Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia / Consiglio e Commissione
(causa T‑162/07)
«Responsabilità extracontrattuale – Unione doganale – Prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima – Impossibilità di produrre taluni documenti a titolo di prova – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Responsabilità della Comunità in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi»
1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 45-47)
2. Responsabilità extracontrattuale – Art. 288, secondo comma, CE – Ambito di applicazione (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 74-77)
Oggetto
Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito in quanto il Consiglio e la Commissione non hanno adottato alcuna disposizione che consenta alle autorità doganali di uno Stato membro di accettare come prova del carattere comunitario di prodotti della pesca marittima documenti diversi dal formulario T2M previsto dal regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia è condannata alle spese.
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