16.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 336/13
Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Galp Energia España e a./Commissione
(Causa T-462/07) (1)
(Concorrenza - Cartelli - Mercato spagnolo del bitume da penetrazione - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi - Prova della partecipazione al cartello - Calcolo dell’importo dell’ammenda)
2013/C 336/25
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Galp Energia España, SA (Alcobendas, Spagna), Petróleos de Portugal (Petrogal), SA (Lisbona, Portogallo); e Galp Energia, SGPS, SA (Lisbona) (rappresentanti: M. Slotboom e G. Gentil Anastácio, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés, avvocato, e da M. Heenan Bróna, solicitor, successivamente da J. Rivas Andrés)
Oggetto
In via principale, annullamento della decisione C(2007) 4441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), e in via subordinata riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti
Dispositivo
1)
L’articolo 1 della decisione C(2007) 4441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), è annullato nella parte in cui constata il coinvolgimento della Galp Energia España, SA, della Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, e della Galp Energia, SGPS, SA, in un insieme di accordi e di pratiche concordate sul mercato spagnolo del bitume, nei limiti in cui tale insieme comprende, da un lato, il sistema di sorveglianza dell’attuazione degli accordi di ripartizione del mercato e della clientela e, dall’altro, il meccanismo di compensazione inteso a rettificare le differenze sopravvenute rispetto agli accordi di ripartizione del mercato e della clientela.
2)
L’articolo 3 della decisione C(2007) 4441, finale, è annullata nella parte in cui obbliga la Galp Energia España, la Petróleos de Portugal (Petrogal), e la Galp Energia, SGPS, a porre fine all’infrazione come constatata all’articolo 1 della suddetta decisione e ad astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento menzionato in tale articolo o avente un oggetto o un effetto simile, nei limiti in cui tale infrazione comprende, da un lato, il sistema di sorveglianza dell’attuazione degli accordi di ripartizione del mercato e della clientela e, dall’altro, il meccanismo di compensazione inteso a rettificare le differenze sopravvenute rispetto agli accordi di ripartizione del mercato e della clientela
3)
L’importo dell’ammenda inflitta alla Galp Energia España e alla Petróleos de Portugal (Petrogal), all’articolo 2 della decisione C(2007) 4441, finale, è fissato in EUR 8 277 500, mentre l’importo dell’ammenda inflitta alla Galp Energia, SGPS, all’articolo 2 della decisione C(2007) 4441, è fissato in EUR 6 149 000.
4)
Per il resto, le domande contenute nel ricorso sono respinte.
5)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 51 del 23.2.2008.
Full & Egal Universal Law Academy