30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/51
Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2009 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commissione
(Causa T-41/07) (1)
(«Progetto Ecodata - Decisione della Commissione preparatoria all’esecuzione forzata di un credito dovuto in forza di una decisione anteriore - Scomparsa dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»)
2010/C 24/90
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. C. Pitschas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima, agente, assistito da C. Arhold, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C(2006) 6452, relativa al recupero di anticipi finanziari per un importo di EUR 318 000, percepiti dalla IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH per il progetto Ecodata, in applicazione della decisione di concessione di un contributo finanziario del 4 agosto 1992, prima dell’annullamento del contributo finanziario disposto con decisione della Commissione 13 maggio 2005
Dispositivo
1)
Non occorre più statuire sul ricorso.
2)
La IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH e la Commissione delle Comunità europee sosterranno ciascuna le proprie spese.
(1) GU C 82 del 14 aprile 2007.
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