Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 novembre 2009 – Esber / UAMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)
(causa T‑353/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo COLORIS – Marchio nazionale denominativo anteriore COLORIS – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 15, n. 1, lett. a), e art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso in una forma che non presenta differenze tali da alterare il carattere distintivo del marchio [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3] (v. punti 36, 50)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 28 giugno 2007 (procedimento R 1060/2006-1) relativo ad un procedimento d’opposizione fra la Coloris Global Coloring Concept e la Esber, SA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Esber, SA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo che contiene la parola COLORIS, per prodotti della classe 2 – domanda di registrazione n. 2817732
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Coloris Global Coloring Concept
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo nazionale francese COLORIS, per prodotti della classe 2 (n. 98/717642)
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Esber, SA è condannata alle spese.
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