Causa T‑74/07
Repubblica federale di Germania
contro
Commissione delle Comunità europee
«FESR — Riduzione del contributo finanziario — Modifica del piano di finanziamento senza l’assenso della Commissione — Tassi massimi di finanziamento previsti per specifiche misure — Nozione di modifica importante — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento»
Massime della sentenza
1. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario — Obbligo di attuazione conformemente a un piano di finanziamento approvato dalla Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, artt. 24 e 25, n. 5)
2. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario — Obbligo di attuazione conformemente a un piano di finanziamento approvato dalla Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, artt. 17, 24 e 25, n. 5)
3. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario — Obbligo di attuazione conformemente a un piano di finanziamento approvato dalla Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, artt. 24 e 25, n. 5)
1. Qualsiasi contributo finanziario concesso dai fondi strutturali deve essere attuato conformemente alla decisione che lo ha approvato e, segnatamente, alla tabella finanziaria allegata a detta decisione e, di conseguenza, le modifiche di un piano di finanziamento approvato dalla Commissione, realizzate senza il consenso di quest’ultima, in via di principio, comportano la riduzione del contributo concesso al programma di cui trattasi.
(v. punto 36)
2. Sebbene l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, parta dal presupposto di un unico tasso di partecipazione per tutta l’azione (programma operativo, regime di aiuti, etc.), l’art. 17, n. 4, di detto regolamento autorizza espressamente la determinazione del tasso di partecipazione per misure individuali o specifiche, fermo restando che le «misure individuali», ai sensi di tale disposizione, devono necessariamente corrispondere ad un livello di programmazione contenuto nel piano di finanziamento. Il tasso di partecipazione comunitaria costituisce una delle modalità del contributo precisate al momento della sua concessione, la cui modifica ulteriore è sottoposta alle procedure previste dall’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88, che dispone la notifica alla Commissione delle modifiche dei tassi d’intervento.
Peraltro, siffatta interpretazione è l’unica compatibile con l’art. 25, n. 5, del citato regolamento, il quale prevede che gli adattamenti dei piani di finanziamento allegati alle decisioni di concessione comportano la modifica dei tassi di intervento e lascia quindi chiaramente intendere che siffatti tassi di intervento sono effettivamente previsti da ogni piano di finanziamento e che la loro modifica deriva automaticamente dalle altre modifiche introdotte nel piano. Inoltre, in un caso in cui i costi finali sono inferiori a quanto previsto nel piano di finanziamento, solo in questo modo detta riduzione di costi può essere ripartita tra la Comunità e gli Stati membri nella stessa proporzione di quella in cui avrebbero contribuito ai costi se i medesimi fossero stati dell’ordine di quanto previsto nel piano di finanziamento stabilito nell’ambito della partnership.
(v. punto 40)
3. La violazione di disposizioni nazionali o comunitarie che disciplinano un contributo dei fondi comunitari, ivi comprese quelle di carattere finanziario, giustifica la riduzione o la soppressione del contributo concesso. Ammettere che, avendo uno Stato membro commesso soltanto una violazione delle norme procedurali, la Commissione non poteva ridurre il contributo in quanto ciò avrebbe pregiudicato i progetti correttamente eseguiti equivarrebbe a lasciare senza conseguenze la violazione, da parte di tale Stato membro, del suo obbligo di dare attuazione al programma operativo conformemente al piano di finanziamento approvato dalla Commissione. Siffatta soluzione svuoterebbe, pertanto, tale obbligo del suo contenuto in quanto basterebbe che le autorità nazionali dimostrassero la regolare realizzazione di taluni progetti per ottenere integralmente il finanziamento concesso indipendentemente dal rispetto delle disposizioni finanziarie concordate con la Commissione.
(v. punti 53‑54)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
28 gennaio 2009(*)
«FESR – Riduzione del contributo finanziario – Modifica del piano di finanziamento senza l’assenso della Commissione – Tassi massimi di finanziamento previsti per specifiche misure – Nozione di modifica importante – Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 – Obbligo di motivazione – Ricorso di annullamento»
Nella causa T‑74/07,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. C. von Donat,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e L. Flynn, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 dicembre 2006, C (2006) 7271, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo attuato ai sensi dell’iniziativa comunitaria INTERREG II nelle regioni del Saarland, della Lorena e del Palatinato occidentale,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 giugno 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 Dal 1989 al 1999, le norme relative all’attuazione della coesione economica e sociale, di cui all’art. 158 CE, erano definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9). Detto regolamento costituiva il principale strumento di disciplina dei fondi strutturali e, segnatamente, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il regolamento n. 2052/88 è stato modificato, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5).
2 L’art. 1 del regolamento n. 2052/88 definisce gli obiettivi prioritari che l’azione della Comunità europea mira a realizzare con l’aiuto dei fondi strutturali.
3 L’art. 4 del regolamento n. 2052/88 concerne la complementarità, la partnership e l’assistenza tecnica. Esso prevede al suo n. 1:
«1. L’azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti (...) designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata “partnership”. La partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.
La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner».
4 L’art. 5 del regolamento n. 2052/88, intitolato «Forme d’intervento», al n. 2, lett. a), stabilisce che, «[q]uanto ai Fondi strutturali (...), l’intervento finanziario assume [in particolare la forma di un] cofinanziamento di programmi operativi». Il n. 5 della medesima disposizione definisce l’espressione «programma operativo» come «un insieme organico di azioni pluriennali per la cui esecuzione si può far ricorso [in particolare] a uno o più Fondi strutturali.
5 L’art. 13 del regolamento n. 2052/88, intitolato «Diversificazione dei tassi d’intervento», al suo n. 3, prevede quanto segue:
«I tassi del contribuito comunitario concesso nell’ambito dei vari Fondi (…) dovranno rispettare i seguenti limiti:
– il 75% al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 50% della presa a carico di autorità pubbliche per le misure a favore delle regioni che possono beneficiare di un intervento legato all’obiettivo n. 1;
– il 50% al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 25% della spesa a carico delle autorità pubbliche per le misure a favore delle altre regioni.
(…)».
6 Il 19 dicembre 1988, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1). Il regolamento n. 4253/88 è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20).
7 L’art. 17 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Partecipazione finanziaria dei Fondi», recita:
«(…)
2. La partecipazione finanziaria dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali sovvenzionabili o rispetto all’insieme delle spese pubbliche o assimilabili sovvenzionabili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relativi a ciascuna azione (programma operativo, regimi di aiuti, sovvenzione globale, progetto, assistenza tecnica o studio).
(…)
4. La partecipazione dei Fondi alle misure individuali nell’ambito dei programmi operativi può essere differenziata in base ad accordi che devono essere conclusi nel quadro della compartecipazione».
8 L’art. 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», è così formulato:
«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.
2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.
3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione (…)».
9 Infine, l’art. 25 del regolamento n. 4253/88, relativamente alla sorveglianza dell’attuazione del contributo dei fondi, al n. 5 così dispone:
«Il comitato di sorveglianza adegua (…), nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, il piano di finanziamento previsto, ivi compresi gli eventuali trasferimenti tra fonti di finanziamento comunitarie e le conseguenti modifiche dei tassi d’intervento. (…)
Le modifiche sono notificate senza indugio alla Commissione e allo Stato membro interessato. Sono applicabili previa conferma da parte della Commissione e dello Stato membro interessato; tale conferma deve aver luogo entro un termine di venti giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, all’atto del quale la Commissione rilascia debito avviso di ricevuta.
Le altre modifiche sono decise dalla Commissione d’intesa con lo Stato membro interessato, previo parere del comitato di sorveglianza».
Fatti
10 Con decisione 28 settembre 1995, C (95) 2271, la Commissione ha concesso un contributo finanziario comunitario ad un programma operativo, lanciato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg II, riguardante le regioni del Saarland, della Lorena e del Palatinato occidentale. L’art. 2 della decisione di concessione prevede che le «modalità di concessione del contributo finanziario, compresa la partecipazione dei fondi ai vari sottoprogrammi e misure che fanno parte del presente programma, (…) sono precisate nel piano di finanziamento del programma allegato» a detta decisione. Mentre il nucleo centrale della decisione di concessione fa quindi riferimento al terzo livello della programmazione (in prosieguo: le «misure o gruppo di misure»), con il termine «misure» il piano di finanziamento ivi allegato fa riferimento a questo livello mediante l’espressione «gruppo di misure». Inoltre, nel titolo delle colonne che riprendono rispettivamente i contributi comunitari e nazionali, il piano di finanziamenti indica che ciascun contributo rappresenta il 50% dei costi globali di ogni asse prioritario e di ogni misura o gruppo di misure.
11 La decisione di concessione è stata modificata con due decisioni della Commissione del 7 aprile 1998 e del 29 dicembre 1999. Nella sua versione risultante da quest’ultima modifica, la decisione di concessione prevedeva un costo globale di EUR 66 898 400 di cui EUR 23 726 800 a carico del FESR e EUR 42 171 600 a carico delle autorità nazionali. Un’annotazione a pié di pagina del piano di finanziamento allegato ad ognuna di tali decisioni di modifica indicava che era garantito che i fondi comunitari non superassero il 50% delle spese pubbliche complessive.
12 Secondo le modalità di attuazione del programma previste dalla decisione di concessione del contributo, detta attuazione competeva al comitato di sorveglianza che doveva essere istituito nell’ambito della partnership. Il comitato di sorveglianza doveva segnatamente vigilare sul rispetto della normativa, compresa quella riferentesi all’ammissibilità delle azioni e dei progetti, nonché preparare e deliberare sulle eventuali proposte di modifica dell’intervento. Tutte le questioni essenziali relative all’attuazione del programma dovevano essere decise all’unanimità. La Commissione era rappresentata in seno al comitato di sorveglianza con un diritto di voto.
13 Con lettera 12 maggio 1999, la Commissione ha chiesto che le modifiche del programma le fossero sottoposte per approvazione prima del 31 luglio 1999 nella misura in cui esse implicavano un aumento dell’importo globale o trasferimenti tra i fondi. Tale domanda è stata trattata durante la riunione del comitato di sorveglianza del 17 giugno 1999. Nel corso di questa riunione, il rappresentante della Commissione ha aggiunto che occorreva fissare definitivamente l’importo globale dei contributi del FESR per il programma operativo.
14 Tenuto conto della chiusura, il 31 dicembre 1999, dei programmi finanziati dai Fondi strutturali e relativi al periodo di programmazione 1994-1999, in data 9 settembre 1999 la Commissione ha adottato gli orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994‑1999) dei Fondi strutturali (in prosieguo: gli «orientamenti») e li ha comunicati agli Stati membri. Nella versione in lingua tedesca, gli orientamenti stabiliscono, in particolare, quanto segue:
«6. Piani finanziari
6.1 Il piano finanziario non può essere modificato dopo il termine ultimo previsto per gli impegni.
6.2 La chiusura finanziaria dei programmi va effettuata sulla base della versione del piano finanziario in vigore (suddiviso, di norma, in tre livelli: programma, sottoprogramma, misura). I rendiconti finanziari degli Stati membri devono presentare una suddivisione analoga a quella dei piani finanziari allegati alle decisioni di approvazione degli interventi operativi e quindi contenere uno stato delle spese effettivamente sostenute suddivise per progetto.
Un superamento dell’ordine del 20% del contributo di ciascun fondo per misura è considerato accettabile purché non ne risulti incrementato l’importo globale del sottoprogramma quale fissato nel piano finanziario in vigore.
(…)
7. Liquidazione finale
7.1. Gli Stati membri hanno l’obbligo di trasferire integralmente ai beneficiari fina[li] il contributo comunitario che ricevono. Visti i problemi verificatisi in passato al riguardo, al momento del rendiconto finale tale contributo, calcolato conformemente alle modalità di cui al punto 6.2, è limitato al minore dei seguenti importi:
a) l’importo risultante dall’applicazione alle spese dichiarate del tasso di cofinanziamento comunitario di cui al piano finanziario in vigore;
b) l’importo del contributo comunitario effettivamente dovuto ai beneficiari finali (già versato o da versare nel quadro del progetto) (…)».
15 Nel corso della procedura scritta che ha fatto seguito alla riunione del comitato di sorveglianza del 10 novembre 1999, la direzione generale «Politica regionale e coesione» della Commissione, con lettera 3 maggio 2000, ha indicato che non aveva alcuna obiezione contro le modifiche proposte in merito ai progetti approvati per il programma di cui trattasi e ha chiesto di non essere più informata delle modifiche ulteriori dei progetti, a meno che non sussistesse una modifica importante che incidesse sulla natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura (oggetto dei progetti, costi, beneficiari, etc.), ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, e/o un impatto sul bilancio comunitario.
16 I documenti di chiusura sono stati trasmessi alla Commissione con lettera 20 marzo 2003 con la richiesta di pagamento del saldo. Nella loro domanda di pagamento, le autorità tedesche hanno considerato che la partecipazione comunitaria totale doveva essere calcolata addizionando la partecipazione comunitaria ad ogni progetto realizzato, la quale, a sua volta, doveva essere calcolata applicando ai costi globali del progetto il tasso di partecipazione deciso dal comitato di sorveglianza e che è vicino al 50% per la maggior parte dei progetti, salvo per quelli molto onerosi per i quali era stato fissato un tasso di partecipazione inferiore. Poiché, tuttavia, per una parte dei progetti, i costi globali ammissibili erano stati inferiori a quanto previsto, gli importi menzionati nella domanda di pagamento non coincidevano con gli importi indicati nel piano di finanziamento allegato all’ultima decisione di modifica. Pertanto, l’importo richiesto a titolo di contributo del FESR al programma operativo era inferiore all’importo figurante nel suddetto piano di finanziamento per tutti gli assi prioritari e per tutte le misure o gruppi di misure ad eccezione della misura o del gruppo di misure 3.2, per il quale l’importo richiesto a titolo di partecipazione del FESR era leggermente superiore all’importo riportato nel piano di finanziamento.
17 Con decisione 27 dicembre 2006, C (2006) 7271 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha ridotto il contributo del FESR accordato al programma operativo attuato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg II nelle regioni del Saarland, della Lorena e del Palatinato occidentale di EUR 933 691,04. In tale decisione, la Commissione ha motivato nel seguente modo la riduzione dei contributi comunitari di cui trattasi.
18 Essa indica che i programmi sovvenzionati dai fondi comunitari devono essere attuati conformemente alle decisioni di concessione del contributo e alle tabelle finanziarie da essa approvate e che nessuna modifica era possibile dopo il 31 dicembre 1999, termine ultimo per gli impegni poiché il periodo di programmazione era già concluso. Essa deduce che, mentre nella decisione di concessione del contributo la partecipazione del FESR era fissata al 50% delle spese pubbliche per tutto il programma, la decisione di modifica del 7 aprile 1998 aveva previsto tassi di finanziamento diversi per ogni misura o gruppo di misure. Essa rileva che le spese globali effettive nonché gli importi di partecipazione del FESR relativi ad ogni misura o gruppo di misure non coincidono con gli importi figuranti nel piano di finanziamento in vigore. Essa spiega, tuttavia, che, vista la sua rinuncia, negli orientamenti, a trattare come modifiche importanti determinati divari al rialzo o al ribasso rispetto al piano di finanziamento, ai sensi del punto 6.2 di suddetti orientamenti, essa accetta i divari verso l’alto applicando una certa flessibilità mediante compensazione all’interno dello stesso asse prioritario. Per contro, in caso di divari unicamente al ribasso, essa applica il punto 7 degli orientamenti e limita il contributo comunitario al minore dei due importi: quello risultante dall’applicazione del tasso di finanziamento per ciascuna misura o gruppo di misure ai costi effettivi o quello effettivamente dovuto ai beneficiari. Così, per quanto riguarda le misure o gruppi di misure 1.2, 2.2, 3.1, 4.1 e 4.2, la Commissione rifiuta di pagare l’importo richiesto dalle autorità tedesche, corrispondente all’importo dovuto ai beneficiari, in quanto il suo pagamento produrrebbe l’effetto di dare luogo ad un superamento dei tassi di finanziamento previsti per tali misure o gruppi di misure nel piano di finanziamento in vigore e dunque ad una modifica di quest’ultimo.
Procedimento e conclusioni delle parti
19 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2007, la Repubblica federale di Germania ha proposto il presente ricorso.
20 La Repubblica federale di Germania conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
21 La Commissione conclude che Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
In diritto
22 La Repubblica federale di Germania deduce sostanzialmente tre motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, sul difetto di motivazione e sul mancato rispetto della «partnership» di cui all’art. 4 del regolamento n. 2052/88.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88
Argomenti delle parti
23 La Repubblica federale di Germania fa valere che la Commissione ha violato l’art. 24 del regolamento n. 4253/88 in quanto ha ridotto i contributi finanziari di cui trattasi senza che fossero soddisfatti i requisiti stabiliti da detta disposizione. Essa ritiene, infatti, da un lato, che i divari tra i costi globali previsti nel piano di finanziamento e i costi globali finali, nonché i cambiamenti che ne risultano nel rapporto tra il contributo del FESR e i costi globali, non possano essere considerati «modifiche importanti» ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e che, ad ogni modo, la Commissione ha dato la sua approvazione preliminare e, dall’altro, che quest’ultima ha omesso di esercitare il potere discrezionale conferitole da questa disposizione per decidere se il contributo comunitario fosse giustificato.
24 In primo luogo, per quanto riguarda l’importanza della modifica, la Repubblica federale di Germania fa valere anzitutto che, essendo i piani di finanziamento indicativi e per loro natura soltanto provvisori, non si deve considerare ogni modifica come modifica importante. Essa contesta pertanto l’affermazione della Commissione, al punto 12 della decisione impugnata, secondo cui la medesima è abilitata a «considerare irricevibile la presentazione di una richiesta di pagamento del saldo in quanto una o più misure presentano delle discrepanze rispetto al piano di finanziamento finale». A tal proposito essa fa valere che, poiché gli importi del contributo del FESR figuranti nel piano di finanziamento sono valori massimi, la minorazione di un importo non può essere considerato come discrepanza.
25 La Repubblica federale di Germania fa valere, in secondo luogo, che, indipendentemente dalla definizione dell’espressione «modifica importante», non ci sono state siffatte modifiche nell’attuazione del programma di cui trattasi, poiché questo è stato attuato conformemente all’ultima versione della decisione di concessione nonché alle decisioni del comitato di sorveglianza. Essa fa valere al riguardo che il piano di finanziamento in vigore prevedeva unicamente, da una parte, un importo massimo di contributo del FESR e, dall’altro, un tasso massimo di partecipazione del FESR pari al 50% dei costi complessivi che sarebbe applicabile a tutti i livelli del programma e, in particolare, al livello dei progetti individuali e fa osservare che questi limiti sono stati rispettati.
26 Essa contesta l’affermazione della Commissione, riportata ai punti 2 e 13 della decisione impugnata, secondo cui le decisioni di modifica della decisione di concessione hanno modificato il piano di finanziamento nel senso che esso contemplerebbe tassi massimi di finanziamento applicabili a livello delle misure o gruppi di misure e inferiori al 50%. Essa considera che dette decisioni miravano soltanto ad aumentare o a diminuire l’importo massimo del contributo per ogni misura o gruppo di misure, ma che il tasso di partecipazione previsto, al massimo il 50% dei costi complessivi, era rimasta invariato, come risulterebbe dalle annotazioni contenute nei piani di finanziamento allegati a dette decisioni secondo le quali sarebbe garantito che i fondi comunitari non supererano il 50% delle spese pubbliche complessive (v. punto 11 supra). Essa afferma che, nonostante la previsione in detti piani di un aumento delle spese nazionali, tale aumento aveva condotto soltanto ad una diminuzione contabile della quota di finanziamento da parte dei fondi del FESR e non ad una fissazione di specifici tassi per ogni misura o gruppo di misure.
27 Conseguentemente, essa fa valere che i tassi indicati dalla Commissione ai punti 1 e 13 della decisione impugnata non sono stati fissati dalle decisioni di modifica e risultano semplicemente dal fatto che, per taluni progetti, il contributo del FESR è stato fissato dal comitato di sorveglianza al di sotto del massimale del 50%, cosicché i valori cumulati indicati nei piani finanziari delle decisioni di modifica per le varie misure o gruppi di misure sono necessariamente inferiori a tale massimale.
28 La Repubblica federale di Germania fa valere, in terzo luogo, che la Commissione non può basarsi, come ha fatto ai punti 17 e 21 della decisione impugnata, sul punto 7 a degli orientamenti per decidere che i divari tra i costi previsti e i costi effettivi dei progetti costituiscono una modifica importante ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, poiché gli orientamenti non fanno riferimento a tale disposizione e non possono dunque costituire la base giuridica di una riduzione del contributo del FESR. Essa aggiunge a tal proposito che, essendo tali orientamenti stati adottati soltanto nel settembre 1999, non era dunque più possibile rielaborare completamente un programma in corso dal 4 novembre 1994. Inoltre, al punto 24 della decisione impugnata, la Commissione stessa sottolineerebbe il carattere interno degli orientamenti.
29 Ad ogni modo, essa ritiene che, anche accettando l’applicazione del punto 7 a degli orientamenti, la riduzione non sarebbe giustificata nel caso di specie. Essa ricorda a tal riguardo che la scelta dell’importo meno elevato, raccomandata ai punti 7 a o 7 b, è necessaria, secondo il punto 7.1 degli orientamenti, per garantire «che il contributo comunitario sia integralmente trasferito ai beneficiari finali». Essa ne deduce che l’importo di cui al punto 7 a costituisce soltanto il valore di riferimento rispetto all’importo effettivamente versato al beneficiario finale e considera che tale punto non contiene dunque alcuna regolamentazione propria relativa alla riduzione del contributo. Essa afferma che, comunque, nel programma controverso, il valore di riferimento corrisponde al contributo del FESR concesso a condizione che il tasso di finanziamento non ecceda il 50% dei costi complessivi. In tali circostanze, essa sostiene che, nella specie, la Commissione prende in considerazione tre importi distinti per adottare, ogni volta, soltanto quello meno elevato.
30 La Repubblica federale di Germania fa valere, in quarto luogo, che, nel corso dell’attuazione del programma, la Commissione stessa non considerava che i divari di costi a livello dei progetti erano importanti, poiché, nella sua lettera 12 maggio 1999 (v. punto 13 supra), essa avrebbe indicato che le modifiche che dovevano esserle sottoposte erano unicamente quelle che comportavano un aumento dell’importo globale della partecipazione dei fondi o trasferimenti tra di essi. Inoltre, nella sua lettera 3 maggio 2000 (v. punto 15 supra), la Commissione avrebbe affermato che le modifiche abituali dei progetti non costituivano una «modifica importante» ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88.
31 In secondo luogo, per quanto riguarda il presunto accordo della Commissione, la Repubblica federale di Germania fa valere che, pur supponendo che le modifiche di cui trattasi costituiscano modifiche importanti che necessitano l’approvazione della Commissione, esse dovrebbero essere considerate da essa approvate in quanto risultano dall’accordo del comitato di sorveglianza in seno al quale siede un rappresentante della Commissione che agisce nell’esercizio delle competenze di quest’ultima. A tal proposito essa sostiene che l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 4253/88, il quale autorizza la conclusione di accordi relativi a progetti individuali, non vieta al comitato di sorveglianza di fissare contributi del FESR in collaborazione con la Commissione.
32 Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, il mancato esercizio, da parte della Commissione, del suo potere discrezionale, la Repubblica federale di Germania sostiene che, anche qualora i divari tra il piano di finanziamento e la domanda di pagamento dovessero essere considerati modifiche importanti non approvate dalla Commissione, il fatto di non aver richiesto a quest’ultima la sua approvazione costituisce semplicemente una violazione delle norme procedurali e, in virtù del principio della proporzionalità, non sarebbe tale da giustificare la riduzione del contributo finanziario del FESR nonché il rifiuto di versare il rimanente. Essa ritiene quindi che la Commissione avrebbe dovuto tener conto dell’impatto della sua decisione sui progetti sovvenzionati che si sono svolti nel modo previsto. Essa aggiunge che la Commissione non ha spiegato perché i contributi del FESR, concessi dal comitato di sorveglianza e menzionati nella domanda di pagamento, non erano più giustificati, sia a livello delle misure o gruppi di misure sia a livello dei progetti.
33 La Commissione contesta l’insieme di tali argomenti.
Giudizio del Tribunale
34 Tenuto conto dell’argomentazione della Repubblica federale di Germania, occorre esaminare successivamente se la mancata coincidenza tra gli importi previsti nel piano di finanziamento e quelli della domanda di pagamento costituisca una modifica importante ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, se la Commissione abbia dato la sua approvazione preliminare a tale modifica nel caso di specie e, infine, se essa abbia omesso di esercitare il potere discrezionale conferitole da questa disposizione per decidere se il contributo comunitario fosse giustificato.
35 In primo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di modifiche importanti ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, la Repubblica federale di Germania fa valere, in sostanza, che i divari tra i costi previsti nel piano di finanziamento e i costi effettivi non costituiscono modifiche importanti in quanto, anzitutto, il piano di finanziamento allegato alla decisione di rinvio è soltanto indicativo, secondariamente, in quanto tali divari non violano le condizioni previste dalla decisione di concessione nella sua ultima versione, nonché dal comitato di sorveglianza, inoltre, in quanto il punto 7 a degli orientamenti non permette di definire i divari di cui si controverte come modifiche importanti e, infine, in quanto la Commissione avrebbe riconosciuto che i divari a livello dei progetti non costituivano modifiche importanti.
36 Innanzi tutto, per quanto attiene al presunto carattere indicativo e provvisorio del piano di finanziamento allegato alla decisione di concessione, occorre rinviare ai punti 60‑64 della sentenza del Tribunale 9 settembre 2008, cause riunite T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07, T‑15/07 e T‑332/07, Germania/Commissione Racc. pag. II‑2181, in cui è stata respinta un’argomentazione sostanzialmente identica a quella addotta dalla Repubblica federale di Germania nella presente causa (v., in tal senso, per quanto riguarda la facoltà del giudice comunitario di motivare una decisione mediante il rinvio ad una decisione anteriore che statuisce su questioni sostanzialmente identiche, sentenza della Corte 25 ottobre 2005, causa C‑229/04, Crailsheimer Volksbank, Racc. pag. I‑9273, punti 47‑49, e sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑47/03, Sison/Consiglio, punto 102). In tale sentenza, il Tribunale ha considerato che dalla legislazione applicabile, quale interpretata dalla giurisprudenza, emergeva che qualsiasi contributo finanziario concesso dai fondi strutturali doveva essere attuato conformemente alla decisione che lo ha approvato e, segnatamente, alla tabella finanziaria allegata a detta decisione e che, di conseguenza, le modifiche di un piano di finanziamento approvato dalla Commissione, realizzate senza il consenso di quest’ultima, in via di principio, comportavano la riduzione del contributo concesso al programma di cui trattasi.
37 A tal proposito, si deve respingere l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui il comitato di sorveglianza può modificare il piano di finanziamento senza sottoporre tali modifiche alla Commissione qualora le medesime non richiedano la concessione di risorse supplementari al programma. Infatti, è giocoforza constatare che dall’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88 emerge chiaramente che ogni modifica del piano di finanziamento o viene comunicata per conferma alla Commissione e allo Stato membro interessato non appena viene adottata dal comitato di sorveglianza, oppure viene adottata direttamente dalla Commissione stessa, in collaborazione con lo Stato membro e previo parere del comitato di sorveglianza. Ne discende che nessuna modifica del piano di finanziamento possa intervenire senza l’approvazione, ex ante o ex post, della Commissione.
38 Per quanto concerne, in secondo luogo, l’argomento della Repubblica federale di Germania, secondo cui le differenze tra gli importi figuranti nel piano di finanziamento e gli importi finali non violano le condizioni previste dalla decisione di concessione nella sua ultima versione, poiché, in particolare, il tasso di finanziamento applicato non supera il tetto massimo del 50% dei costi complessivi, occorre constatare che con tale argomento la Repubblica federale di Germania cerca di contestare l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui la decisione di concessione nella sua ultima versione, per ogni misura o gruppo di misure inferiori, prevede tassi specifici di partecipazione, nella maggior parte dei casi pari al 50%.
39 A tal proposito, va rilevato che i tassi di partecipazione ai quali fa riferimento la Commissione nella decisione impugnata risultano dal rapporto tra gli importi del contributo del FESR e i costi complessivi previsti dal piano di finanziamento per ogni misura o gruppo di misure. È giocoforza constatare che, calcolando i tassi di partecipazione del FESR in base agli importi previsti dal piano di finanziamento, la Commissione si sia limitata ad applicare l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 4253/88 in forza del quale la partecipazione finanziaria del FESR è fissata in percentuale ed è calcolata o rispetto ai costi totali, o rispetto all’insieme delle spese pubbliche ammissibili quali appaiono nel piano di finanziamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 giugno 2007, causa T‑65/04, Nuova Gela Sviluppo/Commissione, punto 82).
40 Certamente, sebbene l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 4253/88 parta dal presupposto di un unico tasso di partecipazione per tutta l’azione (programma operativo, regime di aiuti, etc.), l’art. 17, n. 4, di detto regolamento autorizza espressamente la determinazione del tasso di partecipazione per misure individuali o specifiche, fermo restando che le «misure individuali», ai sensi di tale disposizione, devono necessariamente corrispondere ad un livello di programmazione contenuto nel piano di finanziamento. Infatti, dalla giurisprudenza emerge che il tasso di partecipazione comunitaria costituisce una delle modalità del contributo precisate al momento della sua concessione, la cui modifica ulteriore è sottoposta alle procedure previste dall’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88 (sentenza Nuova Gela Sviluppo/Commissione, cit. supra al punto 39, punto 92). Peraltro, siffatta interpretazione è l’unica compatibile con l’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88, il quale prevede che gli adattamenti dei piani di finanziamento allegati alle decisioni di concessione comportano la modifica dei tassi di intervento e lascia quindi chiaramente intendere che siffatti tassi di intervento sono effettivamente previsti da ogni piano di finanziamento e che la loro modifica deriva automaticamente dalle altre modifiche introdotte nel piano. Inoltre, è giocoforza constatare che in un caso come quello ricorrente nella presente fattispecie, in cui i costi finali sono inferiori a quanto previsto nel piano di finanziamento, solo in questo modo detta riduzione di costi può essere ripartita tra la Comunità e gli Stati membri nella stessa proporzione di quella in cui avrebbero contribuito ai costi se i medesimi fossero stati dell’ordine di quanto previsto nel piano di finanziamento stabilito nell’ambito della partnership.
41 Ne consegue che la Repubblica federale di Germania non può asserire che la modifica dei contributi, nazionale e comunitario, alle varie misure o gruppi di misure, disposta nelle decisioni di modifica, non ha avuto come conseguenza la modifica del tasso di partecipazione del FESR a ciascuna misura o a ciascun gruppo di misure che avrebbe quindi dato luogo a tassi diversi e, nella maggioranza dei casi, inferiori al 50%. Accogliere la sua allegazione secondo cui sarebbe stato fissato soltanto un unico tasso massimo pari al 50% equivarrebbe a considerare che il tasso di partecipazione definitivo del FESR può essere determinato soltanto al momento della conclusione del programma, contrariamente a quanto previsto dalla normativa quale interpretata dalla giurisprudenza (v. punto 39 supra).
42 Ciò premesso, il fatto che la motivazione delle decisioni di modifica non indichi espressamente che il nuovo rapporto tra i costi globali previsti e il contributo comunitario comporta che tassi specifici per ogni misura o gruppo di misure siano sostituiti al tasso unico del 50% è privo di rilievo, in quanto tale sostituzione discende direttamente dalla legislazione. Peraltro, è giocoforza constatare che, come fatto osservare dalla Commissione, le motivazioni delle decisioni in causa facevano riferimento all’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88.
43 Infine, va osservato che la determinazione di un tasso specifico di partecipazione per ogni misura o gruppo di misure non implica che le decisioni di modifica abbiano dato luogo ad una riduzione del contributo del FESR in quanto, come sottolineato dalla Commissione, quest’ultimo sarebbe stato pagato integralmente se i costi finali del programma fossero stati dell’ordine di quanto previsto nel piano di finanziamento risultante da dette decisioni.
44 Tale conclusione non può essere inficiata dagli argomenti della Repubblica federale di Germania tratti, in particolare, dal fatto che, nel caso di specie, da una parte, nei piani di finanziamento allegati alle decisioni di modifica veniva indicato che era garantito che i fondi comunitari non dovevano superare il 50% delle spese pubbliche complessive e, dall’altra, il programma operativo era stato attuato conformemente alle decisioni del comitato di sorveglianza.
45 Per quanto riguarda l’argomento tratto dall’annotazione contenuta nei piani di finanziamento allegati alle decisioni di modifica ai termini della quale era garantito che i fondi comunitari non dovevano superare il 50% delle spese pubbliche complessive, va rilevato che, come evidenziato dalla Commissione, tale indicazione non impedisce di considerare che la decisione di concessione, quale modificata da dette decisioni, prevedeva tassi di partecipazione inferiori al 50% per talune misure o gruppi di misure, poiché il predetto tetto massimo del 50% doveva essere rispettato a livello dei progetti individuali. Pertanto, non sarebbe stato possibile finanziare un progetto ad un tasso molto superiore al 50% e prevedere tassi molto inferiori per altri progetti rientranti nella stessa misura o gruppo di misure, anche se il tasso globale previsto per la misura o il gruppo di misure fosse stato rispettato.
46 Per quanto riguarda l’argomento secondo cui il programma operativo sarebbe stato attuato conformemente alle decisioni del comitato di sorveglianza, è sufficiente constatare che dalla decisione impugnata nonché dalla tabella ivi allegata emerge chiaramente che il programma operativo in causa non è stato attuato in conformità di queste decisioni in quanto una parte dei fondi assegnati a detto programma, alla fine, non è stato utilizzata. Infatti, come messo in rilievo dalla Commissione, proprio la circostanza che il programma non sia stato eseguito completamente come previsto è all’origine della presente controversia, essendo le parti in disaccordo sul modo in cui deve essere calcolato il contributo della Comunità qualora i costi complessivi del programma siano inferiori a quanto previsto. Il fatto che i progetti realizzati siano stati eseguiti correttamente è certamente importante, ma non è sufficiente per considerare che il piano sia stato eseguito correttamente, essendo a tal fine anche indispensabile che siano state rispettate tutte le condizioni fissate dalla decisione di concessione, compreso il tasso di partecipazione.
47 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il punto 7 a degli orientamenti non permette di definire i divari di cui si controverte come modifiche importanti, occorre anzitutto constatare che, come emerge dal secondo visto e dal punto 28 della decisione impugnata, la Commissione non ha fondato la sua decisione di riduzione sugli orientamenti, bensì sull’art. 24 del regolamento n. 4253/88. Negli orientamenti, la Commissione non ha fatto altro che rammentare agli Stati membri la sua interpretazione delle disposizioni applicabili e informarli che, conformemente al potere discrezionale che l’art. 24 del regolamento n. 4253/88 le conferisce, essa aveva deciso, come indicato al punto 15 della sua decisione, di accettare le discrepanze che soddisfano determinate condizioni. Certamente, essendosi impegnata tramite la comunicazione agli Stati membri ad usare il suo potere discrezionale per applicare l’art. 24 del regolamento n. 4253/88 conformemente ai criteri previsti dagli orientamenti, la Commissione ha motivato la decisione impugnata facendo riferimento a queste ultime, ma ciò non implica che la base giuridica della decisione impugnata sia costituita dalle linee di orientamento. Il fatto, poi, che gli orientamenti siano stati adottati soltanto nel settembre 1999 non significa, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, che la loro adozione richiedeva un ritocco dei programmi in corso. Infatti, conformemente a quanto statuito ai punti 36‑46 supra, l’obbligatorietà del piano di finanziamento e l’esistenza di un tasso di partecipazione fisso per misura o gruppo di misure risultano dalle disposizioni legislative applicabili di modo che il punto 7 degli orientamenti, il cui contenuto non sembra in alcun modo contrario a queste disposizioni, non richiedeva alcuna modifica dei programmi.
48 Ad ogni modo, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, la Commissione non ha applicato erroneamente il punto 7 degli orientamenti poiché, come risulta dai punti 39‑46 supra, «il tasso di cofinanziamento derivante dal piano di finanziamento» al quale fa riferimento il punto 7 a degli orientamenti può essere inteso solo come riferimento ai tassi di finanziamento calcolati in funzione del rapporto tra il contributo comunitario e i costi complessivi previsti nel piano di finanziamento per ogni misura o gruppo di misure e indicati dalla Commissione al punto 1 della decisione impugnata e non come facente riferimento ad un tasso massimo e unico del 50%.
49 Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe riconosciuto che i divari a livello dei progetti non costituivano modifiche importanti, va constatato che il fatto che, nella sua lettera 12 maggio 1999 (v. punto 13 supra), la Commissione abbia chiesto che le fossero sottoposte per approvazione, prima di una certa data, le modifiche comportanti un aumento dell’importo globale o trasferimenti tra i fondi non significa che essa abbia considerato che modifiche diverse dalle suddette potessero essere liberamente introdotte nel programma dalle autorità nazionali, nonostante l’obbligo del comitato di sorveglianza, di cui all’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88, di notificare ogni modifica alla Commissione e di attendere la sua conferma. Del pari, dalla lettera 3 maggio 2000 (v. punto 15 supra) non emerge che le modifiche dei progetti non ricadano mai nell’ambito di applicazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88. All’opposto, in tale lettera la Commissione indica chiaramente che le modifiche relative ai progetti non devono esserle comunicate unicamente allorquando non sussista una modifica importante e non si produca un effetto sul bilancio comunitario. Pertanto, come sottolineato dalla Commissione, i divari a livello dei progetti rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 unicamente quando comportano discrepanze rispetto agli importi figuranti nel piano di finanziamento.
50 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il fatto che la Commissione avrebbe asseritamente approvato le modifiche in causa, occorre respingere l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui la presenza di un rappresentante della Commissione nel comitato di sorveglianza del programma operativo e la sua partecipazione attiva all’esecuzione del detto programma equivarrebbero ad un’approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche realizzate. Infatti, dall’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88 discende chiaramente che, benché il comitato di sorveglianza, in via di principio, sia competente ad adeguare il piano di finanziamento quando ciò non implica un aumento dei costi complessivi del programma, ogni modifica da esso realizzata deve essere immediatamente notificata alla Commissione e allo Stato membro interessato ed è applicabile solo dopo essere stata da essi confermata. È giocoforza constatare che tale disposizione può essere interpretata solo nel senso che il rappresentante della Commissione in seno al comitato di sorveglianza non è la «Commissione» a norma di detta disposizione in quanto, visto che egli fa parte del comitato di sorveglianza, l’obbligo di notificare la modifica dopo l’adozione della decisione da parte del comitato di sorveglianza e l’obbligo di aspettare la conferma della Commissione non avrebbero alcun senso.
51 D’altronde, è incontestabile che le due decisioni di modifica della decisione di concessione, adottate in virtù del terzo comma dell’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88, poiché esulano dalla competenza del comitato di sorveglianza, sono state adottate dalla Commissione in qualità di organo collegiale e non dal suo rappresentante in seno al comitato di sorveglianza. Orbene, il riferimento alla «Commissione» di cui all’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88 non può essere interpretato come indicante alternativamente l’organo collegiale o il suo rappresentante in seno al comitato di sorveglianza ai sensi del comma di cui trattasi di tale disposizione.
52 In tale contesto, si deve considerare che si può affermare che la Commissione abbia approvato una modifica decisa dal comitato di sorveglianza soltanto qualora questa le sia stata comunicata formalmente a tal fine (v., in tal senso, sentenza Nuova Gela Sviluppo/Commissione, cit. supra al punto 39, punti 64 e 66; v., per analogia, sentenza del Tribunale 22 novembre 2006, causa T‑282/04, Italia/Commissione, punti 72 e 78). Poiché la Repubblica federale di Germania non ha comunicato alla Commissione le modifiche di cui trattasi nel caso di specie, essa non può pertanto asserire che queste sono state approvate.
53 Per quanto concerne, in terzo e ultimo luogo, l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui la Commissione non avrebbe esercitato il potere discrezionale che l’art. 24 del regolamento n. 4253/88 le conferisce e, più particolarmente, il suo argomento secondo cui il fatto di non aver chiesto l’approvazione delle modifiche riscontrate dalla Commissione costituisce unicamente una violazione delle norme procedurali e non giustifica che quest’ultima riduca il contributo finanziario e metta in pericolo il finanziamento dei progetti correttamente eseguiti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la violazione di disposizioni nazionali o comunitarie che disciplinano un contributo dei fondi comunitari, ivi comprese quelle di carattere finanziario, giustifica la riduzione o la soppressione del contributo concesso (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 settembre 2005, causa C‑199/03, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑8027, punti 29‑34, e 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, Comunità montana della Valnerina/Commissione, Racc. pag. I‑731, punti 76 e 97). Pertanto, va osservato che, nella sua sentenza Italia/Commissione, citata al punto 52 supra (punti 72 e 78), relativa ai piani di sviluppo rurale finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il Tribunale ha considerato che l’inosservanza, da parte della Repubblica italiana, di una disposizione il cui contenuto è molto simile a quello dell’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88 comportava la riduzione del contributo concesso al programma operativo.
54 Occorre osservare che ammettere, alla stregua di quanto richiesto dalla Repubblica federale di Germania, che, avendo essa commesso soltanto una violazione delle norme procedurali, la Commissione non poteva ridurre il contributo in quanto ciò avrebbe pregiudicato i progetti correttamente eseguiti equivarrebbe a lasciare senza conseguenze la violazione, da parte della Repubblica federale di Germania, del suo obbligo di dare attuazione al programma operativo conformemente al piano di finanziamento approvato dalla Commissione. Una soluzione del genere svuoterebbe, pertanto, tale obbligo del suo contenuto in quanto basterebbe che le autorità nazionali dimostrassero la regolare realizzazione di taluni progetti per ottenere integralmente il finanziamento concesso indipendentemente dal rispetto delle disposizioni finanziarie concordate con la Commissione.
55 Ad ogni modo, è giocoforza constatare che la decisione impugnata non può mettere in pericolo il finanziamento dei progetti eseguiti. Infatti, poiché i costi del programma operativo in causa sono inferiori a quanto previsto, le autorità nazionali possono adoperare una parte dei fondi nazionali in tal modo risparmiati per completare il finanziamento dei progetti correttamente eseguiti.
56 A tal riguardo, è priva di rilevanza la circostanza invocata all’udienza dalla Repubblica federale di Germania, in risposta ad un quesito del Tribunale, secondo cui, trattandosi nella presente fattispecie di un programma elaborato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg II, il contributo nazionale rientra nel bilancio di tre diverse autorità nazionali. Il fatto che, nell’ambito delle relazioni tra le varie autorità nazionali, i progetti non realizzati devono essere finanziati da una delle autorità nazionali e i progetti eseguiti da un’altra non impedisce di considerare che la parte dei fondi nazionali risparmiata a causa della mancata realizzazione di taluni progetti possa essere utilizzata per completare il finanziamento dei progetti attuati.
57 Infatti, se i progetti di cui trattasi hanno davvero un interesse transfrontaliero, come dovrebbe essere il caso di ogni progetto destinato ad essere finanziato nell’ambito di un programma operativo rientrante nell’iniziativa comunitaria Interreg II, l’autorità nazionale i cui progetti non sono stati attuati, o si sono rivelati meno costosi, può farsi carico di una parte del contributo nazionale ai progetti che sono stati attuati conformemente alle previsioni. In ogni caso, occorre osservare che le domande di sovvenzione per un programma operativo sono presentate congiuntamente da tutte le autorità nazionali competenti sui territori interessati da detto programma e che le decisioni di concessione operano una distinzione soltanto tra il contributo comunitario e il contributo nazionale senza distinguere tra quello di ciascuna autorità nazionale.
58 Alla luce di quanto precede, il primo motivo della Repubblica federale di Germania è respinto.
Sul secondo motivo, relativo ad un difetto di motivazione
Argomenti delle parti
59 La Repubblica federale di Germania fa valere, in merito al riferimento fatto dalla Commissione, al punto 16 della decisione impugnata, al punto 6.2 degli orientamenti, che quest’ultima non spiega perché un divario al «rialzo» rispetto alle spese previste nel piano di finanziamento ricadrebbe negli orientamenti, mentre un divario al «ribasso» costituirebbe una modifica importante ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88. Essa ritiene che, se nel caso di specie la Commissione avesse applicato la flessibilità del 20% prevista dagli orientamenti, non sarebbe stata operata alcuna riduzione. Essa aggiunge, al riguardo, che la mancata applicazione di tale flessibilità da parte della Commissione è particolarmente incomprensibile in quanto, a giudizio della Commissione, il contributo del FESR avrebbe potuto essere pagato integralmente anche senza fare ricorso a tale regola, qualora fosse stato debitamente richiesto (punto 20 della decisione impugnata). Essa sostiene di non comprendere perché la Commissione, che nella decisione impugnata ha accordato un’importanza fondamentale ai tassi di finanziamento previsti dal piano di finanziamento per ciascuna misura o gruppo di misure, non accetta l’applicazione degli orientamenti per permettere, invece del superamento del 20% del contributo previsto dal piano, un superamento della stessa importanza del tasso di finanziamento, e ciò anche se l’importo richiesto rimane inferiore al contributo previsto dal piano.
60 Per quanto riguarda la tabella contenuta in allegato alla decisione impugnata, la Repubblica federale di Germania fa valere che essa è incomprensibile e considera che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che né le spiegazioni né i titoli delle colonne sono redatti in tedesco, lingua processuale. Essa sostiene quindi che la violazione dell’art. 3 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), è all’origine di un altro errore di motivazione. Essa contesta l’affermazione della Commissione secondo cui le formule matematiche contenute nella tabella sono chiare.
61 La Commissione contesta che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione.
Giudizio del Tribunale
62 Per quanto riguarda il punto 16 della decisione impugnata, la Repubblica federale di Germania fa valere, in primo luogo, che la Commissione non spiega perché un divario al «rialzo» rispetto alle spese previste nel piano di finanziamento potrebbe essere ammesso mentre un divario al «ribasso» costituirebbe una modifica importante ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88. Orbene, va notato che la Commissione indica, ai punti 12 e 15 della decisione impugnata, che ogni divario, tanto al rialzo quanto al ribasso, costituisce una modifica importante. Al punto 16 della predetta decisione, essa indica poi che i divari al rialzo possono essere ammessi a condizione, tuttavia, che la loro importanza sia limitata (al 20% dell’importo della misura di cui trattasi) e che siano compensati all’interno del sottoprogramma/asse prioritario da un divario al ribasso equivalente in modo che «l’importo del sottoprogramma (…) non sia aumentato». Ciò premesso, è giocoforza constatare che la Commissione non ha considerato che i divari al «rialzo» fossero sempre ammessi mentre i divari al «ribasso» non lo erano e che, di conseguenza, la decisione impugnata non poteva contenere una motivazione a tal riguardo.
63 La Repubblica federale di Germania fa valere, in secondo luogo, che la Commissione non spiega perché, nel caso di specie, essa non abbia applicato il margine di flessibilità del 20%, previsto al punto 6 degli orientamenti. A tal riguardo, occorre rilevare che dal punto 6.2 degli orientamenti nonché dal punto 19 della decisione impugnata emerge che la flessibilità del 20% è stata applicata, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, ma che ciò è stato possibile soltanto nell’ambito dell’asse prioritario 3, in quanto soltanto in tale asse figura una misura o un gruppo di misure per i quali l’importo previsto dal piano di finanziamento è stato superato. Da tale motivazione emerge con chiarezza che il punto 6.2 degli orientamenti non poteva essere applicato agli altri assi in quanto una delle condizioni della sua applicazione, ossia il superamento dell’importo previsto per almeno una delle misure o gruppi di misure, non era soddisfatta.
64 La Repubblica federale di Germania deduce, in terzo luogo, di non capire perché la Commissione non applichi gli orientamenti nel senso che un superamento del 20% del tasso di partecipazione fissato per una misura o un gruppo di misure può essere accettato se non comporta un superamento del contributo previsto per l’asse prioritario così come un superamento dell’importo del contributo previsto per una misura o gruppo di misure è ammesso, in forza del punto 6.2 di predetti orientamenti, qualora non comporti un superamento dell’importo del contributo previsto per l’asse prioritario. Va osservato, a tal proposito, che la Repubblica federale di Germania chiede, in qualche modo, un’applicazione analogica degli orientamenti. Al punto 24 della decisione impugnata, la Commissione ha tuttavia indicato che gli orientamenti, in quanto istruzioni rivolte ai suoi servizi, dovrebbero essere attuati in ossequio al principio della parità di trattamento cosicché essa non poteva applicarli ai programmi della Repubblica federale di Germania in modo diverso da quello con cui li applica ai programmi di altri Stati membri. Ne discende che, sotto tale profilo, la decisione impugnata è sufficientemente motivata.
65 Per quanto riguarda, poi, la tabella allegata alla decisione impugnata, la Repubblica federale di Germania ritiene che essa sia incomprensibile in quanto né le spiegazioni né i titoli delle colonne sono redatte in tedesco e contesta l’affermazione della Commissione secondo cui le formule matematiche in essa contenute sono di facile comprensione. Orbene, basti constatare che, come rilevato dalla Commissione, dai riferimenti al contenuto della tabella fatti dalla Repubblica federale di Germania nel suo ricorso emerge che essa l’abbia capita correttamente. Inoltre, va evidenziato che la motivazione contenuta nel nucleo centrale della decisione impugnata consente di capire il calcolo effettuato per ciascuna misura o gruppo di misure nonché le ragioni per le quali l’importo richiesto dalla Repubblica federale di Germania è stato o meno accettato.
66 Atteso quanto precede, il secondo motivo della Repubblica federale di Germania deve essere respinto.
Sul terzo motivo, relativo al mancato rispetto della «partnership»
Argomenti delle parti
67 La Repubblica federale di Germania fa valere che, mentre il programma controverso è stato elaborato congiuntamente e gli importi di finanziamento per i progetti sono stati fissati nel rispetto del programma, la Commissione, discostandosi dalle condizioni ivi previste, modifica unilateralmente il contributo del FESR e non rispetta la «partnership».
68 Essa sostiene che il metodo di calcolo applicato dalla Commissione implica che non esista più nessun finanziamento globale garantito per alcuno di tali progetti poiché i servizi competenti e i responsabili dei progetti non possono determinare l’importo del contributo del FESR prima della scadenza del termine di incorporamento delle spese, il 31 dicembre 2001, e della presentazione della domanda di pagamento.
69 Inoltre, essa fa valere che la Commissione non rispetta neppure la «partnership» in quanto il suo comportamento è contrario al principio della tutela del legittimo affidamento, poiché il suo rappresentante in seno al comitato di sorveglianza non avrebbe spiegato ai suoi partner né il significato degli importi contenuti nelle tabelle finanziarie prima della scadenza del termine per l’impegno né che i finanziamenti dei progetti decisi nel comitato di sorveglianza erano compromessi. Nella replica, essa afferma che la Commissione tenta di minimizzare la sua partecipazione in seno al comitato di sorveglianza. Essa sostiene che tale partecipazione ha tuttavia segnato l’attuazione del programma e afferma che la collaborazione della Commissione alla determinazione delle partecipazioni del FESR ai progetti, conformemente al regolamento interno del comitato di sorveglianza, è intervenuta in osservanza del quadro giuridico previsto. Essa considera, invece, che il metodo di calcolo della Commissione è incompatibile con le decisioni del comitato di sorveglianza e non è vincolante, quantomeno nei casi in cui quest’ultima ha preso preliminarmente parte a decisioni in senso opposto del comitato di sorveglianza.
70 Essa aggiunge che, in presenza di una divergenza fondamentale di vedute sull’attuazione del programma, la «partnership » richiede che la Commissione l’autorizzi a rettificare la domanda di pagamento.
71 La Commissione contesta siffatti argomenti.
Giudizio del Tribunale
72 Giova rammentare, anzitutto, che, ai termini dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88 (v. punto 3 supra), la nozione di «partnership» viene impiegata per sottolineare che « [l’azione comunitaria] è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le competenti autorità designate da quest’ultimo (…)». La partnership è operante in fatto di preparazione, finanziamento, misure di accompagnamento e valutazione delle azioni e deve svolgersi nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.
73 Per quanto concerne, poi, l’argomento secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato la «partnership» in quanto avrebbe modificato unilateralmente le condizioni del contributo del FESR, è giocoforza constatare che dall’esame del primo motivo emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, la Commissione non si è discostata dalle condizioni previste dalla decisione di concessione nella sua ultima versione e, di conseguenza, non ha modificato unilateralmente il contributo del FESR. Inoltre, poiché i tassi di finanziamento sono fissati dalla decisione di concessione del contributo, non può neppure affermarsi che il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, conformemente alle disposizioni applicabili e alla decisione di concessione, implica l’impossibilità di determinare in anticipo l’importo del contributo comunitario.
74 Per quanto attiene all’argomento secondo cui il comportamento della Commissione sarebbe in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento a causa dell’atteggiamento del suo rappresentante in seno al comitato di sorveglianza, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il sorgere del legittimo affidamento presuppone che assicurazioni precise e conformi alle norme applicabili siano state fornite da una persona abilitata a farlo (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 70, e 30 giugno 2005, causa T‑347/03, Branco/Commissione, Racc. pag. II‑2555, punto 102). Orbene, nel caso di specie, oltre al fatto che il mancato avvertimento da parte del rappresentante della Commissione in seno al comitato di sorveglianza sull’esistenza dei tassi di finanziamento al livello delle misure o gruppi di misure non può essere considerato come assicurazioni precise, tanto più che dal fascicolo emerge che costui ha dichiarato che si sarebbe astenuto dal voto al momento dell’adozione di decisioni sui progetti al fine di non anticipare il giudizio del controllo finanziario interno della Commissione, ad ogni modo, tali «assicurazioni» non sarebbero conformi al diritto applicabile come risulta dall’esame sopra illustrato.
75 Infine, quanto all’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui la Commissione dovrebbe autorizzarla a rettificare la sua domanda di pagamento, va rilevato che la Repubblica federale di Germania, lungi dall’accettare l’interpretazione della Commissione e dal domandarle di autorizzarla a presentare una nuova domanda, richiedendo il pagamento di un importo più elevato per le misure o gruppi di misure per i quali la domanda iniziale prevedeva un importo inferiore a quello risultante dall’applicazione del tasso di finanziamento previsto dal piano di finanziamento, ha proposto il presente ricorso per contestare siffatta interpretazione. Pertanto, la Commissione non poteva, supponendo che ciò sia consentito dalla normativa applicabile, autorizzare di propria iniziativa la rettifica della domanda.
76 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il presente motivo e, conseguentemente, il ricorso nel suo insieme.
Sulle spese
77 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica federale di Germania, poiché è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Czúcz
Labucka
Frimodt Nielsen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 2009.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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