SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
12 settembre 2007
Causa T‑20/07 P
Commissione delle Comunità europee
contro
Eleni Chatziioannidou
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Annullamento in primo grado di decisioni della Commissione relative al calcolo delle annualità di pensione – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali»
Oggetto: Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 14 novembre 2006, causa F‑100/05, Chatziioannidou/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑129 e II-A-1-0478), diretta all’annullamento di tale sentenza.
Decisione: L’impugnazione è respinta. La Commissione è condannata alle spese.
Massime
Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, n. 2; regolamenti del Consiglio n. 1103/97, artt. 1e 3, e n. 974/98, art. 14)
Dato che, in forza del suo art. 1, il regolamento n. 1103/97, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, si applica sia alle disposizioni legislative e regolamentari sia agli atti a carattere amministrativo, esso non può quindi essere interpretato nel senso di limitarsi ad imporre un principio di continuità dei contratti. Esso fissa invece un imperativo di neutralità del passaggio all’euro – espresso, in particolare nell’ambito contrattuale, da un principio di continuità dei contratti – che si impone per tutti gli strumenti giuridici che rientrano nel suo ambito di applicazione. In particolare, discende dall’art. 3 del regolamento n. 1103/97 che le disposizioni legislative o regolamentari, considerate in particolare da tale regolamento, non sono minimamente modificate a seguito dell’introduzione dell’euro e che si applicano in maniera inalterata sia alle situazioni da esse disciplinate prima dell’introduzione dell’euro sia a quelle da esse disciplinate dopo tale introduzione. Ne consegue che il regolamento n. 1103/97 non richiede l’esistenza di alcun rapporto, contrattuale o non contrattuale, anteriore all’entrata in vigore dell’euro, perché il principio di continuità si applichi alle situazioni disciplinate dagli strumenti giuridici considerati da tale articolo.
Di conseguenza, se il legislatore o le autorità interessate intendono modificare i termini di uno strumento giuridico rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 1103/97 o esimere o dispensare dalla sua esecuzione, dev’essere introdotta una modifica esplicita di tale strumento giuridico. Ne consegue che, conformemente al regolamento n. 1103/97, la Commissione, in seguito all’introduzione dell’euro, doveva applicare, in maniera inalterata, alle domande di trasferimento di diritti a pensione maturati negli Stati membri che avevano adottato tale valuta il meccanismo del tasso medio di conversione attualizzato per il calcolo degli abbuoni di annualità, stabilito dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto da essa adottate. Per contro, se essa avesse inteso dare una diversa portata a tali disposizioni, sarebbe stata tenuta a modificare tali regole.
(v. punti 34 e 41-43)
Riferimento: Corte 22 febbraio 1989, cause riunite 92/87 e 93/87, Commissione/Francia e Regno Unito (Racc. pag. 405, punti 22‑24)
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