Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 14 settembre 2011 – Tegebauer / Parlamento
(causa T‑308/07)
«Diritto di petizione – Petizione sottoposta al Parlamento europeo – Decisione di archiviazione – Atto impugnabile – Ricevibilità – Obbligo di motivazione»
1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio all’allegato diretto a corroborare argomenti esposti nelle memorie – Ricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 18‑20)
2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della commissione per le petizioni del Parlamento che archivia una petizione – Inclusione (Artt. 194 CE e 230 CE) (v. punto 21)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della commissione per le petizioni del Parlamento che archivia una petizione (Art. 194 CE; regolamento del Parlamento europeo, art. 191, n. 6) (v. punti 23‑30)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal ricorrente il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007).
Dispositivo
1)
La decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal sig. Ingo-Jens Tegebauer il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007), è annullata.
2)
Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché quelle del sig. Tegebauer.
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