Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 25 marzo 2009 – L’Oréal / UAMI – Spa Monopole (SPALINE)
(causa T‑21/07)
«Marchio comunitario –Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SPALINE – Marchio nazionale denominativo anteriore SPA – Impedimento relativo alla registrazione – Pregiudizio alla notorietà – Indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio anteriore – Assenza di giusta causa per l’utilizzo del marchio richiesto – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 21, 24‑25, 35‑36, 40)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 ottobre 2006 (caso R 415/2005‑1) relativa a un procedimento di opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e L’Oréal SA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
L’Oréal SA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio comunitario SPALINE per prodotti della classe 3 – domanda n. 989 236
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi nazionali e internazionali SPA, LIP SPA, SPA SKIN CARE e Les Thermes de Spa per prodotti delle classi 3, 32 et 42.
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Oréal SA è condannata alle spese.
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