Sentenza del Tribunale (giudice unico) 18 marzo 2010 – KEK Diavlos / Commissione
(causa T‑190/07)
«Contributo finanziario versato nell’ambito del programma di informazione del cittadino europeo (Prince) – Progetto che riguarda la preparazione all’introduzione dell’euro nelle scuole – Decisione che ordina la restituzione dell’acconto versato – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Errore di valutazione (Art. 230 CE) (v. punti 36‑39, 48, 50‑52, 66‑67, 70, 74, 77)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 febbraio 2006, COM (2006) 465 def., che ordina la restituzione dell’acconto, maggiorato degli interessi di mora, ricevuto in base al contratto di sovvenzione concluso nell’ambito del programma «Prince», per una campagna dal titolo «The EURO – Its genuine and essential impact on schoolchildren» (Eurogenesis), riguardante la preparazione all’introduzione dell’euro nelle scuole.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La KEK Diavlos è condannata alle spese.
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