Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 settembre 2008 – Prana Haus / UAMI (PRANAHAUS)
(causa T‑226/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo PRANAHAUS – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 31-35)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 aprile 2007 (procedimento R 1611/2006-1), avente ad oggetto una domanda di registrazione del segno denominativo PRANAHAUS quale marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Prana Haus GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo «PRANAHAUS» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 35 – domanda di registrazione n. 4 839 916)
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Prana Haus GmbH è condannata alle spese.
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