14.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 13/10
Sentenza del Tribunale 23 novembre 2011 — Sison/Consiglio
(Causa T-341/07) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 - Annullamento di una misura di congelamento dei capitali ad opera di una sentenza Tribunale - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)
2012/C 13/19
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jose Maria Sison (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses e W. Kaleck)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Szostak, agenti)
Parti intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Mol, Y. de Vries, M. Noort, J. Langer e M. Bulterman, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi Spencer e I. Rao, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Aalto e S. Boelaert, poi S. Boelaert e P. Van Nuffel, agenti)
Oggetto
A seguito della sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T-341/07, Sison/Consiglio (Racc. pag. II-3625), una domanda vertente, in sostanza, sul risarcimento del presunto danno subito dal ricorrente in ragione di misure restrittive adottate nei suoi confronti nell’ambito della lotta contro il terrorismo
Dispositivo
1)
Il ricorso per risarcimento danni è respinto.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, per quanto riguarda le spese afferenti al ricorso d’annullamento, le proprie spese nonché quelle del sig. Jose Maria Sison.
3)
Il sig. Sison sopporterà, per quanto riguarda le spese afferenti al ricorso per risarcimento danni, le proprie spese nonché quelle del Consiglio.
4)
Il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 269 del 10.11.2007.
Full & Egal Universal Law Academy