Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Procter & Gamble / UAMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)
(causa T‑366/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Prestige Cosmetics P&G PRESTIGE BEAUTE – Marchi nazionali figurativi anteriori Prestige – Diniego parziale di registrazione – Impedimento relativo – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51, 85)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Prestige Cosmetics Srl e The Procter & Gamble Company.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
The Procter & Gamble Company
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo P&G PRESTIGE BEAUTE per prodotti, tra gli altri, della classe 3
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Prestige Cosmetics Srl
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi figurativi nazionali Prestige per prodotti della classe 3
Decisione della divisione di opposizione:
Opposizione parzialmente accolta
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi al Tribunale.
3)
La Prestige Cosmetics SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
4)
Il ricorso è respinto per il resto.
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