Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 11 giugno 2009 – Grecia / Commissione
(causa T‑33/07)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Olio d’oliva, cotone, uve secche e agrumi – Inosservanza dei termini di pagamento – Termine di 24 mesi – Valutazione delle spese da escludere – Controlli chiave – Principio di proporzionalità – Principio del ne bis in idem – Trasposizione delle constatazioni d’inadempienza»
1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti (Regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 80-82, 116-117, 140, 197, 265, 279, 285, 292-294, 321, 372)
2. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo (v. punti 166, 190)
3. Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti (v. punto 227)
4. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti [Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, n. 4, quinto comma, lett. a); regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, n. 1] (v. punti 230-232, 236, 240, 381)
5. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Decisione della Commissione recante soppressione di un contributo finanziario comunitario (Art. 231 CE) (v. punto 380)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “garanzia” (GU L 355, pag. 96), nella parte che riguarda alcune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori dell’olio d’oliva, del cotone, delle uve secche, degli agrumi e del controllo finanziario.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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