Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 marzo 2010 – Lufthansa AirPlus Servicekarten / UAMI – Applus Servicios Tecnológicos (A+)
(causa T‑321/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo A+ – Marchio comunitario denominativo anteriore AirPlus International – Impedimenti relativi alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, artt. 73, 74 e 79 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, artt. 75, 76 e 83 del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 30, 43)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI datata 7 giugno 2007 (procedimento R 310/2006-2), relativa all’opposizione tra la Lufthansa AirPlus Servicekarten GbmH e la Applus Servicios Tecnológicos, SL.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Applus Servicios Tecnológicos, SL
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo «A+» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 37, 40, 41 e 42 – domanda n. 2 933 356
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo comunitario Airplus International per beni e servizi delle classi 9, 35, 36 e 42
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Lufthansa AirPlus Servicekarten GbmH é condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
3)
La Applus Servicios Tecnológicos, SL sopporterà le proprie spese.
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