22.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/38
Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Cementownia «Odra»/Commissione
(Causa T-199/07) (1)
(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità»)
(2008/C 301/65)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Cementownia «Odra» S.A. (Opole, Polonia) (rappresentanti: P.K. Rosiak e K. Herrmann)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e F. Puel, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La Cementownia «Odra» S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
(1) GU C 170 del 21.7.2007.
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