Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 10 dicembre 2008 – Vitro Corporativo / UAMI – VKR Holding (Vitro)
(causa T‑295/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Vitro – Marchio comunitario denominativo anteriore VITRAL – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 32)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 31 maggio 2007 (procedimento R 1640/2006‑2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la VKR Holding A/S e la Vitro Corporativo, SA de CV.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Vitro Corporativo, SA de CV
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo Vitro per prodotti e servizi rientranti nelle classi 1, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 35, 39, 40, 41, 42 e 43 – domanda n. 2 669 497
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
VKR Holding A/S
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi comunitario (n. 651 745), danese (n. 19 561 415 VR), tedesco (n. 725 452) e britannico (n. 1 436 897) VITRAL, per prodotti, tra gli altri, della classe 19, contro i quali era diretta l’opposizione
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda per prodotti della classe 19
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Vitro Corporativo, SA de CV è condannata alle spese.
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