Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Spagna / Commissione
(cause riunite T‑156/07 e T‑232/07)
«Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Modifiche – Regolamento n. 1 – Artt. 27, 28 e art. 29, n. 1, dello Statuto – Art. 1, nn. 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto – Obbligo di motivazione – Principio di non discriminazione»
1. Comunità europee – Regime linguistico – Esistenza di un principio generale che sancisce il diritto di ogni cittadino alla redazione nella propria lingua di qualsiasi atto suscettibile di incidere sui suoi interessi – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1) (v. punti 53‑54)
2. Comunità europee – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione (Regolamento del Consiglio n. 1) (v. punti 54‑56)
3. Funzionari – Concorso – Bando di concorso – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale unicamente in alcune lingue ufficiali (v. punti 61‑69)
4. Funzionari – Concorso – Bando di concorso – Pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale unicamente in alcune lingue ufficiali (v. punti 80‑85)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, del bando di concorso generale EPSO/AD/94/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei media (GU C 45 A, 2007, pag. 3) e, dall’altro, del bando di concorso generale EPSO/AD/95/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione) (GU 2007, C 103 A, pag. 7).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.
3)
La Repubblica di Lituania e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.
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