Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 giugno 2009 – Portogallo / Commissione
(causa T‑50/07)
«FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Seminativi – Grano duro – Termine di 24 mesi – Prima comunicazione di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 – Controlli in loco – Telerilevamento – Efficacia dei controlli – Risultati delle verifiche – Misure correttive che lo Stato membro interessato deve adottare – Sussistenza di un danno pecuniario per il FEAOG»
1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c), e n. 1258/1999, art. 7, n. 4, quinto comma; regolamento della Commissione n. 1663/95, artt. 8, n. 1, primo comma, 2 e 4] (v. punti 27‑30, 32‑34, 74‑77, 84‑87, 95‑97)
2. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG (Regolamento della Commissione n. 3887/92, art. 6, n. 1) (v. punti 101‑102)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica portoghese nel settore dei seminativi (grano duro).
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude per la Repubblica portoghese talune spese effettuate nel settore dei seminativi (grano duro) nel corso della campagna 2003.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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