Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 26 novembre 2008 – Avon Products / UAMI (ANEW ALTERNATIVE)
(causa T‑184/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo ANEW ALTERNATIVE – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 32)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1471/2006‑2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo ANEW ALTERNATIVE come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Avon Products, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo ANEW ALTERNATIVE per prodotti della classe 3 – domanda n. 4357919
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Avon Products, Inc. è condannata alle spese.
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