Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 – Apache Footwear e Apache II Footwear / Consiglio
(causa T‑1/07)
«Dumping – Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam – Status d’impresa operante in economia di mercato – Interesse comunitario»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Applicazione riservata ai produttori che soddisfano le condizioni cumulative enunciate all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento n. 384/96 – Gruppo di società (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 7) (v. punti 84‑85)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamenti che istituiscono dazi antidumping (Art. 253 CE) (v. punto 96)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 111‑112)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sull’importazione di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Apache Footwear Ltd e l’Apache II Footwear Ltd (Qingxin) sopportano le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea, la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), la BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas e i sedici ulteriori intervenienti i cui nomi figurano nell’allegato sopportano le proprie spese.
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