Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 31 marzo 2011 – Grecia / Commissione
(causa T‑214/07)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Seminativi – Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo»
1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c), e n. 1258/1999, art. 7, n. 4, quinto comma] (v. punto 39)
2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999) (v. punti 51, 53-55)
3. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo – Insussistenza di un potere discrezionale degli Stati membri – Mancata esecuzione – Giustificazione – Maggiore efficacia di un altro sistema di controllo – Inammissibilità (v. punto 56)
4. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Decisione della Commissione recante soppressione di un contributo finanziario comunitario – Competenza a sostituire la decisione controversa con un'altra o a riformarla – Insussistenza – Domanda giudiziale di riduzione dell’importo da restituire – Irricevibilità (Art. 230 CE) (v. punto 136)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 aprile 2007, 2007/243/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 106, pag. 55).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy