Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Mohr & Sohn / Commissione
(causa T‑131/07)
«Navigazione interna – Capacità delle flotte comunitarie – Condizioni per l’entrata in servizio di battelli nuovi (regime “vecchio per nuovo”) – Decisione della Commissione recante il rifiuto di applicare l’esclusione prevista per battelli specializzati – Art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 718/1999»
Trasporti – Navigazione interna – Risanamento strutturale (Regolamento del Consiglio n. 718/1999, art. 4, n. 6) (v. punti 31‑32, 36‑37, 39‑40)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 febbraio 2007, SG (2007) D/200972, di non applicare al battello Niclas l’esclusione prevista per i battelli specializzati dall’art. 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Paul Mohr & Sohn, Baggerei und Schiffahrt è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
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