Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 gennaio 2009 – Hansgrohe / UAMI (AIRSHOWER)
(causa T‑307/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo AIRSHOWER – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 24, 37)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 31 maggio 2007 (procedimento R 1281/2006‑1) riguardante la registrazione del segno denominativo AIRSHOWER come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Hansgrohe AG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo AIRSHOWER per prodotti della classe 11 – domanda di registrazione n. 4 869 319
Decisione dell’esaminatore:
Diniego parziale della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Hansgrohe AG è condannata alle spese.
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