SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
8 luglio 2008
Causa T‑56/07 P
Commissione delle Comunità europee
contro
Ioannis Economidis
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Annullamento in primo grado della decisione della Commissione recante nomina a un posto di capo unità – Rigetto della candidatura del ricorrente – Nomina di un altro candidato – Determinazione del livello del posto da coprire nell’avviso di vacanza – Principio di separazione del grado dalla funzione – Impugnazione fondata – Causa matura per la decisione – Rigetto del ricorso»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, causa F‑122/05, Economidis/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑179 e II‑A‑1‑725).
Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 14 dicembre 2006, causa F‑122/05, Economidis/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑179 e II‑A‑1‑725), è annullata. Il ricorso proposto dal sig. Ioannis Economidis dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑122/05 è respinto. Il sig. Economidis e la Commissione sopporteranno le proprie spese relative sia alla causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia alla presente causa. Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Corte dei conti delle Comunità europee, intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporteranno le proprie spese.
Massime
1. Funzionari – Posto – Corrispondenza tra grado e funzioni – Capi unità – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, allegato I, punto A)
2. Funzionari – Organizzazione dei servizi – Determinazione del livello di un posto da coprire – Capi unità – Potere discrezionale dell’amministrazione – Criteri – Obbligo di fissare il livello del posto prima dell’esame delle candidature – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, allegato I, punto A)
3. Funzionari – Reclutamento – Procedure – Scelta – Potere discrezionale dell’amministrazione
(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, e 45 bis)
1. Lo Statuto non stabilisce alcuna corrispondenza tra la funzione di capo unità e un grado determinato. Al contrario, per la funzione di capo unità, esso ha espressamente separato il grado dalla funzione.
(v. punto 59)
2. Nell’ambito di una procedimento di reclutamento per un posto di capo unità da coprire mediante trasferimento, qualora la determinazione del livello del posto da coprire non dipenda da alcuna decisione autonoma adottata dall’autorità che ha il potere di nomina, ma discenda automaticamente dal grado del candidato prescelto e non costituisca pertanto un criterio per la scelta del candidato, non abbia modificato l’avviso di posto vacante e sia intervenuta dopo la selezione definitiva del candidato, a seguito di uno scrutinio per merito comparativo, conformemente alle condizioni imposte dall’avviso di posto vacante, essa non è tale da escludere candidati che soddisfacessero i requisiti dell’avviso di posto vacante, né da incidere sull’obiettività del procedimento.
L’allegato I, punto A, dello Statuto prevede che i gradi da AD 9 a AD 12 (da A*9 a A*12 durante il periodo transitorio) e i gradi AD 13 e AD 14 (A*13 e A*14 durante il periodo transitorio) possono corrispondere, senza alcuna distinzione, all’impiego tipo di «amministratore che esercita la funzione di capo unità». La volontà del legislatore è dunque chiaramente quella di lasciare alle istituzioni un’ampia scelta per fissare il grado appropriato nel reclutamento di un capo unità.
D’altro canto, un procedimento di reclutamento per un posto di capo unità è obiettivo se permette, conformemente all’interesse del servizio, di selezionare la persona più idonea ad esercitare le funzioni richieste. Un obbligo eventuale da parte delle istituzioni di fissare nell’avviso di posto vacante il grado esatto del posto di capo unità da coprire non troverebbe non solo alcun fondamento nelle disposizioni dello Statuto, ma ridurrebbe altresì considerevolmente il numero di candidature per il posto in questione. Di conseguenza, un obbligo del genere potrebbe impedire all’autorità che ha il potere di nomina di scegliere il miglior candidato fra tutti i funzionari che presentino un profilo analogo e adeguato e che rientrino nell’ampia gamma di gradi che possono essere presi in considerazione per un posto del genere, conformemente alle disposizioni dello Statuto.
(v. punti 66, 67, 81 e 85)
3. L’art. 29 dello Statuto non impone all’autorità che ha il potere di nomina alcun obbligo di esaminare contemporaneamente le tre possibilità previste al suo n. 1, lett. a), cioè le possibilità di trasferimento interno, di nomina ai sensi dell’art. 45 bis dello Statuto e di promozione, prima di coprire un posto di capo unità vacante qualora essa ritenga che l’esame delle possibilità di trasferimento interno permetta da solo di trovare un candidato dotato delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità per il posto di cui trattasi. Risulta, infatti, dall’art. 29, n. 1, dello Statuto che solo nel caso in cui un’istituzione ritenga necessario esaminare le domande di trasferimento di funzionari di altre istituzioni o organizzare un concorso interno o esterno essa deve preliminarmente verificare che l’esame delle tre possibilità di cui al n. 1, lett. a), di tale articolo non consente di trovare in seno all’istituzione il candidato più appropriato per il posto in questione.
(v. punto 89)
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