Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 marzo 2012 —
Comité de défense de la viticulture charentaise / Commissione
(causa T‑192/07)
«Concorrenza — Decisione di rigetto di una denuncia — Mancanza di interesse comunitario — Portata della denuncia — Competenza dell’autore dell’atto — Obbligo di motivazione»
1. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi invocati [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 28)
2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento — Criteri di valutazione — Potere discrezionale della Commissione — Limiti — Sindacato giurisdizionale (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 65‑67, 80, 105)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 3 aprile 2007, SG Greffe (2007) D/202076, recante rigetto della denuncia nel caso designato come COMP/38863/B2‑MODEF, relativo ad infrazioni al Trattato CE.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Comité de défense de la viticulture charentaise sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
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