria EOOD (Sofia, Bulgaria); Agrodan, SA (Madrid, Spagna); Lodi SAS (Grand-Fougeray, Francia) (rappresentanti: C. Mereue k. Van Maldegem, avvocati, e P. Sellar, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agente)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CE, concernente la non iscrizione del malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2337] (GU L 146, pag. 19)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Cheminova A/S, la Cheminova Agro Italia Srl, la Cheminova Bulgaria EOOD, la Agrodan, SA e la Lodi SAS sosterranno, oltre alle proprie, anche le spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento sommario.
(1) GU C 247 del 20.10.2007.
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