Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 2 luglio 2008 – Ashoka / UAMI (DREAM IT, DO IT!)
(causa T‑186/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo DREAM IT, DO IT! – Impedimento assoluto alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 37-38)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 15 marzo 2007 (procedimento R 635/2006 1) relativa alla registrazione del segno denominativo DREAM IT, DO IT! come marchio comunitario
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Ashoka
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo DREAM IT, DO IT! per servizi delle classi 35, 36, 41 e 45 – domanda n. 2
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Ashoka è condannata alle spese.
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