Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011 – Zhejiang Harmonic Hardware Products / Consiglio
(causa T‑274/07)
«Dumping – Importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina – Status di impresa operante in economia di mercato – Diritti della difesa – Offerta vincolante sul prezzo – Trattamento riservato dell’identità dei denuncianti»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Inchiesta –Diniego del beneficio dello status di impresa operante in economia di mercato – Rettifica della posizione della Commissione nel documento di informazione finale – Possibilità per la Commissione di ritornare successivamente alla propria decisione iniziale in assenza di nuovi elementi – Ammissibilità – Presupposti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, e 20] (v. punti 37‑41, 45, 48, 51‑52)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Comunicazione dell’informazione finale alle imprese da parte della Commissione – Natura giuridica (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, nn. 1, 2, 4 e 5) (v. punti 47‑50)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Accesso al fascicolo – Trattamento riservato degli elementi di una denuncia – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 19, nn. 1 e 2) (v. punti 57‑61)
4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Comunicazione dell’informazione finale alle imprese da parte della Commissione –Trasmissione al Consiglio della proposta della Commissione di misure definitive meno di dieci giorni dopo tale comunicazione – Irregolarità –Conseguenze sulla validità del regolamento adottato dal Consiglio (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 5) (v. punti 70‑74, 76‑90)
5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Possibilità per gli esportatori di offrire impegni entro il termine previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento n. 384/96 per la presentazione delle osservazioni – Mancata osservanza del termine da parte della Commissione – Irregolarità (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 8 e 20, n. 5) (v. punti 94‑96)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12), in quanto istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente.
Dispositivo
1)
Gli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, sono annullati in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte dalla Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le sue spese nonché quelle sostenute dalla Zhejiang Harmonic Hardware Products.
3)
La Commissione europea, la Vall Mill (Rochdale) Ltd, la Pirola SpA e la Colombo New Scale SpA sopporteranno le loro spese.
Full & Egal Universal Law Academy