Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 18 febbraio 2011 – P.P.TV / UAMI – Rentrak (PPT)
(causa T‑118/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PPT – Marchio nazionale figurativo anteriore PPTV – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 75)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 gennaio 2007 (procedimento R 1040/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la P.P.TV - Publicidade de Portugal e Televisão, SA e la Rentrak Corp.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Rentrak Corp.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo PPT per servizi della classe 41 – domanda di registrazione n. 1758382
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
P.P.TV – Publicidade de Portugal e Televisão, SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio nazionale figurativo PPTV per servizi della classe 41
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La P.P.TV - Publicidade de Portugal e Televisão, SA è condannata alle spese.
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