Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 19 novembre 2009 – Agencja Wydawnicza Technopol / UAMI (222, 333 e 555)
(cause riunite da T‑200/07 a T‑202/07)
«Marchio comunitario – Domande di marchi comunitari denominativi 222, 333 e 555 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 26-32)
Oggetto
Tre ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 (procedimenti R 1276/2006‑4, R 1277/2006‑4 e R 1278/2006‑4), relative alle domande di registrazione come marchi comunitari dei marchi denominativi 222, 333 e 555.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchi denominativi 222, 333 e 555 per prodotti della classe 16
Decisione dell’esaminatore:
Dinieghi delle registrazioni
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto dei ricorsi
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
L’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o è condannata alle spese.
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