26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/45
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2007 — Cheminova e a./Commissione
(Causa T-326/07 R)
(Procedimento sommario - Direttiva 91/414/CEE - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Ricevibilità - Mancanza di urgenza)
(2008/C 22/84)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedenti: Cheminova A/S (Harboøre, Danimarca); Cheminova Agro Italia Srl (Roma, Italia); Cheminova Bulgaria EOOD (Sofia, Bulgaria); Agrodan SA (Madrid, Spagna) e Lodi SAS (Grand-Fougeray, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CE, concernente la non iscrizione del malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 146, pag. 19), fino alla pronuncia della sentenza di merito.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
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