Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 settembre 2008 – Anvil Knitwear / UAMI – Aprile e Aprile (Aprile)
(causa T‑179/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Richiesta di marchio comunitario figurativo Aprile – Marchio nazionale denominativo anteriore ANVIL – Impedimento relativo alla registrazione – Mancanza di rischio di confusione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Art. 8, n. 1, lett. b), artt. 73 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 55, 57-63)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1076/2006-2) relativa ad una procedura di opposizione tra la Anvil Knitwear, Inc. e la Aprile e Aprile Srl.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Anvil Knitwear, Inc. è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy