Causa T‑300/07
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE
contro
Commissione europea
«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Prestazione di servizi informatici relativi alla gestione e alla manutenzione di un portale Internet — Rigetto di un’offerta — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento — Trasparenza»
Massime della sentenza
1. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149)
2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi
(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2)
3. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illiceità — Danno — Nesso causale
(Art. 288, secondo comma, CE)
1. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone, da questo interessate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. Pertanto, nei limiti in cui, nell’ambito di una gara d’appalto comunitaria, è in esito ad un confronto con le altre offerte e, in particolare, con l’offerta dell’aggiudicatario che la Commissione ha deciso di non selezionare l’offerta dell’impresa ricorrente, la Commissione non ottempera correttamente al suo obbligo di motivazione laddove le informazioni da essa comunicate su richiesta dell’impresa ricorrente, relative alle caratteristiche ed ai vantaggi dell’offerta selezionata, contengano solo una tabella che indica, da una parte, i voti ottenuti dall’impresa ricorrente e dall’offerente prescelto per i detti criteri qualitativi di attribuzione e, dall’altra, il risultato finale ottenuto applicando la formula contenuta nel capitolato d’oneri per determinare la migliore relazione tra qualità e prezzo, e non contengano dunque alcun commento, nemmeno in forma succinta, in merito all’offerta dell’aggiudicatario.
In particolare, gli elementi della valutazione della qualità dell’offerta del candidato prescelto, in relazione ai criteri di attribuzione qualitativi risultano tanto più necessari quando, malgrado il fatto che quest’ultimo abbia proposto un prezzo più elevato di quello proposto dalla ricorrente, la Commissione ha ritenuto che la sua offerta presentasse la migliore relazione tra qualità e prezzo.
(v. punti 46, 49, 67, 69‑73)
2. Nel contesto di una gara d’appalto comunitaria, l’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione non implica la trasmissione, in virtù del principio di trasparenza, del rapporto del comitato di valutazione e di una copia dell’offerta del candidato prescelto. L’art. 100, n. 2, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, prevede unicamente che l’amministrazione aggiudicatrice comunichi, a seguito di domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario entro quindici giorni a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta.
(v. punto 127)
3. Quando, nel contesto di una gara d’appalto comunitaria, una decisione della Commissione di escludere un offerente è viziata da una carenza di motivazione e dev’essere annullata per tale motivo, da ciò non consegue che l’attribuzione dell’appalto all’offerente prescelto costituisca un errore né che esista un nesso tra questo fatto e la perdita lamentata dall’impresa ricorrente in quanto offerente escluso. Infatti, nessun elemento permette di considerare che la Commissione avrebbe attribuito l’appalto in questione a tale impresa se la decisione di cui trattasi fosse stata sufficientemente motivata. Peraltro, nei limiti in cui una domanda di risarcimento è basata su altri motivi, non esaminati nel contesto della domanda di annullamento, essa è prematura e dev’essere respinta per tale motivo. Infatti, in mancanza di motivazione della decisione annullata, il Tribunale non è in grado di esaminare se essa risulti da un manifesto errore di valutazione o da una violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza. Una domanda di annullamento basata su tali motivi può, se del caso, essere esaminata solo alla luce della motivazione della decisione che sostituirà la decisione annullata dal Tribunale.
(v. punti 143‑144, 146)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
9 settembre 2010 (*)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto comunitaria – Prestazione di servizi informatici relativi alla gestione e alla manutenzione di un portale Internet – Rigetto di un’offerta – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Parità di trattamento – Trasparenza»
Nella causa T‑300/07,
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall’avv. N. Korogiannakis,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata dal sig. E. Manhaeve, in qualità di agente, assistito dall’avv. J. Stuyck,
convenuta,
avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 21 maggio e 13 luglio 2007, recanti rigetto delle offerte presentate dalla ricorrente nell’ambito della gara di appalto ENTR/05/78, per il lotto n. 1 (lavori di editoria e di traduzione) e il lotto n. 2 (gestione delle infrastrutture), per la gestione e la manutenzione del portale «La tua Europa» (GU 2006/S 143‑153057), e attribuzione di tali appalti ad un altro offerente e, dall’altra, una domanda di risarcimento,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucă, giudici,
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 gennaio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1. Regolamento finanziario e modalità d’esecuzione
1 L’aggiudicazione di appalti di servizi da parte della Commissione europea è disciplinata dalle disposizioni del Titolo V della prima parte del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché dalle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»).
2 L’art. 89, n. 1, del regolamento finanziario così dispone:
«Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione».
3 L’art. 97 del regolamento finanziario prevede quanto segue:
«1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d’attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati preliminarmente nei documenti della gara d’appalto.
2. Un appalto può essere attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all’offerta economicamente più vantaggiosa».
4 L’art. 100 del regolamento finanziario così prevede:
«1. L’ordinatore competente designa l’aggiudicatario dell’appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d’appalto e delle norme d’aggiudicazione degli appalti.
2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario.
La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime».
5 L’art. 130, n. 3, delle modalità d’esecuzione così dispone:
«Il capitolato d’oneri precisa perlomeno quanto segue:
a) i criteri d’esclusione e di selezione per l’appalto, tranne che nella procedura ristretta, anche dopo il dialogo competitivo, e nelle procedure negoziate con pubblicazione preliminare del bando di gara di cui all’articolo 127; in questi casi, i criteri figurano soltanto nel bando di gara o nell’invito a manifestare interesse;
b) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa oppure, eventualmente, l’ordine decrescente d’importanza di tali criteri, se non figurano nel bando di gara;
(...)».
6 L’art. 135, n. 1, delle modalità d’esecuzione così prevede:
«Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori».
7 Ai sensi dell’art. 138 delle modalità d’esecuzione vale quanto segue:
«1. L’attribuzione di un appalto è possibile secondo due modalità:
a) per aggiudicazione, nel qual caso l’appalto è attribuito all’offerta regolare e conforme che presenta il prezzo più basso;
b) per attribuzione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che presenta la migliore relazione tra la qualità ed il prezzo, tenuto conto di criteri giustificati dall’oggetto dell’appalto quali il prezzo proposto, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, la redditività, il termine d’esecuzione o di consegna, e l’assistenza alla clientela e l’assistenza tecnica.
3. L’amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (...)».
8 L’art. 149, nn. 2 e 3, delle modalità d’esecuzione così dispone:
«2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica, entro un termine di quindici giorni di calendario dalla ricezione di una domanda scritta, le informazioni di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
3. Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici notificano, quanto prima dopo la decisione di aggiudicazione e al più tardi nella settimana successiva, per lettera o via fax o per posta elettronica, contemporaneamente ed individualmente ad ogni offerente o candidato non aggiudicatario, che la sua offerta o candidatura non è stata prescelta, precisando i motivi del rifiuto dell’offerta o della candidatura.
Le amministrazioni aggiudicatrici notificano, contemporaneamente alla notifica del rifiuto inviata ai candidati od offerenti non aggiudicatari, la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario, precisando che la decisione notificata non costituisce un impegno da parte dell’amministrazione aggiudicatrice stessa.
Gli offerenti o candidati ai quali non è stato aggiudicato l’appalto possono ottenere informazioni supplementari sui motivi del rifiuto, presentandone richiesta scritta per lettera o via fax o per posta elettronica, e, nel caso degli offerenti che avevano presentato un’offerta ammissibile, sulle caratteristiche e vantaggi relativi dell’offerta vincitrice della gara e sul nome dell’aggiudicatario, fatto salvo il disposto dell’articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. Le amministrazioni aggiudicatrici rispondono entro il termine massimo di quindici giorni di calendario con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta.
(...)».
2. Bando di gara e capitolato d’oneri
9 Nel bando di gara e nel capitolato d’oneri è indicato che i contratti-quadro saranno attribuiti, per ciascun lotto, ad un solo operatore, quello la cui offerta è l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una valutazione svolta in funzione dei criteri specificati nel capitolato d’oneri. Nel bando di gara è precisato che la durata iniziale del contratto-quadro è di due anni, rinnovabile una volta, e che il valore complessivo degli acquisti per tutta la durata del contratto-quadro (durata massima di quattro anni) è stimato in EUR 6 500 000.
10 Il capitolato d’oneri prevede una procedura che comprende quattro fasi. Nella prima fase vengono applicati i criteri di esclusione (punto 3.1 del capitolato d’oneri). Nella seconda fase viene data attuazione ai criteri di selezione (punto 3.2 del capitolato d’oneri), al fine di verificare la capacità finanziaria ed economica, tecnica e professionale dell’offerente: da una parte, la capacità finanziaria ed economica, per tutti i lotti (basata sugli audit finanziari degli offerenti relativi agli ultimi tre anni e sul «fatturato» dei servizi di valore superiore o pari ad EUR 180 000), e, dall’altra, la capacità tecnica e professionale, analizzata separatamente per ciascuno dei tre lotti componenti la gara d’appalto (le condizioni sono, segnatamente, la disponibilità di un sufficiente staff professionale qualificato, l’avere almeno tre anni di esperienza nel settore dei servizi di traduzione, di pubblicazione e di creazione di siti Internet, l’aver prestato servizi nel settore considerato ad almeno tre riprese e per almeno tre clienti diversi nel corso degli ultimi cinque anni, nell’ambito di almeno un progetto di dimensione internazionale). Nella terza fase, è fatta applicazione dei criteri di attribuzione (studio del contenuto dell’offerta) (punto 3.3 del capitolato d’oneri).
11 Per la valutazione tecnica il capitolato d’oneri enuncia per ciascuno dei lotti quattro criteri di attribuzione. I criteri dei lotti n. 1 e n. 2 sono molto simili e si presentano come segue:
– criteri di attribuzione qualitativi per il lotto n. 1; il numero totale di punti è pari a 100:
– criterio n. 1: buona comprensione del lavoro da effettuare e pertinenza della metodologia proposta per l’esecuzione dei compiti (30 punti);
– criterio n. 2: qualità e compiutezza del progetto di PMQP (Piano di gestione del progetto e di garanzia della qualità; in prosieguo: il «PMQP») (10 punti);
– criterio n. 3: qualità della pianificazione del progetto proposta e dell’assegnazione delle risorse proposta per l’esecuzione di tutti i compiti dello scenario 1 (30 punti);
– criterio n. 4: qualità della pianificazione del progetto proposta e dell’assegnazione delle risorse proposta per l’esecuzione di tutti i compiti dello scenario 2 (30 punti);
– criteri di attribuzione qualitativi per il lotto n. 2; il numero totale di punti è pari a 100:
– criterio n. 1: buona comprensione del lavoro da effettuare e pertinenza della metodologia proposta per l’esecuzione dei compiti (30 punti);
– criterio n. 2: qualità e compiutezza del progetto di PMQP (10 punti);
– criterio n. 3: qualità della pianificazione del progetto proposta e dell’assegnazione delle risorse proposta per l’esecuzione di tutti i compiti dello scenario 1 (30 punti);
– criterio n. 4: qualità della pianificazione del progetto proposta e dell’assegnazione delle risorse proposta per l’esecuzione di tutti i compiti dello scenario 2 (30 punti).
12 Nel capitolato d’oneri viene precisato che restano automaticamente esclusi dalla gara gli offerenti il cui punteggio non raggiunga il 70% del totale massimo dei punti assegnati o sia inferiore al 50% dei punti per uno solo dei criteri.
13 Il capitolato d’oneri prevede poi una valutazione finanziaria, fondata sui prezzi indicati nelle offerte e effettuata conformemente al formulario del punto 5.5 del capitolato d’oneri.
14 Nella quarta fase il contratto è aggiudicato, per ciascun lotto, all’offerta migliore sotto il profilo «qualità-prezzo», valutata sulla base della relazione tra i punti ottenuti per ciascun lotto e il prezzo proposto.
Fatti
15 La ricorrente, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, è una società di diritto greco che opera nel settore della tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni.
16 Con un bando di gara del 29 luglio 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU S 143) sotto il numero di riferimento 2006/S 143‑153057, la Commissione ha bandito una gara d’appalto per la gestione e la manutenzione del portale «La tua Europa» nell’ambito del programma dell’IDABC (Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini).
17 L’oggetto di detta gara d’appalto era la conclusione di tre contratti‑quadro per tre lotti diversi [lavoro di editoria e di traduzione (lotto n. 1), gestione di infrastrutture (lotto n. 2) e attività di promozione (lotto n. 3)] per sostenere la gestione e proseguire la manutenzione del portale «La tua Europa».
18 Gli offerenti potevano presentare offerte per uno o più lotti. Nel bando di gara e nel capitolato d’oneri è indicato che i contratti‑quadro sarebbero stati attribuiti per ciascun lotto ad un solo operatore, quello la cui offerta è l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una valutazione svolta in funzione dei criteri specificati nel capitolato d’oneri. Nel bando di gara del 29 luglio 2006 è precisato che la durata iniziale del contratto quadro è di due anni, rinnovabile una volta, e che il valore totale stimato degli acquisti per tutta la durata del contratto‑quadro (durata massima di quattro anni) ammonta ad EUR 6 500 000. Il valore stimato per lotto è di EUR 2 250 000 per il lotto n. 1, di EUR 1 650 000 per il lotto n. 2 e di EUR 2 600 000 per il lotto n. 3.
1. Sul lotto n. 1
19 Il 4 agosto 2006 la ricorrente ha chiesto alla Direzione generale (DG) «Imprese e industria» della Commissione di fornirle l’attuale codice sorgente del portale «La tua Europa» al fine di preparare la sua offerta. La DG «Imprese e industria» ha inizialmente contestato la pertinenza di tale richiesta. In data 14 agosto 2006 essa ha infine accettato di trasmettere alla ricorrente il codice sorgente.
20 Il 14 settembre 2006 la ricorrente ha chiesto nuove delucidazioni in merito alle questioni economiche e finanziarie della gara d’appalto. La DG «Imprese e industria» ha risposto alle questioni, rivolgendosi a tutti gli offerenti, con una lettera del 14 settembre 2006. In data 21 settembre 2006 la Commissione ha inoltre inviato una lettera distinta alla ricorrente.
21 Il 19 settembre 2006 la ricorrente ha depositato la sua offerta per la summenzionata gara d’appalto relativa al lotto n. 1.
22 A due riprese la DG «Imprese e industria» ha chiesto alla ricorrente di fornirle ulteriori precisazioni. La ricorrente ha risposto a dette richieste il 23 e il 28 novembre 2006.
23 Nel gennaio 2007, nel corso della procedura di gara, la DG «Informatica» ha assunto a proprio carico tutte le gare d’appalto della DG «Imprese e industria» e ha portato avanti la corrispondenza con la ricorrente.
24 Con lettera della DG «Informatica» del 21 maggio 2007 la ricorrente è stata informata che la sua offerta per il lotto n. 1 era stata respinta poiché non aveva raggiunto la soglia stabilita dal punto 3.3 del capitolato d’oneri, comprendente i criteri di valutazione tecnica.
25 Il 22 maggio 2007 la ricorrente ha chiesto alla Commissione spiegazioni in merito alla lettera di rigetto della sua offerta. Tali richieste di delucidazioni riguardavano il nome dell’offerente prescelto, i risultati ottenuti dalla ricorrente e dall’offerente prescelto per ciascuno dei criteri di valutazione tecnica e il confronto delle offerte finanziarie. La ricorrente ha altresì richiesto una copia del rapporto del comitato di valutazione.
26 Con lettera del 29 maggio 2007 la Commissione ha comunicato alla ricorrente il nome dell’offerente prescelto (ASCII‑Sword Technologies) nonché due estratti del rapporto di valutazione che presentano, da una parte, la giustificazione dei punti attribuiti all’offerta della ricorrente e, dall’altra, un confronto dei punti attribuiti alle due offerte.
27 In una lettera del 29 maggio 2007 la ricorrente ha contestato il modo in cui si è svolta la procedura di valutazione. In particolare, essa ha criticato il fatto che il progetto dell’IDABC «La tua Europa» sia stato trasferito dalla DG «Imprese e industria» alla DG «Informatica». Inoltre, ha chiesto alla DG «Informatica» di non firmare il contratto con l’offerente prescelto fino a che non le fosse stato comunicato il rapporto dettagliato.
28 Con una lettera del 30 maggio 2007 la Commissione ha risposto alla ricorrente che il trasferimento della gara d’appalto dalla DG «Imprese e industria» alla DG «Informatica» non aveva avuto alcun impatto sulla procedura di valutazione e che le informazioni già comunicate erano sufficienti per comprendere la valutazione della sua offerta.
29 Il 31 maggio 2007 la ricorrente ha reiterato la sua richiesta di informazioni e, il 4 giugno 2007, ha giustificato ancora quest’ultima fornendo un’analisi dei suoi commenti, riprendendo ciascuno dei suoi argomenti.
30 Il 13 giugno 2007 la Commissione ha risposto alle osservazioni della ricorrente affermando che nessuna informazione era stata omessa e che il comitato di valutazione non aveva commesso nessun errore.
2. Sul lotto n. 2
31 La ricorrente ha presentato un’offerta per il lotto n. 2 in data 19 settembre 2006.
32 La ricorrente è stata informata con lettera del 13 luglio 2007 che la sua offerta era stata respinta poiché non presentava la migliore relazione tra qualità e prezzo.
33 In una lettera del 13 luglio 2007 la ricorrente ha chiesto alla DG «Informatica» delucidazioni in merito alla motivazione alla base del rigetto della sua offerta, formulando le stesse osservazioni che aveva espresso con riferimento al lotto n. 1.
34 Nella lettera del 16 luglio 2007 la Commissione le ha risposto che il contratto era stato attribuito al consorzio ASCII‑Sword Technologies e le ha trasmesso alcuni estratti del rapporto del comitato di valutazione che presentano, da una parte, la giustificazione dei punti attribuiti all’offerta della ricorrente e, dall’altra, un confronto dei punti attribuiti alle due offerte.
35 Il 25 luglio 2007 la ricorrente ha inviato una lettera alla Commissione chiedendole di non firmare il contratto con l’offerente prescelto fino che non fosse stata trattata la sua richiesta d’informazioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
36 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2007 la ricorrente ha proposto il presente ricorso contro le decisioni della Commissione 21 maggio 2007 (in prosieguo: la «decisione 21 maggio 2007») e 13 luglio 2007 (in prosieguo: la «decisione 13 luglio 2007»), recanti rigetto della sua offerta per il lotto n. 1, da una parte, e per il lotto n. 2, dall’altra, e l’attribuzione dell’appalto all’offerente prescelto.
37 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare le decisioni 21 maggio e 13 luglio 2007 con cui non sono state prescelte le offerte da essa sottoposte e gli appalti sono stati attribuiti all’offerente prescelto;
– condannare la Commissione a risarcirla del danno subito a causa dell’attribuzione degli appalti ad altri offerenti, ovvero di un importo di EUR 1 125 000 per quanto concerne il lotto n. 1 e di un importo di EUR 825 000 per quanto concerne il lotto n. 2;
– condannare la Commissione alle spese, anche in caso di rigetto del presente ricorso.
38 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso di annullamento;
– dichiarare la domanda di risarcimento del danno irricevibile o, in subordine, infondata;
– condannare la ricorrente alle spese.
39 Nella replica la ricorrente ha ridotto l’importo della sua domanda di risarcimento a EUR 750 000 per il lotto n. 1 e a EUR 400 000 per il lotto n. 2.
40 All’udienza la ricorrente ha depositato tre nuovi documenti, ovvero un rapporto di audit finanziario, un messaggio di posta elettronica che le è stato inviato dalla Commissione e un documento comprendente un’altra gara d’appalto. La Commissione ha presentato osservazioni in merito alla ricevibilità del primo documento e alla pertinenza di tutti tali documenti per la soluzione della controversia.
In diritto
1. Sulla domanda di annullamento
41 A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione 21 maggio 2007 e della decisione 13 luglio 2007 la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi. Il primo motivo riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo motivo riguarda manifesti errori di valutazione commessi dalla Commissione al momento della valutazione delle sue offerte. Il terzo motivo riguarda la violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza.
Sul motivo attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
42 La ricorrente afferma che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione in quanto non le ha fornito alcuna informazione sugli elementi positivi dell’offerta dell’aggiudicatario.
43 La Commissione ritiene che la motivazione adottata sia conforme alla giurisprudenza nonché al regolamento finanziario. Essa afferma di aver trasmesso un estratto del rapporto di valutazione sia per il lotto n. 1 che per il lotto n. 2 confrontando i vantaggi relativi dell’offerta della ricorrente con quelli dell’offerta dell’aggiudicatario. Essa afferma quindi di aver soddisfatto il suo obbligo di motivazione e ritiene che il Tribunale disponga di informazioni sufficienti per poter statuire.
Giudizio del Tribunale
44 Si deve ricordare, preliminarmente, che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di una gara. Il controllo giurisdizionale dell’esercizio di tale potere di valutazione si limita, di conseguenza, a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché l’esattezza materiale dei fatti, l’assenza di un manifesto errore di valutazione e di uno sviamento di potere (sentenze del Tribunale 27 settembre 2002, causa T‑211/02, Tideland Signal/Commissione, Racc. pag. II‑3781, punto 33, e 10 settembre 2008, causa T‑465/04, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 45).
45 Si deve altresì rilevare che, nei casi in cui la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, è tanto più di fondamentale importanza il rispetto, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario. Nel novero di tali garanzie rientra in particolare l’obbligo dell’istituzione interessata di motivare sufficientemente le proprie decisioni. Solamente in tal modo il giudice comunitario è in grado di verificare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto cui è subordinato l’esercizio del potere discrezionale (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14; sentenze del Tribunale Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit. supra al punto 44, punto 54, e 20 maggio 2009, causa T‑89/07, VIP Car Solutions/Parlamento, Racc. pag. II‑1403, punto 61).
46 Si deve parimenti rammentare che l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone, da questo interessate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e la giurisprudenza ivi citata).
47 Peraltro, l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 35; sentenze del Tribunale 12 novembre 2008, causa T‑406/06, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 47, e VIP Car Solutions/Parlamento, cit. supra al punto 45, punto 63).
48 Infine, va osservato che le regole particolari riguardanti la motivazione delle decisioni di rigetto delle offerte presentate dai concorrenti nell’ambito di una gara d’appalto, applicabili nel caso di specie, sono iscritte all’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e all’art. 149, n. 3, delle modalità d’esecuzione.
49 Da tali disposizioni, nonché dalla giurisprudenza del Tribunale, emerge che la Commissione assolve il proprio obbligo di motivazione qualora si limiti, anzitutto, a comunicare immediatamente a tutti gli offerenti respinti i motivi del rigetto della loro offerta indicando, inoltre, agli offerenti che abbiano presentato un’offerta ammissibile e su loro domanda espressa, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’impresa aggiudicataria entro il termine di quindici giorni solari a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit. supra al punto 44, punto 47).
50 Tale modus procedendi è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE, ai sensi del quale il ragionamento dell’autore dell’atto deve risultare in termini chiari e non equivoci, in modo tale da consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni alla base del provvedimento adottato al fine di poter far valere i loro diritti e, dall’altro, al giudice di esercitare il proprio sindacato (sentenza 10 settembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit. supra al punto 44, punto 48).
51 Gli argomenti della ricorrente vanno esaminati sulla scorta di tali considerazioni.
– Sulla motivazione contenuta nella decisione 21 maggio 2007 e nella lettera del 29 maggio 2007 (lotto n. 1)
52 Al fine di accertare se, nel caso di specie, sia stato soddisfatto l’obbligo di motivazione previsto dal regolamento finanziario nonché dalle modalità d’esecuzione occorre esaminare non solo la decisione 21 maggio 2007, ma anche la lettera del 29 maggio 2007, inviata alla ricorrente in risposta alla sua domanda espressa del 22 maggio 2007, diretta ad ottenere informazioni supplementari in merito al rigetto della sua offerta.
53 Nella lettera del 21 maggio 2007 la Commissione ha affermato che l’offerta della ricorrente non aveva raggiunto le soglie fissate al punto 3.3 del capitolato d’oneri. Essa ha altresì informato la ricorrente della possibilità di chiedere informazioni supplementari sui motivi del rigetto della sua offerta.
54 La Commissione ha risposto alla domanda scritta della ricorrente del 22 maggio 2007 con lettera del 29 maggio 2007, che conteneva varie informazioni in risposta alle delucidazioni richieste dalla ricorrente. La Commissione ha indicato il nome dell’offerente prescelto ed ha precisato che quest’ultimo aveva ottenuto un punteggio di 72 punti su 100 per la qualità della sua offerta e un risultato finale di 1,170.
55 La Commissione ha inoltre allegato alla lettera del 29 maggio 2007 due estratti del rapporto di valutazione, l’uno contenente alcuni commenti diretti a giustificare i punteggi attribuiti all’offerta della ricorrente per i quattro criteri di valutazione tecnica, l’altro contenente la seguente tabella:
Criterio
Descrizione
European Dynamics
ASCII Sword Technologies
Punteggio massimo
1
Buona comprensione del lavoro da effettuare e pertinenza della metodologia proposta per l’esecuzione dei compiti
16
26,667
30
2
Qualità e compiutezza del progetto PMQP (v. sezione 4.3.8.3)
7
8,333
10
3
Qualità della pianificazione del progetto proposto e dell’assegnazione di risorse per l’esecuzione di tutti i compiti dello scenario (v. sezione 4.4.3.1)
21,667
18
30
4
Qualità e compiutezza dell’approccio specifico per l’esecuzione dei compiti dello scenario (v. sezione 4.4.3.1)
14
19
30
Totale
58,667
72
100
56 Il Tribunale constata anzitutto che l’enunciazione dei criteri di attribuzione qualitativi n. 3 e n. 4 indicati nella tabella allegata alla lettera del 29 maggio 2007 non corrisponde perfettamente a quella indicata nel capitolato d’oneri. Tuttavia, risulta chiaramente dal contenuto della lettera del 29 maggio 2007 che la Commissione ha fatto senz’altro riferimento ai criteri di attribuzione qualitativi n. 3 e n. 4 del lotto n. 1, il che non è del resto mai stato contestato dalla ricorrente, e che l’errore nell’enunciazione dei detti criteri menzionati nella tabella discende unicamente da un manifesto errore materiale, privo di rilievo ai fini della decisione impugnata.
57 Occorre poi rilevare che, nel caso di specie, la decisione del 21 maggio 2007 non si basa su un confronto delle prestazioni della ricorrente e dell’offerente prescelto, ma sul fatto che l’offerta della ricorrente non ha ottenuto il numero minimo di punti richiesti per i criteri di valutazione tecnica.
58 Ora, secondo i termini del bando di gara, solo le offerte che ottenevano almeno il 70% del totale dei punti attribuiti per i criteri di valutazione tecnica e raggiungevano la soglia minima del 50% dei punti richiesti per ciascun criterio di valutazione tecnica erano considerate sufficienti in relazione a tali criteri e sarebbero state poi esaminate al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
59 Pertanto, l’offerta della ricorrente non è stata eliminata in esito al confronto con le altre offerte e, in particolare, con l’offerta dell’aggiudicatario, bensì per il fatto che la soglia minima richiesta per uno dei criteri e il punteggio minimo richiesto per il loro insieme non erano stati raggiunti.
60 Le informazioni comunicate dalla Commissione erano quindi, nel caso di specie, sufficienti in relazione alle prescrizioni enunciate in materia (v., in tal senso, sentenza 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit. supra al punto 47, punti 106‑108).
61 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, alla luce di tali circostanze, l’obbligo di comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, di cui all’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e all’art. 149 delle modalità d’esecuzione, nel caso di specie, è stato rispettato.
62 Per l’insieme di tali motivi, occorre considerare che, quanto alla decisione 21 maggio 2007, il motivo attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere respinto.
– Sulla motivazione contenuta nella decisione 13 luglio 2007 e nella lettera del 16 luglio 2007 (lotto n. 2)
63 Al fine di accertare se, nel caso di specie, sia stato soddisfatto l’obbligo di motivazione previsto dal regolamento finanziario nonché dalle modalità d’esecuzione occorre esaminare la lettera del 13 luglio 2007 nonché la lettera del 16 luglio 2007, inviata alla ricorrente in risposta alla sua domanda espressa del 13 luglio 2007, diretta ad ottenere informazioni supplementari in merito al rigetto della sua offerta.
64 Nella decisione 13 luglio 2007 la Commissione ha affermato che l’offerta della ricorrente non era stata prescelta perché essa non aveva presentato la migliore relazione tra qualità e prezzo.
65 Alla domanda scritta della ricorrente del 13 luglio 2007 la Commissione ha risposto con lettera del 16 luglio 2007, la quale conteneva varie informazioni corrispondenti ai chiarimenti richiesti dalla ricorrente. La Commissione ha indicato il nome dell’offerente prescelto e ha precisato che quest’ultimo aveva ottenuto un punteggio di 83,33 punti su 100 per la qualità della sua offerta e un risultato finale di 0,5911, mentre la ricorrente aveva ottenuto solo un punteggio di 70,33 punti su 100 per la qualità della sua offerta ed un risultato finale di 0,5725.
66 La Commissione ha inoltre allegato alla lettera del 16 luglio 2007 due estratti del rapporto di valutazione, l’uno contenente dei commenti diretti a giustificare i punteggi attribuiti all’offerta della ricorrente per i quattro criteri di valutazione tecnica, l’altro contenente la seguente tabella:
Criterio
Descrizione
European Dynamics
ASCII Sword Technologies
Punteggio massimo
1
Buona comprensione del lavoro da effettuare e pertinenza della metodologia proposta per l’esecuzione dei compiti
24,67
25,67
30
2
Qualità e compiutezza del progetto di PMQP
6,67
7,67
10
3
Qualità della pianificazione del progetto proposta e dell’assegnazione di risorse proposta per l’esecuzione di tutti i compiti dello scenario 1
17
25
30
4
Qualità e compiutezza dell’approccio specifico per l’esecuzione dei compiti dello scenario 2
22
25
30
TOTALE
70,33
83,33
100
67 Nel caso di specie, occorre anzitutto constatare che il punteggio attribuito all’offerta della ricorrente ha superato il minimo dei punti richiesti sia per l’insieme dei criteri di attribuzione sia per ciascun criterio di attribuzione. Poi, al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione ha esaminato le proposte finanziarie degli offerenti, tra cui quella della ricorrente, la cui offerta aveva raggiunto le soglie minime di punti richiesti. È quindi in esito ad un confronto con le altre offerte e, in particolare, con l’offerta dell’aggiudicatario che la Commissione ha deciso di non selezionare l’offerta della ricorrente.
68 Proprio tenendo conto di tali circostanze e, come è stato ricordato supra al punto 45, in considerazione dell’ampio potere discrezionale della Commissione in materia e della necessità tanto più fondamentale che ne deriva di motivare sufficientemente le sue decisioni occorre determinare se sia sufficiente la motivazione contenuta nella decisione del 13 luglio 2007 e nella lettera del 16 luglio 2007.
69 La lettera del 16 luglio 2007 contiene degli estratti del rapporto di valutazione che menzionano alcuni commenti diretti a giustificare i punteggi attribuiti all’offerta della ricorrente per i quattro criteri di attribuzione. Quanto al confronto delle prestazioni della ricorrente e dell’offerente prescelto, esso contiene solo una tabella che indica, da una parte, i voti ottenuti dalla ricorrente e dall’offerente prescelto per i detti criteri di attribuzione e, dall’altra, il risultato finale ottenuto applicando la formula che figura al punto 3.3 del capitolato d’oneri, vale a dire il rapporto tra il totale dei punti ottenuti per i quattro criteri di valutazione tecnica e il prezzo proposto per il lotto considerato al fine di determinare la migliore relazione tra qualità e prezzo. La lettera del 16 luglio 2007 non contiene dunque alcun commento, nemmeno in forma succinta, in merito all’offerta dell’aggiudicatario.
70 In tali circostanze si deve constatare che le informazioni contenute nella decisione 13 luglio 2007 e nella lettera del 16 luglio 2007 non risultavano sufficienti. Tali elementi non sono infatti tali da consentire, da una parte, alla ricorrente di conoscere le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta prescelta al fine di far valere i propri diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo sul confronto effettuato dalla Commissione tra le offerte.
71 Occorre inoltre rilevare che l’offerta finanziaria della ricorrente era inferiore a quella dell’offerente prescelto. Al riguardo, va sottolineato che la Commissione non ha esplicitamente indicato il prezzo totale proposto dall’offerente prescelto, limitandosi a menzionare il risultato finale attribuito alla sua offerta, e ha indicato il detto prezzo per la prima volta solo in una tabella presentata nel controricorso.
72 Malgrado l’offerente prescelto abbia proposto un prezzo più elevato di quello proposto dalla ricorrente, la Commissione ha ritenuto che la sua offerta presentasse la migliore relazione tra qualità e prezzo e fosse pertanto l’offerta economicamente più vantaggiosa. Risulta dunque che la valutazione della qualità dell’offerta in relazione ai criteri di attribuzione qualitativi è stata determinante. Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, gli elementi relativi a tali criteri di attribuzione erano tanto più necessari in quanto il prezzo proposto dalla ricorrente era inferiore a quello proposto dall’offerente prescelto (v., in tal senso, sentenza VIP Car Solutions/Parlamento, cit. supra al punto 45, punto 71).
73 Si deve concludere che la Commissione non ha soddisfatto correttamente il suo obbligo di motivazione in quanto il contenuto della decisione 13 luglio 2007 e della lettera del 16 luglio 2007 non soddisfa, nel caso di specie, le prescrizioni sancite dall’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e dall’art. 149 delle modalità d’esecuzione.
74 Da quanto precede risulta che la decisione 13 luglio 2007 recante rigetto dell’offerta della ricorrente e attribuzione dell’appalto all’offerente prescelto è viziata da una carenza di motivazione.
75 Si deve pertanto annullare la decisione 13 luglio 2007, senza che sia necessario statuire sugli altri motivi dedotti dalla ricorrente nell’ambito del lotto n. 2 e sulla necessità di chiedere alla Commissione di produrre il rapporto del comitato di valutazione.
Sul motivo attinente ai manifesti errori di valutazione (lotto n. 1)
76 Dato che il ricorso è fondato nella parte relativa alla decisione 13 luglio 2007, occorre limitare l’esame del motivo attinente ai manifesti errori di valutazione alla parte relativa alla decisione 21 maggio 2007.
77 Si deve rammentare, preliminarmente, che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione. Il sindacato del Tribunale deve limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché l’esattezza materiale dei fatti, l’assenza di un manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II‑387, punto 147; 6 luglio 2005, causa T‑148/04, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commissione, Racc. pag. II‑2627, punto 47, e 9 settembre 2009, causa T‑437/05, Brink’s Security Luxembourg/Commissione, Racc. pag. II‑3233 punto 193).
78 Nel caso di specie, dal capitolato d’oneri risulta che l’appalto è attribuito in funzione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente all’art. 97, n. 2, del regolamento finanziario.
79 Pertanto, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza menzionata in precedenza, occorre esaminare se la Commissione abbia commesso manifesti errori nel valutare l’offerta in relazione ai diversi criteri di attribuzione.
Sul criterio di attribuzione qualitativo n. 1, intitolato «Buona comprensione del lavoro da effettuare e pertinenza della metodologia proposta per l’esecuzione dei compiti»
80 Preliminarmente va rammentato che l’offerta della ricorrente ha ottenuto 16 punti su un massimo di 30 per il criterio di attribuzione qualitativo n. 1. Nella lettera del 29 maggio 2007 la Commissione giustifica tale punteggio con la motivazione che l’approccio metodologico per la fornitura di servizi di editoria sarebbe generico e che la ricorrente non avrebbe colto appieno né il contenuto desiderato né il pubblico destinatario del portale «La tua Europa» proponendo uno «sportello novità» incompatibile con la portata del progetto e riferendosi ad un pubblico di potenziali investitori che dimostrano un interesse nel tipo di innovazione favorita ed incoraggiata dal portale «La tua Europa». Essa sottolinea altresì che l’approccio relativo al «controllo di qualità» e alla «garanzia di qualità» era fondato sulla «metodologia XPR», la quale non corrispondeva affatto alla descrizione del lavoro relativa al lotto n. 1 contenuta nel capitolato d’oneri. La Commissione ha rilevato, infine, che esisteva un’ambiguità in merito alla questione se le traduzioni passassero per lingue intermediarie, dette lingue «pivot», o se fossero effettuate direttamente.
81 Anzitutto, la ricorrente osserva che le note positive contenute nel rapporto di valutazione sono in contraddizione con il punteggio di 16 su 30 che essa ha ottenuto per tale criterio di attribuzione. Essa constata che il solo elemento negativo indicato nel detto rapporto è che l’offerta ha menzionato l’esistenza di undici lingue ufficiali dell’Unione europea, il che configura solamente un manifesto errore materiale.
82 Poi, la ricorrente reputa di aver pienamente preso in considerazione tutti i tipi di contenuto del portale attuale e tutti gli aspetti legati all’editoria e di aver dato prova di una comprensione approfondita dei compiti da realizzare. Essa aggiunge di aver deliberatamente richiamato tipi di contenuto che non facevano parte della versione attuale del portale, e segnatamente il contenuto «flash», al fine di mostrare la sua capacità complessiva di amministrare un insieme di tipi di contenuto di un portale moderno e quindi di potersi adattare a nuovi contenuti nel corso dell’esecuzione del contratto.
83 La ricorrente critica la Commissione per aver considerato che l’approccio metodologico in materia di editoria fosse generico e richiama al riguardo un documento. Essa fa valere che, per quel che riguarda la «garanzia di qualità» e il «controllo di qualità», la sua offerta è stata percepita come «positiva» e «ben sviluppata», così che essa non comprende perché la Commissione le abbia attribuito un punteggio tecnico molto basso. La ricorrente contesta la valutazione della Commissione secondo la quale la sua scelta di proporre la citata «metodologia XPR» non corrisponde al modo in cui è descritto il lotto n. 1 nel capitolato d’oneri. Al riguardo, essa sostiene di aver voluto presentare uno sguardo d’insieme della «filosofia generale» dell’offerente in materia di qualità.
84 La ricorrente contesta la valutazione della Commissione secondo cui il suo approccio in materia di traduzione non sarebbe chiaro in merito alla questione se saranno impiegate lingue pivot per la traduzione. A suo avviso non si tratta di una questione da trattare al momento dell’offerta, bensì nel corso del progetto in funzione dei parametri temporali di quest’ultimo. Essa aggiunge che, in tutti i casi, i traduttori sono persone che hanno come lingua materna la lingua di arrivo e che essa ha dichiarato nella sua offerta che le traduzioni dirette erano «preferite» dall’offerente. Essa conclude che i suoi richiami alle lingue pivot sono pertanto chiari.
85 In primo luogo, ad avviso del Tribunale la ricorrente afferma a torto che il punteggio di 16 su 30, attribuito alla sua offerta con riguardo al criterio di attribuzione qualitativo n. 1, è risultato da un manifesto errore di valutazione. Da una parte, l’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione l’avrebbe penalizzata per un manifesto errore materiale, vale a dire il riferimento a undici lingue ufficiali dell’Unione, è infondata. Infatti, dalla decisione 21 maggio 2007 risulta che la Commissione ha semplicemente rilevato l’esistenza di tale manifesto errore materiale, senza ricollegare ad esso conseguenze negative per la ricorrente. Dall’altra, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione ha rilevato vari elementi negativi della sua offerta, quali un approccio metodologico generico, un’identificazione impropria del contenuto desiderato e del pubblico destinatario che risulta dalla proposta di uno «sportello novità», incompatibile con la portata del progetto «La tua Europa». Tali elementi tendono a dimostrare che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione attribuendo 16 punti su un massimo di 30 all’offerta della ricorrente con riguardo al criterio d’attribuzione qualitativo n. 1.
86 In secondo luogo, la ricorrente ritiene di essere state ingiustamente accusata di aver presentato un approccio metodologico generico e di non aver identificato correttamente il contenuto del portale desiderato né il pubblico destinatario dello stesso. Essa sostiene invero di aver pienamente tenuto conto di tutti i tipi di contenuto del portale attuale e di tutti gli aspetti connessi all’editoria e richiama, al riguardo, i punti 2‑5 (pagg. 634‑644) e i punti 1‑8 (pagg. 818‑865) della sua offerta.
87 Secondo il Tribunale tali argomenti non possono tuttavia essere accolti. Anzitutto, limitandosi a richiamare i citati punti dell’offerta, la ricorrente non dimostra che la valutazione della Commissione quanto al carattere generico dell’approccio metodologico presentato nella sua offerta sia manifestamente erroneo. In particolare, in primo luogo, taluni dei detti punti dell’offerta rinviano alle aree tematiche del portale (pagg. 634‑636 dell’offerta). In secondo luogo, altri punti dell’offerta (pagg. 637 e 638 dell’offerta) riguardano l’approccio diretto ad agevolare l’impiego del portale, che la Commissione peraltro ha considerato interessante, o menzionano il portale attuale limitandosi a riprodurre il capitolato d’oneri. In terzo luogo, gli ultimi punti dell’offerta (pagg. 822‑855 dell’offerta) invocati dalla ricorrente descrivono l’approccio metodologico della fornitura di servizi del «Work Package 1.1».
88 Il Tribunale giudica, inoltre, che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione sottolineando che il contenuto del portale non era stato identificato correttamente in quanto l’offerta faceva riferimento a nuovi servizi. Infatti, occorre osservare che il contenuto «flash» menzionato dalla ricorrente nella sua offerta non era adattato agli obiettivi del portale. Come risulta dal capitolato d’oneri, il portale ha il fine di mettere a disposizione una banca dati permanente il cui contenuto è limitatamente da modificare, al massimo due volte l’anno. Di conseguenza, il contenuto «flash» che consente l’adattamento permanente del contenuto è manifestamente inutile e non è del resto stato previsto dal capitolato d’oneri.
89 Analogamente la Commissione ha rilevato a giusto titolo che, tenuto conto che nell’offerta la ricorrente ha menzionato uno «sportello novità», incompatibile con la portata del progetto «La tua Europa», e un «target particolare di pubblico di investitori potenziali (...) che dimostrano un interesse nel tipo di innovazione favorita ed incoraggiata dal portale ”La tua Europa”», la ricorrente non aveva centrato pienamente né il contenuto desiderato né il pubblico destinatario del detto portale. Al riguardo non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui l’aggiunta di nuovi contenuti al portale costituirebbero un aspetto positivo della sua offerta. Infatti, come giustamente affermato dalla Commissione, non contraddetta dalla ricorrente, quest’ultima non ha indicato chiaramente nella sua offerta che essa proponeva di inserire nel portale un contenuto che andava oltre quanto previsto dal capitolato d’oneri.
90 Infine, non vi è contraddizione tra l’affermazione secondo cui « [l]a comprensione del contesto complessivo dell’offerta è corretta» e quella secondo cui «l’approccio metodologico (...) è generico», dato che queste due constatazioni significano solo che, in generale, la ricorrente ha ben compreso l’oggetto della gara d’appalto, ma che l’approccio che essa ha proposto non era abbastanza preciso o sufficientemente dettagliato.
91 In terzo luogo, per quel che riguarda la «garanzia di qualità», il «controllo di qualità» e la metodologia impiegata, la ricorrente contesta la valutazione della Commissione secondo cui la sua scelta di proporre la citata «metodologia XPR», vale a dire una metodologia basata sul quadro di uno sviluppo di un servizio Internet, non corrisponderebbe al modo in cui viene descritto il lotto n. 1 nel capitolato d’oneri. Essa menziona, al riguardo, vari punti della sua offerta [punti 3.4.2‑3.4.6, pagg. 837‑842, punti 2‑4, pagg. 1‑33 (pagg. 495‑526), e punto V, da pag. V-1 a pag. V-77 (pagg. 534‑610)] in cui essa preciserebbe la metodologia seguita per la «garanzia di qualità» e il «controllo di qualità» con riferimento ai lavori di editoria. Essa sottolinea altresì che la «metodologia XPR» viene menzionata solo nella sezione introduttiva della sua offerta, che presenta uno sguardo d’insieme della «filosofia generale» dell’offerente in materia di qualità (pag. 836 dell’offerta).
92 Orbene, dinanzi al Tribunale, la Commissione afferma, giustamente, che la descrizione dei principi della «garanzia di qualità» era generica e che i punti richiamati dalla ricorrente non corrispondevano sufficientemente alle prescrizioni del capitolato d’oneri «WP 1.1 compito 4», intitolato «Svolgimento della garanzia di qualità e del controllo di qualità sui contenuti creati, attualizzati e ricevuti prima della loro pubblicazione sul portale». Infatti, è necessario constatare che una mera lettura delle pagine dell’offerta della ricorrente, cui essa fa riferimento, consente di ritenere che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione concludendo che gli elementi contenuti in tali pagine siano generici. Al riguardo, va sottolineato che la ricorrente si è limitata a richiamare in modo generale i differenti punti della sua offerta citati in precedenza, ma non ha addotto argomenti concreti che rivelerebbero l’esistenza di un manifesto errore atto a viziare la valutazione della Commissione su tale punto.
93 Inoltre, quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione non ha compreso che la «metodologia XPR» veniva presentata in una sezione introduttiva che offre uno sguardo d’insieme sulla «filosofia generale» dell’offerente in materia di «controllo di qualità» e non era direttamente legata agli aspetti editoriali dei servizi per il lotto n. 1, essa non può rimettere in discussione il carattere generico dell’offerta sul piano del «controllo di qualità». La ricorrente non ha nemmeno dimostrato che la Commissione abbia violato il criterio di attribuzione qualitativo n. 1 del capitolato d’oneri al riguardo. Al contrario si deve considerare che la Commissione ha potuto legittimamente basarsi sul grado di precisione dell’offerta della ricorrente, che costituisce un elemento essenziale per valutare la qualità di detta offerta.
94 In quarto luogo, la ricorrente contesta il fatto che essa non avrebbe indicato in modo chiaro se le traduzioni passerebbero per lingue intermediarie, dette lingue «pivot», o se esse sarebbero effettuate direttamente. A suo giudizio, essa non era tenuta a trattare al momento della presentazione dell’offerta la questione dell’impiego di una lingua «pivot», ma tale questione doveva piuttosto essere esaminata in corso di progetto. Essa sottolinea che, comunque, i traduttori sono persone che hanno come lingua materna una lingua di arrivo, e che l’offerta indicava che le traduzioni dirette venivano «preferite».
95 Il Tribunale rileva però che la Commissione aveva constatato, nella lettera del 29 maggio 2007, l’esistenza di un’ambiguità, se non di una contraddizione, nell’offerta della ricorrente, dal momento che quest’ultima aveva indicato, alla pag. 873 della sua offerta, che i traduttori avrebbero lavorato nella loro lingua materna mentre, alla pag. 644 della stessa offerta, si rileva che «viene data la preferenza alle traduzioni dirette, pur restando inevitabili le traduzioni indirette». L’argomento dedotto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non rimette affatto in discussione tale constatazione della Commissione. Infatti, non era chiaramente determinato, nell’offerta della ricorrente, cosa essa intendesse con il riferimento a traduttori che avrebbero lavorato nella loro lingua materna. Solo dinanzi al Tribunale la ricorrente ha precisato che tale richiamo dovrebbe essere inteso nel senso che i traduttori in questione tradurrebbero verso la loro lingua materna, o partendo dal testo originale o, se del caso, partendo dalla traduzione di tale testo in una lingua «pivot». Tenuto conto dell’ambiguità, se non della contraddittorietà, dei termini impiegati nell’offerta della ricorrente in merito a tale questione, la Commissione non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione allorché ha rilevato che non veniva precisato chiaramente «se le [lingue pivot] [sarebbero state] utilizzate nelle traduzioni o se esse [sarebbero state] fatte in modo diretto dal momento che l’idea non è sviluppata nell’offerta».
96 Alla luce di quanto precede la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione dell’offerta con riguardo al criterio di attribuzione qualitativo n. 1.
Sul criterio di attribuzione qualitativo n. 2, intitolato «Qualità e compiutezza del progetto di PMQP e, in particolare, delle procedure proposte in materia di ”garanzia di qualità” e di ”controllo di qualità”»
97 Anzitutto, occorre ricordare che per il criterio di attribuzione qualitativo n. 2 all’offerta della ricorrente sono stati attribuiti 7 punti su 10. Tale punteggio è stato giustificato con la motivazione che il progetto di PMQP incluso nell’offerta era completo quanto alla sua struttura, ma che l’offerta non era abbastanza personalizzata e che l’attrezzatura materiale ed informatica dell’offerta di servizi menzionata dalla ricorrente era inappropriata con riferimento ai lavori di editoria (lotto n. 1).
98 In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’indicazione dei materiali e dei software nel PMQP rispetta il capitolato d’oneri. A suo giudizio, nel capitolato d’oneri, gli offerenti sono stati invitati a presentare il PMQP indicando in particolare «prodotti (deliverables) e documentazione (ivi inclusi prodotti, materiali, attrezzature, software, rapporti, strumenti di vigilanza, …)».
99 Tuttavia, come affermato dalla Commissione, la descrizione del PMQP nel capitolato d’oneri è comune ai tre lotti. È ragionevole ammettere che, se il capitolato d’oneri elenca vari prodotti possibili, nondimeno il carattere appropriato di tali prodotti dipende da ciascun lotto interessato dall’offerta.
100 La Commissione ha quindi rilevato giustamente, nella lettera del 29 maggio 2007, che «[ci si sarebbe aspettati] inoltre un adeguamento del PMQP, dal momento che esso menziona ancora le attrezzature e i software da fornire (v. ad es. la pagina 933 dell’”Handover file”), i quali sono privi di rilievo per il lotto n. 1».
101 In secondo luogo, la ricorrente ritiene di essere stata ingiustamente accusata di non aver sviluppato la descrizione dei compiti, ma di averli meramente copiati a partire dal capitolato d’oneri. Essa afferma in effetti, per quanto concerne il progetto PMQP, di aver impiegato una metodologia sperimentata e un modello seguito nell’ambito della sua collaborazione con la Commissione stante che le condizioni specifiche dei contratti corrispondenti non erano note al momento della redazione dell’offerta.
102 Si deve tuttavia constatare che, al punto 4.3.8.3 del capitolato d’oneri, il PMQP è definito come il primo prodotto del progetto e come specifico a ciascun progetto. Non risulta dunque che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione considerando che la ricorrente non avesse sviluppato la descrizione dei compiti.
103 Pertanto, si deve considerare che la Commissione non ha commesso alcun manifesto errore nel valutare l’offerta della ricorrente con riguardo al criterio di attribuzione qualitativo n. 2 per il lotto n. 1.
Sul criterio di attribuzione qualitativo n. 3, intitolato «Qualità della pianificazione del progetto proposta e dell’assegnazione di risorse proposta per l’esecuzione di tutti i compiti dello scenario 1»
104 Preliminarmente occorre ricordare che l’offerta della ricorrente ha ottenuto il punteggio di 21,667 su un massimo di 30 per il criterio di attribuzione qualitativo n. 3. Nella lettera del 29 maggio 2007 la Commissione ha rilevato che l’approccio relativo all’esecuzione dei compiti legati allo scenario 1 non era molto dettagliato e che, quanto al «controllo di qualità» del contenuto ricevuto dalla Lituania, non erano chiaramente indicati nell’offerta il tipo di controllo che sarebbe stato effettuato e gli orientamenti editoriali con riferimento ai quali tale controllo sarebbe stato esercitato. Viene indicato inoltre, nella lettera del 29 maggio 2007, che il termine di 6 mesi previsto per la consegna del rapporto finale era corretto e che, pertanto, la menzione di 52 giorni per lo stesso termine era probabilmente dovuta solo ad un errore dattilografico.
105 In primo luogo, la ricorrente contesta che il suo approccio relativo all’esecuzione dei compiti legati allo scenario 1 non fosse molto dettagliato. Essa reputa altresì che non sia giustificato il commento secondo cui, quanto ai controlli di qualità richiesti sul contenuto ricevuto dalla Lituania, il richiamo degli orientamenti editoriali non era chiaro e il tipo di «controllo di qualità» eseguito non era indicato. Essa considera di essersi rigorosamente conformata al capitolato d’oneri. Al riguardo, la ricorrente afferma che quest’ultimo indicava che gli offerenti dovevano presentare un’offerta generale che descrivesse una soluzione per lo «scenario 1» accompagnata da un documento di quattro pagine al massimo che suggerisse i differenti compiti presi in considerazione, l’approccio adottato per ciascun compito nonché una breve descrizione del detto approccio. Sarebbe stato specificato che un’attenzione particolare sarebbe stata accordata ai prodotti finali. Essa ne deduce che il capitolato d’oneri non prescriveva «spiegazioni molto dettagliate». In più, la ricorrente ritiene di aver presentato il suo approccio per la «gestione di qualità» e le procedure di controllo in vari punti della sua offerta, particolarmente alle pagg. 830 e 831 della stessa.
106 Tuttavia, dalle considerazioni svolte dalla ricorrente non risulta che la Commissione abbia commesso un qualsiasi errore manifesto di valutazione. Infatti, la ricorrente ha richiamato altri estratti dell’offerta, particolarmente le pagg. 830 e 831 della stessa, al fine di dimostrare di essersi conformata al capitolato d’oneri. Essa non ha tuttavia presentato alcun elemento concreto atto a dimostrare l’esistenza di un manifesto errore che avrebbe viziato la valutazione della Commissione.
107 Come sottolineato dalla Commissione, dalla valutazione dell’offerta della ricorrente con riguardo al criterio di attribuzione qualitativo n. 1 risulta che l’approccio metodologico proposto per la fornitura di servizi legati ai lavori di editoria è stato considerato generico. In tali circostanze, la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere che il carattere generico del citato approccio metodologico proposto per la fornitura di servizi legati ai lavori di editoria si è riflesso nell’approccio relativo all’esecuzione dei compiti legati allo scenario 1. Quindi la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione considerando che lo scenario 1 non fosse molto dettagliato in relazione al criterio di attribuzione qualitativo n. 3.
108 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’informazione riportata nella sua offerta, secondo cui l’indicazione del termine di consegna è di 52 giorni, è viziato da un errore dattilografico che non avrebbe dovuto influenzare il punteggio assegnato per il criterio di attribuzione qualitativo.
109 Tuttavia, dalla decisione 21 maggio 2007 risulta che la Commissione ha preso atto del fatto che la menzione del termine di consegna di 52 giorni era probabilmente dovuta ad un errore dattilografico. Nessun elemento consente di concludere che la ricorrente sia stata penalizzata per questo motivo. Pertanto, non è stato dimostrato alcun manifesto errore di valutazione su tale punto.
110 Per l’insieme di tali motivi, si deve respingere la censura mossa dalla ricorrente relativa a manifesti errori asseritamente commessi dalla Commissione al momento della valutazione della sua offerta in relazione al criterio di attribuzione qualitativo n. 3.
Sul criterio di attribuzione qualitativo n. 4, intitolato «Qualità della pianificazione del progetto proposta e dell’assegnazione delle risorse proposta per l’esecuzione di tutti i compiti dello scenario 2»
111 Preliminarmente, va ricordato che l’offerta della ricorrente ha ottenuto 14 punti su un massimo di 30 per il criterio di attribuzione qualitativo n. 4. Dalla decisione impugnata risulta che l’approccio della ricorrente in merito all’esecuzione dei compiti connessi allo scenario per il «Work Package 1.2.» (in prosieguo: lo «scenario 2») è stato considerato come elementare. Nella decisione impugnata, viene anche indicato che il capitolato d’oneri definisce la «correlazione» tra lo scenario per il «Work Package 1.1.» (in prosieguo: lo «scenario 1») e lo scenario 2, ma che tale elemento non si riflette nell’offerta. Viene sottolineato, nella decisione impugnata, che la ricorrente parte dall’erroneo presupposto che tutti i documenti saranno ricevuti in un dato momento, ma un siffatto presupposto non concorda con lo scenario 1 e non tiene conto del tempo necessario per le traduzioni.
112 Occorre precisare che, secondo il capitolato d’oneri, lo scenario 1 è quello del lavoro di editoria. I compiti previsti per lo scenario 1 consistono principalmente nel completare, nell’aggiornare e nel migliorare diverse schede descrittive e taluni gruppi di link riguardanti il contenuto di questioni di livello europeo (compito 1) e varie schede descrittive e gruppi di link inviati dagli Stati membri (compito 2). Quanto allo scenario 2, esso corrisponde al lavoro di traduzione dei contenuti descritti nello scenario 1. Lo scenario 2 prevede precisamente i due compiti seguenti: la traduzione delle differenti schede descrittive e dei link descritti relativi, da una parte, al contenuto delle questioni di livello europeo e, dall’altra, quelli inviati dagli Stati membri.
113 In primo luogo, la ricorrente critica la valutazione secondo cui la scomposizione strutturata delle attività (calendario) era generica. A suo giudizio la scomposizione strutturata dei lavori era solo una bozza dei compiti da svolgere e questi ultimi erano già stati presentati in dettaglio nei punti 2 (pagg. 1047 e 1048) e 3 (pagg. 1049 e 1050) della sua offerta. Inoltre, essa afferma che i detti compiti sono stati presentati compiutamente nel relativo punto del documento sull’approccio metodologico sotto il criterio di attribuzione qualitativo n. 1 (886‑890 dell’offerta).
114 Non risulta che un qualsivoglia errore manifesto sia stato commesso al momento della valutazione dell’offerta in relazione a detto criterio di attribuzione qualitativo n. 4. Infatti, come sottolineato dalla Commissione, l’offerta è stata valutata con riguardo al criterio di attribuzione qualitativo n. 4. La valutazione non riguarda quindi il contenuto dei compiti da svolgere, ma la loro pianificazione. La ricorrente non deduce alcun elemento diretto a rimettere in discussione il fatto che le informazioni relative alla pianificazione dei compiti da svolgere, contenuti nell’offerta, fossero generiche.
115 In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che essa non è esplicitamente mossa dal presupposto, nella sua offerta, che tutti i documenti sarebbero stati inviati allo stesso tempo. Essa afferma altresì che il termine di presentazione dei documenti non era indicato nel capitolato d’oneri.
116 Tuttavia, il Tribunale giudica che, in relazione a quanto previsto nel capitolato d’oneri (v. supra al punto 112), la ricorrente non può seriamente rimettere in discussione il fatto che lo scenario 1 descrive il contenuto da creare o attualizzare e che lo scenario 2 riguarda la traduzione di tale contenuto. Il nesso tra i due scenari è evidente ed è basato logicamente sulle esigenze dello scenario 2. Occorre dunque ritenere che le considerazioni relative al momento della ricezione dei contenuti e al tempo necessario alla traduzione di questi ultimi devono essere valutati nel contesto del nesso tra lo scenario 1 e lo scenario 2.
117 Va constatato che, quanto al momento della ricezione dei documenti, l’offerta della ricorrente non opera alcuna distinzione tra i due tipi di contenuto da tradurre (vale a dire quelli contenuti nel compito 1, da una parte, e quelli previsti nel compito 2, dall’altra).
118 Al riguardo, la Commissione sottolinea giustamente che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la differenziazione tra i due tipi di contenuti non discende da un criterio di valutazione ignoto, ma costituisce senz’altro una prescrizione contenuta nel punto 4.4.1.2 del capitolato d’oneri.
119 Per quanto concerne il tempo necessario alla traduzione dei contenuti si deve constatare che, come sottolineato dalla Commissione, il termine di consegna di «T0 + 51 giorni lavorativi» indicato dalla ricorrente al punto 2.3 della sua offerta (pag. 1040) non concordava con lo scenario 1, nel quale il numero totale di giorni di traduzione previsto dalla ricorrente è di 55, vale a dire 30 giorni per la traduzione dei contenuti del livello europeo («WU 4.1») e 25 giorni per la traduzione dei contenuti provenienti dagli Stati membri («WU 4.2») (pag. 1032).
120 Pertanto, occorre considerare che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione nel valutare l’offerta in relazione al criterio di attribuzione qualitativo n. 4.
121 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che nessun errore manifesto di valutazione è stato commesso nel valutare l’offerta in relazione ai quattro criteri di attribuzione. Occorre quindi respingere il presente motivo in quanto infondato.
Sul motivo attinente alla violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza
122 Dato che il ricorso è fondato nella parte relativa alla decisione del 13 luglio 2007, occorre limitare l’esame del motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza alla parte relativa alla decisione 21 maggio 2007.
Argomenti delle parti
123 La ricorrente sostiene che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza sono stati violati.
124 Anzitutto, la ricorrente afferma che avrebbero dovuto esserle trasmesse una copia completa del rapporto del comitato di valutazione nonché una copia dell’offerta dell’aggiudicatario, affinché essa potesse comprendere la decisione 21 maggio 2007. Al riguardo essa osserva di aver espressamente domandato alla Commissione di trasmetterle tali documenti e che le è stato opposto un rifiuto. Poi, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha esaminato correttamente l’offerta respingendola sulla base di un’interpretazione impropria. Inoltre, essa ritiene di non essere stata in grado di conoscere l’integralità dei criteri di valutazione che la Commissione ha applicato. Infine, a suo giudizio, la Commissione ha fatto ricorso a criteri non specificati nel capitolato d’oneri.
125 La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente e chiede il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
126 Le censure relative alla violazione dell’obbligo di trasparenza e del principio della parità di trattamento vanno respinte.
127 Anzitutto, la ricorrente invoca a torto il fatto che non le sono stati trasmessi il rapporto del comitato di valutazione e una copia dell’offerta dell’aggiudicatario. Infatti, l’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione non implicava la trasmissione di tali documenti. L’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario prevede unicamente che l’amministrazione aggiudicatrice comunica, a seguito di domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario entro quindici giorni a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑250/05, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 113; v., per analogia, sentenza del Tribunale 8 maggio 1996, causa T‑19/95, Adia interim/Commissione, Racc. pag. II‑321, punto 31).
128 Poi, la ricorrente afferma a torto che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza sarebbero stati violati asserendo che la Commissione non avrebbe esaminato correttamente l’offerta e l’avrebbe respinta sulla base di un’interpretazione impropria. Tale argomentazione, in sostanza, è identica a quella sviluppata dalla ricorrente nel contesto del suo motivo attinente ad asseriti errori manifesti di valutazione della Commissione e non è pertinente nel contesto del motivo in oggetto. La ricorrente non invoca, dal canto suo, di aver subito una discriminazione in una qualsivoglia fase della procedura. Per contro, la Commissione ha fatto valere numerose ragioni obiettive che giustificano la sua scelta di non assegnare l’appalto alla ricorrente.
129 Inoltre, l’argomento della ricorrente secondo cui essa non era in grado di conoscere tutti i criteri di valutazione viene avanzato in modo generico ed impreciso. Inoltre, dall’estratto del rapporto di valutazione allegato alla lettera della Commissione del 29 maggio 2007 risulta che l’offerta della ricorrente è stata valutata in relazione ai soli criteri di attribuzione qualitativi menzionati nel capitolato d’oneri. Di conseguenza, tale argomento va respinto.
130 Infine, per la stessa ragione, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione ha fatto ricorso a criteri non specificati nel capitolato d’oneri.
131 Dato che nessuno dei motivi della ricorrente è fondato, il presente ricorso dev’essere respinto nella parte intesa all’annullamento della decisione 21 maggio 2007 di non prescegliere l’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 1 e di attribuire l’appalto ad un altro offerente.
2. Sulla domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
132 La ricorrente chiede che la Commissione sia condannata a versarle somme pari ad un importo di EUR 750 000 a titolo di risarcimento del danno causato dalla decisione 21 maggio 2007 e ad un importo di EUR 400 000 a titolo di risarcimento del danno causato dalla decisione 13 luglio 2007. Essa invoca, al riguardo, gli artt. 235 CE e 288 CE.
133 Da una parte, la ricorrente afferma che gli importi richiesti corrispondono ai vantaggi che essa avrebbe avuto dai due appalti nel caso in cui le fossero stati attribuiti i contratti. Dall’altra, essa sostiene di aver dimostrato, nel contesto della domanda di annullamento, che la Commissione ha commesso una violazione grave e sufficientemente determinata di una norma giuridica superiore che tutela i singoli.
134 La Commissione chiede, in via principale, che il ricorso per responsabilità extracontrattuale venga dichiarato irricevibile e, in subordine, che sia respinto in quanto manifestamente infondato.
Giudizio del Tribunale
135 Preliminarmente, occorre precisare quale sia l’estensione del danno invocato dalla ricorrente nelle sue memorie. La ricorrente fa valere, anzitutto, quale voce di danno la perdita dei contratti‑quadro. Essa richiama poi, al punto 99 dell’atto introduttivo del ricorso, considerazioni contenute nella sentenza del Tribunale 17 marzo 2005, causa T‑160/03, AFCon Management Consultants e a./Commissione (Racc. pag. II–981, punto 102), relative al risarcimento di un danno corrispondente alle spese legate alla partecipazione alla gara d’appalto. Tuttavia, essa ha sottolineato in modo inequivocabile, al punto 52 della replica, di non chiedere in nessun modo il risarcimento dei danni per le spese di partecipazione alla gara d’appalto.
136 Pertanto, occorre ritenere che la sola voce di danno invocata dalla ricorrente e per la quale essa richiede il risarcimento è la perdita dei contratti‑quadro.
137 Secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata alla ricorrenza di un complesso di presupposti, ossia l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dedotto e il danno fatto valere (sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II‑729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T‑336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II‑1343, punto 30, e 11 luglio 1997, causa T‑267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1239, punto 20). Qualora uno di tali presupposti non sia soddisfatto, il ricorso dev’essere respinto nella sua integralità, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4199, punto 81).
138 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Commissione siano soddisfatti.
139 In primo luogo, quanto alla domanda di risarcimento per l’asserito danno subito a causa della decisione 21 maggio 2007, dalle considerazione relative alla domanda di annullamento risulta che la ricorrente non ha apportato la prova di un comportamento illecito da parte della Commissione. Infatti, tutti gli argomenti che la ricorrente ha dedotto per dimostrare l’illiceità della decisione 21 maggio 2007 sono stati esaminati e respinti.
140 Orbene, dalla summenzionata giurisprudenza (v. supra, punto 137) discende che la mancanza di uno solo dei presupposti che consentono di far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione basta per concludere che manchi detta responsabilità.
141 Ne consegue che la domanda di risarcimento per l’asserito danno subito a causa della decisione 21 maggio 2007 dev’essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario statuire in merito alla sua ricevibilità.
142 In secondo luogo, occorre esaminare la domanda di risarcimento basata sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione per l’adozione della decisione 13 luglio 2007.
143 Al riguardo, va constatato che la domanda di risarcimento si fonda sugli stessi motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento della decisione 13 luglio 2007. È già stato rilevato, nel contesto dell’esame di tale domanda, che la decisione 13 luglio 2007 è viziata da una carenza di motivazione e dev’essere annullata per tale motivo.
144 Si deve tuttavia constatare che, anche se la Commissione non ha sufficientemente motivato la decisione 13 luglio 2007, questo non prova peraltro che l’attribuzione dell’appalto all’offerente prescelto costituisca un errore né che esista un nesso tra questo fatto e la perdita lamentata dalla ricorrente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 febbraio 2003, causa T‑4/01, Renco/Consiglio, Racc. pag. II‑171, punto 89). Infatti, nessun elemento permette di considerare che la Commissione avrebbe attribuito l’appalto in questione alla ricorrente se la decisione 13 luglio 2007 fosse stata sufficientemente motivata.
145 Di conseguenza, la domanda di risarcimento per l’asserito danno subito a causa della decisione 13 luglio 2007, nei limiti in cui si basa sulla carenza di motivazione di tale decisione, dev’essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario statuire in merito alla sua ricevibilità.
146 Nei limiti in cui questa stessa domanda è basata su altri motivi, non esaminati nel contesto della domanda di annullamento, essa è prematura e dev’essere respinta per tale motivo (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 18 maggio 1995, causa T‑478/93, Wafer Zoo/Commissione, Racc. pag. II‑1479, punti 49 e 50, e 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione, RaccFP pag. I‑A‑259 e II‑1263, punti 95 e 101). Infatti, in mancanza di motivazione della decisione 13 luglio 2007, il Tribunale non è in grado di esaminare se essa risulti da un manifesto errore di valutazione o da una violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, come affermato dalla ricorrente. Una domanda di annullamento basata su tali motivi può, se del caso, essere esaminata solo alla luce della motivazione della decisione che sostituirà la decisione 13 luglio 2007, dopo il suo annullamento da parte del Tribunale.
147 Ne consegue che la domanda di risarcimento dev’essere respinta nella sua integralità.
148 Senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del rapporto di audit finanziario depositato dalla ricorrente all’udienza e sulla pertinenza di tale documento nonché su quella di un messaggio di posta elettronica inviato dalla Commissione alla ricorrente e di un documento contenente un’altra gara del pari depositati dalla ricorrente all’udienza, va constatato che da quanto precede risulta che tali documenti non presentano alcun interesse per la soluzione della controversia. I detti documenti non sono quindi stati acquisiti agli atti dal Tribunale ai fini della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T‑13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II‑4073, punto 79).
Sulle spese
149 Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
150 Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, si procederà ad una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 13 luglio 2007, recante rigetto dell’offerta della Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell’ambito della gara d’appalto ENTR/05/78, per il lotto n. 2 (gestione delle infrastrutture), per la gestione e la manutenzione del portale «La tua Europa», e l’attribuzione di tale appalto ad un altro offerente, è annullata.
2) Quanto al resto, la domanda di annullamento è respinta.
3) La domanda di risarcimento è respinta.
4) La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.
Vilaras
Prek
Ciucă
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2010.
Firme
Indice
Contesto normativo
1. Regolamento finanziario e modalità d’esecuzione
2. Bando di gara e capitolato d’oneri
Fatti
1. Sul lotto n. 1
2. Sul lotto n. 2
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sulla domanda di annullamento
Sul motivo attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sulla motivazione contenuta nella decisione 21 maggio 2007 e nella lettera del 29 maggio 2007 (lotto n. 1)
– Sulla motivazione contenuta nella decisione 13 luglio 2007 e nella lettera del 16 luglio 2007 (lotto n. 2)
Sul motivo attinente ai manifesti errori di valutazione (lotto n. 1)
Sul criterio di attribuzione qualitativo n. 1, intitolato «Buona comprensione del lavoro da effettuare e pertinenza della metodologia proposta per l’esecuzione dei compiti»
Sul criterio di attribuzione qualitativo n. 2, intitolato «Qualità e compiutezza del progetto di PMQP e, in particolare, delle procedure proposte in materia di ‘garanzia di qualità’ e di ‘controllo di qualità’»
Sul criterio di attribuzione qualitativo n. 3, intitolato «Qualità della pianificazione del progetto proposta e dell’assegnazione di risorse proposta per l’esecuzione di tutti compiti dello scenario 1»
Sul criterio di attribuzione qualitativo n. 4, intitolato «Qualità della pianificazione del progetto proposta e dell’assegnazione delle risorse proposta per l’esecuzione di tutti i compiti dello scenario 2»
Sul motivo attinente alla violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Sulla domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
* Lingua processuale: l’inglese.
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