Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Alcon / UAMI – *Acri.Tec (BioVisc)
(causa T‑106/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Richiesta di marchio denominativo comunitario BioVisc – Marchi denominativi internazionali anteriori PROVISC e DUOVISC – Impedimento relativo alla registrazione – Mancanza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 43)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 660/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione fra la Alcon Inc. e la *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
*Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo «BioVisc» per prodotti della classe 5 – domanda n. 3 651 809
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Alcon Inc.
Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi internazionali «PROVISC» e «DUOVISC» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento totale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale dell’opposizione
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Alcon Inc. è condannata alle spese.
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