Causa T‑236/07
Repubblica federale di Germania
contro
Commissione europea
«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Liquidazione dei conti — Esercizio 2006 — Data d’applicazione dell’art. 32, n. 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Carattere vincolante di una dichiarazione unilaterale della Commissione allegata al processo verbale di una riunione del Coreper»
Massime della sentenza
1. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Conclusioni — Modifica in corso di causa — Presupposto
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. d), e 48, n. 2]
2. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Regolamento n. 1290/2005 — Applicazione nel tempo — Casi comunicati a norma dell’art. 3 del regolamento n. 595/91 — Portata
(Regolamenti del Consiglio n. 595/91, artt. 3 e 5, n. 2, e n. 1290/2005, artt. 32 e 49, terzo comma, secondo trattino)
3. Diritto comunitario — Interpretazione — Atti delle istituzioni — Dichiarazione contenuta in un verbale — Presa in considerazione — Inammissibilità in mancanza di riscontro nell’atto stesso
1. A norma dell’art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente ha l’obbligo di formulare le sue conclusioni nel suo ricorso. Pertanto, solo le conclusioni illustrate nell’atto introduttivo del giudizio possono essere prese in considerazione e la fondatezza del ricorso dev’essere valutata unicamente alla luce delle domande contenute in detto atto introduttivo.
L’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura autorizza la produzione di motivi nuovi, a condizione che questi ultimi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Questa condizione disciplina a fortiori qualsiasi modifica delle domande e, in assenza di elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta, possono essere prese in considerazione solo le domande contenute nel ricorso.
(v. punti 27, 28)
2. L’espressione «per i casi comunicati a norma dell’articolo 3 del regolamento n. 595/91» presente nell’art. 49, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, ha un’ampia portata, in quanto è in grado di comprendere tutti i casi che abbiano costituito oggetto di una comunicazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 595/91, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune. Ebbene, tra questi ultimi compaiono necessariamente i casi che abbiano costituito oggetto di una prima comunicazione ai sensi dell’art. 3 e, dopo, di una comunicazione speciale ai sensi dell’art. 5, n. 2.
Infatti, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1290/2005, la procedura relativa alle irregolarità era stabilita, in particolare, dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 595/91. Pertanto, conformemente a detto art. 3, gli Stati membri erano obbligati a comunicare ogni trimestre alla Commissione una tabella che indicasse le ipotesi di irregolarità che avessero costituito oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. L’art. 5, n. 1, imponeva loro in seguito di inviare alla Commissione, ogni trimestre, una nota relativa alle procedure avviate in seguito ad irregolarità comunicate in osservanza dell’art. 3, e il n. 2 di questa stessa norma prevedeva l’invio di una comunicazione speciale per gli importi che gli Stati membri ritenevano di non essere in grado di recuperare. Pertanto, l’art. 3 e l’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 non corrispondono ad ipotesi differenti, bensì a fasi diverse, poiché l’art. 5, n. 2, riguarda le irregolarità segnalate anteriormente in osservanza dell’art. 3 e considerate insanabili dallo Stato membro.
Peraltro, ai sensi del citato art. 49 del regolamento n. 1290/2005, gli articoli di quest’ultimo relativi alla liquidazione contabile (artt. 30 e 31) e alle irregolarità (art. 32) sono applicabili a partire dal 16 ottobre 2006. Di conseguenza, non sarebbe coerente, tenuto conto dello scopo di tutela degli interessi finanziari del bilancio comunitario perseguito dal legislatore, ritenere che quest’ultimo abbia voluto riservare implicitamente una sorte specifica alle irregolarità che abbiano costituito oggetto di una comunicazione speciale ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, quando invece ha previsto di applicare tutte le disposizioni relative alla liquidazione contabile e alle irregolarità sin dal 16 ottobre 2006.
(v. punti 46, 47, 50)
3. Una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio all’atto di adottare un testo non può essere considerata come interpretazione di una disposizione di diritto derivato, quando il contenuto della dichiarazione non trova alcun riscontro nel testo della disposizione in questione ed è privo, pertanto, di portata giuridica. Lo stesso vale per le dichiarazioni unilaterali di uno Stato membro.
(v. punto 65)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
26 ottobre 2010 (*)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Liquidazione dei conti – Esercizio 2006 – Data d’applicazione dell’art. 32, n. 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Carattere vincolante di una dichiarazione unilaterale della Commissione allegata al processo verbale di una riunione del Coreper»
Nella causa T‑236/07,
Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente dai sigg. M. Lumma e J. Möller, successivamente dai sigg. Möller e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 27 aprile 2007, 2007/327/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 122, pag. 51),
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dalle I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 maggio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Regolamento (CEE) n. 595/91
1 L’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1991, n. 595, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema di informazioni in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11), dispone quanto segue:
«1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.
A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa:
– la disposizione alla quale si è trasgredito;
– la natura e l’entità della spesa; qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l’irregolarità, fatti salvi gli errori o le negligenze commessi dagli operatori economici, scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria;
– le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;
– il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità;
– le pratiche seguite per commettere l’irregolarità;
– il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;
– i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell’irregolarità;
– le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero;
– la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere l’esistenza di un’irregolarità;
– la data in cui si è accertata l’irregolarità;
– se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati;
– l’identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne qualora questa indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarità dato il tipo di irregolarità in questione.
2. Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l’irregolarità ed al modo in cui l’irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all’atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi.
3. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente».
2 L’art. 5, n. 1, del medesimo regolamento enuncia che, «entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione dei procedimenti avviati in seguito alle irregolarità comunicate in applicazione dell’articolo 3 nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti (…)». L’art. 5, n. 2, dispone che, «qualora uno Stato membro ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, esso indica alla Commissione, nell’ambito di una comunicazione speciale, l’importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico della Comunità o dello Stato membro», che «tali indicazioni devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire alla Commissione di prendere una decisione sull’imputazione delle conseguenze finanziarie a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70» e che «tale decisione è presa secondo la procedura prevista all’articolo 5 di detto regolamento».
Regolamento (CE) n. 1287/95
3 L’art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 125, pag. 1), enuncia quanto segue:
«Il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Articolo 5
(…)
2. (…)
c) (…) Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. La presente disposizione non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:
– da casi di irregolarità di cui all’articolo 8, paragrafo 2,
– (…)».
Regolamento (CEE) n. 1258/1999
4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), quale modificato in ultimo con regolamento n. 1287/95, ha stabilito le norme generali applicabili al finanziamento della politica agricola comune. Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), ha sostituito il regolamento n. 729/70 e si applica alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000.
5 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), e dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 729/70, nonché dell’art. 1, n. 2, lett. b), e dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, gli interventi destinati a regolarizzare detti mercati effettuati secondo le norme comunitarie.
6 L’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 così dispone:
«La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.
In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento.
La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell’inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità.
Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
a) le spese di cui all’articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;
b) le spese per misure o azioni di cui all’articolo 3 il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche.
La norma di cui al quinto comma non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:
a) dai casi di irregolarità di cui all’articolo 8, paragrafo 2;
b) da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli [88 CE] e [226 CE]».
7 L’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1258/1999 prevede quanto segue:
«In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.
Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versate al Fondo».
Regolamento (CE) n. 1290/2005
8 A norma dell’art. 32, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1): «All’atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l’irregolarità». Nella medesima norma si precisa inoltre che «gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati».
9 L’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005 è del seguente tenore:
«Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.
Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.
La ripartizione dell’onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l’obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al [Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)] nella misura del 50%, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.
Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l’importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale».
10 Secondo l’art. 32, n. 6, del regolamento n. 1290/2005, «in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero». Questa disposizione precisa che una decisione siffatta può essere adottata solo nei seguenti casi:
«a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare;
b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato».
La stessa disposizione enuncia che «lo Stato membro interessato indica separatamente, nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione».
11 Ai sensi dell’art. 32, n. 8, del regolamento n. 1290/2005: «Dopo aver dato corso alla procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi:
a) in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell’amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato membro;
b) in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, qualora ritenga che la giustificazione addotta dallo Stato membro non è sufficiente per giustificare la decisione di porre fine al procedimento di recupero».
12 L’art. 46 di questo regolamento prevede quanto segue:
«Il regolamento (…) n. 595/91 è modificato come segue:
1) all’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;
2) all’articolo 7, il paragrafo 1 è soppresso».
13 L’art. 47, n. 1, di detto regolamento dispone che «sono abrogati il regolamento n. 25, il regolamento (…) n. 723/97 e il regolamento (…) n. 1258/1999».
14 L’art. 49, commi primo, secondo e terzo, relativi all’entrata in vigore del medesimo regolamento, precisa infine quanto segue:
«Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [il 18 agosto 2005].
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell’articolo 18, paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell’articolo 47.
Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:
– (…)
– l’articolo 32, per i casi comunicati a norma dell’articolo 3 del regolamento (…) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,
(…)».
Fatti
15 Il 12 febbraio 2007, la Repubblica federale di Germania ha inviato alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità, conformemente al disposto dell’art. 32, n. 3, del regolamento n. 1290/2005, includendovi le ipotesi soggette alle disposizioni di cui all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91. Il 30 marzo 2007, la Commissione ha trasmesso alla Repubblica federale di Germania un documento relativo alla decisione di liquidazione dei conti per l’esercizio finanziario 2006, illustrando in dettaglio il metodo usato per effettuare i suoi calcoli e fornendo una tabella che indicava, per ciascun organismo pagatore, gli importi da recuperare. Essa aveva previsto di applicare in tal modo le disposizioni di cui all’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005 a tutti i casi di irregolarità che avessero costituito oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, conformemente alle norme di cui all’art. 3 del regolamento n. 595/91. Pertanto, alla Repubblica federale di Germania sono stati imputati, in misura pari al 50%, gli importi corrispondenti a due tipi di irregolarità:
– le irregolarità che avevano costituito oggetto di un verbale amministrativo più di quattro anni prima (otto anni in caso di promozione di un’azione dinanzi ai giudici nazionali) e che non avevano ancora dato luogo a recupero;
– le irregolarità che avevano condotto a un verbale amministrativo o all’avvio di un’azione dinanzi ai giudici nazionali, per poi costituire oggetto di una comunicazione speciale ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 in un termine superiore ai quattro o agli otto anni, e per i quali la Commissione non aveva ancora adottato decisioni in merito alla loro imputazione in base alle disposizioni di cui all’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1258/1999.
16 Il 16 aprile 2007, la Repubblica federale di Germania ha chiesto chiarimenti alla Commissione in merito alle modalità di calcolo dell’importo comunicato il 30 marzo 2007, precisando che il Land della Saar non riusciva a comprendere tale calcolo. Con messaggio di posta elettronica datato 18 aprile 2007, la Commissione ha risposto alla Repubblica federale di Germania illustrando il metodo seguito per calcolare l’importo dovuto, ai sensi delle norme di cui all’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005, per il Land della Saar. La Repubblica federale di Germania non ha chiesto informazioni supplementari alla Commissione. Durante la 14ª sessione del Comitato per i Fondi agricoli 20 aprile 2007, rispondendo a diversi Stati membri, tra i quali la Repubblica federale di Germania, la Commissione ha nuovamente fornito chiarimenti sul suddetto metodo di calcolo.
17 Con decisione 27 aprile 2007, 2007/327/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 122, pag. 51; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha stabilito una riduzione pari a EUR 22 008 515,16 dell’importo del contributo versato alla Repubblica federale di Germania.
Procedimento e conclusioni delle parti
18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 4 luglio 2007, la Repubblica federale di Germania ha proposto il presente ricorso. Il controricorso è stato depositato il 26 settembre 2007, la replica il 26 novembre 2007 e la controreplica il 14 gennaio 2008.
19 La Repubblica federale di Germania chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa le ha imputato un importo pari a EUR 1 750 616,27;
– condannare la Commissione alle spese.
20 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso per la parte in cui l’importo in questione supera l’ammontare di EUR 1 602 814,31;
– respingere il ricorso;
– condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
21 Nel suo controricorso, la Commissione ha sostenuto l’irricevibilità del ricorso per la parte concernente un importo superiore a EUR 1 602 814,31, corrispondente a quello per il quale essa avrebbe effettivamente applicato le norme di cui all’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005. Infatti, la Repubblica federale di Germania, da un lato, si sarebbe sbagliata sul calcolo della metà della somma di partenza, pari a EUR 3 347 636,98, corrispondenti ai 34 casi di recupero da essa giudicati controversi, la quale è pari a EUR 1 673 818,49 e non a EUR 1 750 616,27, e, dall’altro, essa avrebbe incluso erroneamente 6 casi di recupero senza alcun nesso con l’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005, per un importo pari a EUR 71 004,18.
22 In sede di replica, la Repubblica federale di Germania ha dichiarato di confermare la sua domanda. Tuttavia, essa ha espresso l’intenzione di modificare in parte il contenuto delle disposizioni della decisione impugnata delle quali essa chiedeva l’annullamento, al fine di correggere alcuni errori di calcolo e in base ad elementi riscontrati durante la fase scritta del procedimento. In primo luogo, essa ha ammesso di avere calcolato male l’importo corrispondente alla metà della somma di partenza, pari a EUR 3 347 636,98, relativo alle 34 irregolarità controverse. In secondo luogo, essa ha dato atto di avere incluso erroneamente sei casi che erano stati imputati integralmente al bilancio comunitario, per un importo pari a EUR 71 004,18. Infine, in terzo luogo, essa ha segnalato di aver omesso tre casi che le erano stati imputati in misura pari al 50%, per un importo equivalente a EUR 862 413,65. Essa ha poi espresso l’intenzione di voler procedere a una compensazione tra i casi da essa inclusi erroneamente nel suo ricorso e una parte di quelli da essa omessi.
23 Al fine di spiegare le ragioni per cui essa aveva modificato le disposizioni della decisione impugnata di cui chiedeva l’annullamento, la Repubblica federale di Germania ha precisato che non le era stato possibile determinare le ipotesi soggette alle disposizioni di cui all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 prese in considerazione dalla decisione impugnata all’atto di presentare il suo ricorso, dato che la Commissione non le avrebbe mai comunicato un elenco di tali casi, e che soltanto il controricorso della Commissione le avrebbe consentito di rettificare questi errori materiali. Essa ha dichiarato parimenti di essersi rivolta senza alcun esito alla Commissione prima di presentare il suo ricorso, allo scopo di ottenere un elenco dei casi disciplinati da tali disposizioni.
24 In udienza, la Repubblica federale di Germania ha confermato di aver rinunciato alla sua domanda di annullamento relativa ai sei casi menzionati nel ricorso, che erano stati imputati integralmente al bilancio comunitario per un importo pari a EUR 71 004,18. Il Tribunale ha preso atto di ciò nel verbale d’udienza.
25 Essa ha dichiarato inoltre di non ritenere di aver modificato le sue domande, bensì che l’inserimento di tre nuovi casi di irregolarità nella sua domanda d’annullamento doveva essere qualificato come motivo nuovo, che essa avrebbe il diritto di sollevare in sede di replica. La Commissione ha respinto quest’argomento.
Giudizio del Tribunale
26 Spetta al Tribunale pronunciarsi sulla ricevibilità delle domande formulate dalla Repubblica federale di Germania in sede di replica, ossia la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata nella parte in cui essa supera l’importo di EUR 1 602 814,31 e in quella in cui riguarda le tre ipotesi di irregolarità alla stessa imputate in misura pari al 50%, da essa omesse nel suo ricorso.
27 A norma dell’art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente ha l’obbligo di formulare le sue conclusioni nel suo ricorso. Pertanto, solo le conclusioni illustrate nell’atto introduttivo del giudizio possono essere prese in considerazione (sentenza della Corte 8 luglio 1965, causa 83/63, Krawczynski/Commissione, Racc. pag. 739, in particolare pag. 751) e la fondatezza del ricorso dev’essere valutata unicamente alla luce delle domande contenute in detto atto introduttivo (sentenza della Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 3).
28 L’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura autorizza la produzione di motivi nuovi, a condizione che questi ultimi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Dalla giurisprudenza si evince che questa condizione disciplina a fortiori qualsiasi modifica delle domande e che, in assenza di elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta, possono essere prese in considerazione solo le domande contenute nel ricorso (sentenza Krawczynski/Commissione, citata nel precedente punto 27, pag. 751).
29 Nel caso di specie, la Repubblica federale di Germania sostiene che le sarebbe stato impossibile determinare, all’atto della presentazione del suo ricorso, le ipotesi prese in considerazione nella decisione impugnata, poiché la Commissione non le avrebbe mai comunicato un elenco dei casi soggetti all’applicazione dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, e che solo il controricorso della Commissione le avrebbe permesso di rettificare questi errori materiali.
30 In primo luogo, occorre sottolineare tuttavia che la Repubblica federale di Germania era perfettamente consapevole del metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione quando ha applicato le disposizioni di cui all’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005, dato che quest’ultimo le era stato illustrato per tre volte, come ricordato nei precedenti punti 15 e 16. Infatti, la Commissione le aveva trasmesso, in data 30 marzo 2007, ossia prima di adottare la decisione impugnata, un documento concernente la decisione di liquidazione dei conti per l’esercizio finanziario 2006, il cui allegato 3 spiegava dettagliatamente questa metodologia. Peraltro, il 18 aprile 2007 la Commissione ha risposto alla Repubblica federale di Germania, spiegandole di nuovo questa metodologia e applicandola al caso del Land della Saar. Inoltre, in occasione della 14ª sessione del Comitato dei Fondi agricoli 20 aprile 2007, rispondendo a diversi Stati membri, tra cui la Repubblica federale di Germania, la Commissione ha fornito nuovamente alcuni chiarimenti su questo metodo di calcolo. Infine, come sottolinea la Commissione, il suo controricorso non ha fornito nessuna indicazione specifica riguardo al metodo di calcolo impiegato.
31 In secondo luogo, la Commissione, come dalla stessa sottolineato, ha effettuato i suoi calcoli a partire dai dati che gli Stati membri sono obbligati a fornirle conformemente al disposto dell’art. 6, lett. f), e all’allegato III, tabelle nn. 1, 2 e 5, del regolamento (CE) della Commissione 21 giugno 2006, n. 885, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).
32 La Repubblica federale di Germania, la quale disponeva pertanto della metodologia e dei dati rilevanti, si trovava così, in linea di principio, in condizioni di determinare essa stessa, sin dal momento della presentazione del suo ricorso, i casi soggetti alle disposizioni di cui all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, presi in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata. Ad ogni modo, essa non ha dimostrato che la modifica della sua domanda sia imputabile ad elementi di diritto e di fatto venuti alla luce durante la fase scritta del procedimento. Di conseguenza, la sua domanda d’annullamento è irricevibile per quanto concerne un importo superiore a EUR 1 602 814,31.
33 Infine occorre precisare che, sebbene, in udienza, la Repubblica federale di Germania abbia ritenuto di non aver modificato la sua domanda, ma che l’inserimento di tre nuove ipotesi di irregolarità nella sua domanda d’annullamento dovesse essere qualificato come motivo nuovo, quest’affermazione risulta comunque irrilevante per quanto concerne la ricevibilità, dal momento che, come sottolineato dalla Commissione in udienza, ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente ha l’obbligo di fornire un’illustrazione sommaria dei motivi dedotti nel suo ricorso e che la produzione di motivi nuovi è soggetta alla condizione che questi ultimi si basino su elementi di diritto e di fatto che siano emersi durante il procedimento.
Nel merito
34 La Repubblica federale di Germania deduce due motivi a sostegno della sua domanda. In primo luogo, essa sostiene che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto in sede di applicazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005 e, in secondo luogo, essa ritiene che la Commissione abbia violato la propria dichiarazione unilaterale 4 maggio 1995.
Sul primo motivo, relativo all’errore di diritto in sede di applicazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005
– Argomenti delle parti
35 La Repubblica federale di Germania ritiene che la Commissione abbia commesso un errore di diritto applicando, sin dal 16 ottobre 2006, la regola che consente l’imposizione allo Stato membro, per un ammontare sino al 50%, degli importi non recuperati dal medesimo entro un termine di quattro anni successivi alla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, o di otto anni, qualora il recupero abbia costituito oggetto di un’azione dinanzi ai giudici nazionali, di cui all’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005. Essa ritiene infatti che, in forza delle norme di cui agli artt. 46 e 49 di detto regolamento, l’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005 fosse applicabile a tale data ai soli casi previsti dall’art. 3 del regolamento n. 595/91, ossia quelli per i quali gli Stati membri avessero comunicato alla Commissione, durante i due mesi seguenti alla fine di ciascun trimestre, una relazione indicante le irregolarità che avessero costituito oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario e che non fossero stati oggetto di un recupero totale alla data del 16 ottobre 2006, e non alle ipotesi soggette all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, relativo alle comunicazioni speciali inviate da uno Stato membro alla Commissione quando esso ritiene che il recupero totale dell’importo non possa essere effettuato o previsto, in seguito alle irregolarità comunicate in applicazione dell’art. 3 del medesimo regolamento. Pertanto, a suo parere, le ipotesi di recupero in corso che hanno costituito oggetto di comunicazioni speciali ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 dovevano essere trattate, sino al 31 dicembre 2006, in base alle norme applicabili alla data di queste comunicazioni, ossia le disposizioni di cui all’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, le quali prevedono un’imputazione integrale al bilancio comunitario dei casi di mancato recupero, una volta che lo Stato membro interessato non sia responsabile.
36 La Repubblica federale di Germania sostiene che un’interpretazione diversa, che conduca a ritenere che tutti i casi di recupero che hanno costituito oggetto di una comunicazione speciale, ivi compresi quelli ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, rientrino nella sfera d’applicazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005 sin dal 16 ottobre 2006, renderebbe prive di effetti le norme di cui all’art. 46 del regolamento n. 1290/2005, il quale prevede la soppressione dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 solo a partire dal 1° gennaio 2007, e pertanto sarebbe contraria alla volontà del legislatore.
37 La Repubblica federale di Germania precisa inoltre che la sua interpretazione del regolamento n. 1290/2005 non sarebbe in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 47, n. 1, di detto regolamento, il quale abroga il regolamento n. 1258/1999, in forza dei principi giurisprudenziali ricavati dalla sentenza della Corte 16 ottobre 2003, causa C‑339/00, Irlanda/Commissione (Racc. pag. I‑11757, punto 38).
38 Essa sottolinea parimenti la necessità di effettuare una distinzione tra, da un lato, le situazioni disciplinate dall’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, che fanno riferimento a casi definiti, e, dall’altro, le ipotesi soggette all’art. 3 di detto regolamento, che riguarderebbero solo quelle per le quali i recuperi siano ancora in corso e solo la Commissione possa decidere in merito alle conseguenze economiche derivanti dall’impossibilità di recuperare gli importi assegnati. Essa precisa che i casi che hanno costituito oggetto di una comunicazione speciale in osservanza dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 non sarebbero più veramente in sospeso, dato che essi risulterebbero definiti dallo Stato membro che abbia escluso la possibilità di recuperare il loro importo, e che spetterebbe unicamente alla Commissione decidere in merito alle conseguenze economiche di tali situazioni. Ritenere che non ci siano differenze tra questi due gruppi di ipotesi porterebbe ad imputare automaticamente al bilancio comunitario tutti i casi segnalati ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 alla scadenza dei termini di quattro ed otto anni previsti dall’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005, circostanza che priverebbe questi termini di qualunque significato. Essa sottolinea inoltre che pochi casi costituirebbero oggetto di una comunicazione ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91.
39 La Repubblica federale di Germania rileva peraltro che il legislatore non avrebbe considerato nessuna funzione di liquidazione per quanto concerne le ipotesi particolari di insolvenza del debitore, dal momento che l’art. 32, n. 6, lett. b), del regolamento n. 1290/2005 prevederebbe che, in casi del genere, gli Stati membri possano rinunciare liberamente a qualsiasi recupero e che l’importo sia allora integralmente imputato al bilancio comunitario.
40 Infine essa segnala che, quando ha trasmesso, in data 12 febbraio 2007, una tabella riepilogativa delle procedure di recupero avviate in seguito ad irregolarità, in osservanza dell’art. 32, n. 3, del regolamento n. 1290/2005, essa avrebbe ivi incluso le ipotesi soggette all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, mantenendo lo stesso numero con il quale esse erano state indicate nella comunicazione speciale effettuata in base a detto art. 5.
41 La Commissione si oppone agli argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania e ritiene di non aver commesso errori di diritto in sede di applicazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005.
– Giudizio del Tribunale
42 Occorre osservare preliminarmente che, con questo motivo, la Repubblica federale di Germania cerca di dimostrare che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto la Commissione avrebbe accolto un’interpretazione errata dell’art. 49, secondo e terzo comma, del regolamento n. 1290/2005, ai sensi del quale il regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2007 fatte salve, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 32, applicabili sin dal 16 ottobre 2006, «per i casi comunicati a norma dell’articolo 3 del regolamento (…) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006». La Commissione ha ritenuto infatti che l’art. 32 del regolamento n. 1290/2005 fosse applicabile parimenti sin dal 16 ottobre 2006 ai casi comunicati ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 595/91, che poi erano stati oggetto di una comunicazione speciale in osservanza dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, e per i quali non era ancora avvenuto un recupero totale alla data del 16 ottobre 2006.
43 Occorre ricordare che dal disposto dell’art. 15, n. 4, del regolamento n. 1290/2005 si evince che l’esercizio contabile inizia il 16 ottobre e si conclude il 15 ottobre dell’anno successivo, e che le spese degli Stati membri effettuate dal 1° al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre, mentre quelle effettuate dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre. L’art. 32 del regolamento n. 1290/2005 riguarda gli obblighi degli Stati membri relativamente al recupero di somme presso beneficiari che abbiano commesso irregolarità o dato prova di negligenza. L’art. 32, n. 5, di detto regolamento riguarda le situazioni particolari in cui lo Stato membro non abbia recuperato gli importi, o in un termine di quattro anni dopo la data del primo verbale amministrativo o giudiziario, o in un termine di otto anni qualora il recupero abbia costituito oggetto di un’azione dinanzi ai giudici nazionali. In casi del genere si precisa allora che «le conseguenze finanziarie del mancato recupero solo per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario».
44 In base a una giurisprudenza consolidata, per l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario occorre tener conto non solo dei termini di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza della Corte 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983, punto 41, e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑4065, punto 47).
45 È alla luce di questi principi che occorre esaminare se l’espressione «per i casi comunicati a norma dell’articolo 3 del regolamento (…) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006», contenuta nell’art. 49, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1290/2005, debba essere intesa nel senso che essa riguardi solo le ipotesi che abbiano costituito oggetto di una comunicazione ex art. 3 del regolamento n. 595/91, e che non abbiano portato ad un recupero alla data del 16 ottobre 2006, oppure nel senso che essa comprenda anche le ipotesi comunicate in forza di detto art. 3 e che poi abbiano costituito oggetto di una comunicazione speciale, in osservanza dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, e che non abbiano portato a un recupero alla data del 16 ottobre 2006.
46 In primo luogo, sembra che la risposta a tale questione possa essere dedotta da un’interpretazione letterale dell’art. 49, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1290/2005, in considerazione del significato chiaro dell’espressione «per i casi comunicati a norma dell’articolo 3 del regolamento (…) n. 595/91». Occorre rilevare, a questo proposito, che tale espressione ha un’ampia portata, in quanto è in grado di comprendere tutti i casi che abbiano costituito oggetto di una comunicazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 595/91. Ebbene, tra questi ultimi compaiono necessariamente i casi che abbiano costituito oggetto di una prima comunicazione ai sensi dell’art. 3, e dopo di una comunicazione speciale ai sensi dell’art. 5, n. 2.
47 Infatti occorre ricordare che, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1290/2005, la procedura relativa alle irregolarità era stabilita, in particolare, dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 595/91. Pertanto, conformemente a detto art. 3, gli Stati membri erano obbligati a comunicare ogni trimestre alla Commissione una tabella che indicasse le ipotesi di irregolarità che avessero costituito oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. L’art. 5, n. 1, imponeva loro in seguito di inviare alla Commissione, ogni trimestre, una nota relativa alle procedure avviate in seguito ad irregolarità comunicate in osservanza dell’art. 3, e il n. 2 di questa stessa norma prevedeva l’invio di una comunicazione speciale per gli importi che gli Stati membri ritenevano di non essere in grado di recuperare. Pertanto, l’art. 3 e l’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 non corrispondono ad ipotesi differenti, come sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, bensì a fasi diverse, poiché l’art. 5, n. 2, riguarda le irregolarità segnalate anteriormente in osservanza dell’art. 3 e considerate insanabili dallo Stato membro.
48 Inoltre occorre precisare che la Repubblica federale di Germania non può avvalersi dei principi fissati dalla Corte nella sentenza Irlanda/Commissione (citata nel precedente punto 37), dal momento che la presente controversia non risulta avere le stesse caratteristiche di quella che ha portato la Corte ad effettuare un’interpretazione del regolamento n. 1258/1999, il quale non conteneva norme transitorie. Infatti, nel presente caso il regolamento n. 1290/2005 ha indicato in modo dettagliato le norme relative alla sua entrata in vigore, alla sua applicazione, alle abrogazioni che esso rende necessarie e alle misure transitorie rispetto alle altre norme concernenti il FEAOG. In particolare, esso ha previsto l’applicazione, sin dal 16 ottobre 2006, dell’art. 32 ai casi comunicati ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 595/91 e per i quali non fosse ancora avvenuto un recupero totale.
49 In secondo luogo, l’interpretazione richiamata nel precedente punto 46 è conforme parimenti all’economia generale della nuova procedura di liquidazione dei conti, istituita mediante il regolamento n. 1290/2005. Infatti, nel sistema anteriore, in forza delle norme di cui all’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, le conseguenze economiche delle irregolarità o delle negligenze ricadevano sulla Comunità, salvo quelle derivanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli altri organismi degli Stati membri. Ebbene, il Consiglio dell’Unione europea, adottando il regolamento n. 1290/2005, si è posto l’obiettivo, in particolare, di istituire una procedura che permettesse alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario, decidendo di porre a carico dello Stato membro interessato una parte degli importi perduti a causa di irregolarità e non recuperati entro un termine ragionevole (‘considerando’ 25 e 26). È per questo che l’art. 32, n. 5, di detto testo prevede che gli importi di cui non sia avvenuto il recupero entro un termine di quattro o di otto anni dopo il primo verbale amministrativo o giudiziario vengano allora imputati in parti uguali sia allo Stato membro sia al bilancio comunitario.
50 A questo proposito, occorre precisare che, ai sensi dell’art. 49 del regolamento n. 1290/2005, gli articoli relativi alla liquidazione contabile (artt. 30 e 31) e alle irregolarità (art. 32) sono applicabili a partire dal 16 ottobre 2006. Di conseguenza, non sarebbe coerente, tenuto conto dello scopo di tutela degli interessi finanziari del bilancio comunitario perseguito dal legislatore, ritenere che quest’ultimo abbia voluto riservare implicitamente una sorte specifica alle irregolarità che abbiano costituito oggetto di una comunicazione speciale ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, quando invece ha previsto di applicare tutte le disposizioni relative alla liquidazione contabile e alle irregolarità sin dal 16 ottobre 2006.
51 In terzo luogo, l’interpretazione proposta dalla Repubblica federale di Germania porterebbe a dare applicazione ad una disposizione abrogata dal legislatore. Infatti, l’art. 49 precisa che l’applicazione del regolamento a partire dal 1° gennaio 2007 non incide sulle disposizioni di cui al suo art. 47, relativo alle abrogazioni, e in particolare a quella del regolamento n. 1258/1999. L’art. 47 del regolamento n. 1290/2005 prevede infatti l’abrogazione del regolamento n. 1258/1999 sin dalla sua stessa entrata in vigore, ossia sin dal 18 agosto 2005, fatta eccezione per le spese effettuate dagli Stati membri, per le quali il regolamento è applicabile sino al 15 ottobre 2006, e per quelle effettuate dalla Commissione, per le quali il regolamento rimane applicabile sino al 31 dicembre 2006. Ebbene, il ragionamento della Repubblica federale di Germania, secondo il quale le ipotesi che abbiano costituito oggetto di una comunicazione speciale ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 non rientrerebbero nella sfera di applicazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005 anteriormente al 1° gennaio 2007 e, di conseguenza, sino a tale data dovessero costituire oggetto di una decisione della Commissione riguardo alla loro imputazione, avrebbe costretto la Commissione ad applicare le norme di cui all’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, quando invece queste ultime erano state abrogate il 16 ottobre 2006 per le spese effettuate dagli Stati membri. Una siffatta interpretazione sarebbe manifestamente contraria alla volontà del legislatore.
52 In quarto luogo, l’interpretazione richiamata nel precedente punto 46 è compatibile con il mantenimento in vigore dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 sino al 31 dicembre 2006. Infatti, è pacifico che le modifiche previste dall’art. 46, che abrogano in particolare l’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, sono applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2007. Occorre precisare che, se il legislatore ha voluto mantenere in vigore questa disposizione tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, ciò si spiega, come sostiene la Commissione, con la necessità di consentire a quest’ultima di ricevere le informazioni relative alle comunicazioni speciali per le irregolarità del terzo trimestre 2006, al fine di entrare in possesso di informazioni destinate ai suoi compiti di repressione delle frodi, e ciò indipendentemente dalla procedura di liquidazione dei conti.
53 In quinto e ultimo luogo, gli altri argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania non possono mettere in discussione l’interpretazione dell’art. 49, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1290/2005, illustrata nel precedente punto 46.
54 Difatti, la circostanza secondo cui, quando ha inviato alla Commissione, in data 12 febbraio 2007, una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità, in osservanza dell’art. 32, n. 3, del regolamento n. 1290/2005, la Repubblica federale di Germania vi ha incluso le ipotesi soggette all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, conservando lo stesso numero di identificazione che esse avevano nella comunicazione speciale effettuata in forza di detto art. 5, è irrilevante ai fini del presente motivo, dato che questi due articoli non disciplinano ipotesi diverse, bensì fasi diverse (v. il precedente punto 47).
55 Parimenti, la circostanza, anche a supporla dimostrata, che siano pochi i casi che siano stati oggetto di una comunicazione ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 è irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’art. 49 del regolamento n. 1290/2005, poiché un siffatto elemento puramente quantitativo non può avere la benché minima incidenza su una norma giuridica.
56 Inoltre, l’interpretazione illustrata nel precedente punto 46, trattando allo stesso modo le irregolarità segnalate ex art. 3 del regolamento n. 595/91 e quelle che siano state poi oggetto di una comunicazione speciale ex art. 5, n. 2, del medesimo regolamento, non ha l’effetto di privare di significato i termini di quattro e di otto anni previsti dall’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005. Infatti, conformemente alla metodologia illustrata dalla Commissione nel suo documento 30 marzo 2007, relativo alla liquidazione dei conti per l’esercizio finanziario 2006 (v. il precedente punto 15), quest’interpretazione ha il solo effetto di sanzionare gli Stati membri quando essi abbiano trasmesso una comunicazione speciale più di quattro anni (otto anni in caso di procedimento giudiziario) dopo il primo atto di accertamento di un’irregolarità, il che è conforme allo scopo di incitare gli Stati membri a recuperare in termini ragionevoli gli importi in merito ai quali siano state accertate irregolarità.
57 Infine, l’interpretazione illustrata nel precedente punto 46 è compatibile con le disposizioni di cui all’art. 32, n. 6, lett. b), e all’art. 32, n. 8, del regolamento n. 1290/2005, relative ai casi di insolvenza del debitore, che sono integralmente posti a carico del bilancio comunitario, a condizione che non siano il risultato di irregolarità o negligenze da parte dello Stato membro e che la giustificazione fornita da quest’ultimo per decidere di sospendere il suo procedimento di recupero sia adeguata. Infatti, anche ammettendo che risulti accertata, la circostanza secondo cui le irregolarità che hanno costituito oggetto di una comunicazione speciale ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 riguardassero alcuni casi di insolvenza dei debitori non basta a far ritenere che il legislatore abbia voluto sostituire questa disposizione a quella di cui all’art. 32, n. 6, lett. b), del regolamento n. 1290/2005.
58 Da quanto sin qui esposto risulta che la Commissione non ha commesso errori di diritto in sede di interpretazione dell’art. 49, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1290/2005, ritenendo che l’art. 32, n. 5, di detto regolamento fosse applicabile sin dal 16 ottobre 2006 ai casi comunicati in osservanza dell’art. 3 del regolamento n. 595/91, che poi erano stati oggetto di una comunicazione speciale, conformemente all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91, e che non risultavano ancora recuperati a tale data.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione della dichiarazione unilaterale della Commissione 4 maggio 1995
– Argomenti delle parti
59 La Repubblica federale di Germania sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio di buon andamento dell’amministrazione, infrangendo l’impegno preso unilateralmente dalla Commissione con una dichiarazione allegata al verbale della riunione del Coreper del 4 maggio 1995, con cui si invitava il Consiglio ad adottare, nel corso della sua riunione del 22 maggio 1995, il disegno di regolamento relativo alla modifica del regolamento n. 729/70 e ad allegare questa dichiarazione al proprio verbale. In detta dichiarazione la Commissione si impegnava ad adottare una decisione in merito all’imputazione degli importi non recuperati entro un termine massimo di 24 mesi dopo la comunicazione effettuata ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91. Ebbene, 6 dei 34 casi controversi della decisione impugnata, equivalenti a un importo pari a EUR 280 638,03 imputati per metà al suo bilancio, ossia in misura pari a EUR 140 319,01, erano stati comunicati alla Commissione il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2003, ossia più di 24 mesi prima dell’adozione della decisione impugnata. La Repubblica federale di Germania ritiene che questa dichiarazione della Commissione costituisse un impegno giuridicamente vincolante.
60 La Commissione respinge gli argomenti della Repubblica federale di Germania.
61 In sede di replica, la Repubblica federale di Germania ha modificato i termini del suo ricorso, dichiarando che solo due dei sei casi inizialmente menzionati costituivano in realtà oggetto di questo motivo, per un importo equivalente a EUR 195 165,46, imputati in misura pari al 50% al suo bilancio nazionale, ossia per un importo di EUR 97 582,73.
– Giudizio del Tribunale
62 Occorre precisare anzitutto che questo secondo motivo mira a un annullamento solo parziale della decisione impugnata, per un valore pari a EUR 97 582,73, importo sul quale le parti si sono accordate in occasione del secondo scambio di memorie.
63 In via preliminare è importante sottolineare parimenti, come del resto accettato dalle stesse parti, che nessuna disposizione regolamentare imponeva alla Commissione di adottare una decisione relativa a una comunicazione speciale effettuata ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91 entro un termine specifico. L’esame del secondo motivo, viceversa, porta il Tribunale a pronunciarsi sulla natura vincolante della dichiarazione unilaterale formulata dalla Commissione e allegata al verbale della riunione del Coreper del 4 maggio 1995, con cui si invitava il Consiglio ad adottare, in occasione della sua riunione del 22 maggio 1995, il disegno di regolamento relativo alla modifica del regolamento n. 729/70 e ad allegare questa dichiarazione al proprio verbale. In tale dichiarazione relativa all’art. 5, n. 2, lett. c), del disegno di regolamento, divenuto poi il regolamento n. 1287/95, la Commissione aveva dichiarato di impegnarsi ad adottare le sue decisioni, relative all’eventuale imputazione degli importi non recuperati da parte degli Stati membri, entro un termine massimo di 24 mesi successivi alla trasmissione della comunicazione speciale ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 595/91.
64 Tuttavia, occorre precisare che, in sede di adozione del disegno di regolamento relativo alla modifica del regolamento n. 729/70, il Consiglio non ha inserito disposizioni riguardanti un siffatto termine. Viceversa, l’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, dichiara espressamente che il termine massimo di 24 mesi, tra la data in cui la spesa è stata effettuata dallo Stato membro e il diniego di finanziamento da parte della Commissione, non si applica alle conseguenze finanziarie delle irregolarità ai sensi dell’art. 8, n. 2. Il regolamento n. 1258/1999, che ha abrogato il regolamento n. 729/70, ha ripreso questa disposizione nel suo art. 7, n. 4, quinto comma, lett. a), citato nel precedente punto 6.
65 Ebbene, secondo una giurisprudenza consolidata, una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio all’atto di adottare un testo non può essere considerata come interpretazione di una disposizione di diritto derivato, quando il contenuto della dichiarazione non trova nessun riscontro nel testo della disposizione in questione ed è privo, pertanto, di portata giuridica (sentenze della Corte 23 febbraio 1988, causa 429/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 843, punto 9; 26 febbraio 1991, causa C‑292/89, Antonissen, Racc. pag. I‑745, punto 18, e 19 marzo 1996, causa C‑25/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑1469, punto 38). Lo stesso vale per le dichiarazioni unilaterali di uno Stato membro (sentenza della Corte 30 gennaio 1985, causa 143/83, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 427, punto 13).
66 Nel caso di specie, non è nemmeno dimostrato che questa dichiarazione della Commissione sia stata inserita nel verbale della riunione del 22 maggio 1995, durante la quale il Consiglio ha adottato questo regolamento. In ogni caso, e a fortiori, una dichiarazione siffatta non può essere considerata rilevante, in conseguente conformità alla citata giurisprudenza, al fine di interpretare il regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95.
67 Infine occorre precisare che, benché la Repubblica federale di Germania ritenga che la forza vincolante di questa dichiarazione della Commissione derivi dall’applicazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, è giocoforza ricordare che questo principio non può trasformare in obbligo ciò che il legislatore non ha giudicato esser tale (v., in tal senso, sentenza della Corte 31 marzo 1992, causa C‑255/90 P, Burban/Parlamento, Racc. pag. I‑2253, punto 20).
68 Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto, così come il ricorso nella sua integralità.
Sulle spese
69 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
70 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2010.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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