Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 23 aprile 2008 – Leche Celta / UAMI – Celia (Celia)
(causa T-35/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Celia – Marchio nazionale denominativo anteriore CELTA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 49)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 dicembre 2006 (procedimento R 294/2006-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Leche Celta, SL e la Celia SA
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Celia SA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo «Celia» per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 29 e 38 – domanda di marchio comunitario n. 2977221
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Leche Celta, SL
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo nazionale «CELTA» per prodotti rientranti nella classe 29
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Leche Celta, SL è condannata alle spese.
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