Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 25 marzo 2009 – allsafe Jungfalk / UAMI (ALLSAFE)
(causa T‑343/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo ALLSAFE – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 25, 27, 37, 40)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 luglio 2007 (procedimento R 454/2006‑4), relativa alla registrazione del segno denominativo ALLSAFE come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo ALLSAFE per prodotti e servizi delle classi 6, 12, 22, 35, 39 e 42 – domanda n. 2 940 534
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
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